Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per estorsione consumata (capo B) e tentata estorsione (capo C) decise dalla Corte d'appello di Salerno, contestando in particolare: l'utilizzabilità e la qualificazione delle dichiarazioni rese da Chirico Jessie Janes (deceduto nel corso del processo), che era stato interrogato in fase investigativa come indagato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; la mancata esclusione dell'aggravante della "più persone riunite"; la mancanza di riscontri e di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'assenza dell'elemento psicologico per il reato contestato a El Ghazaoui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il decorso della prescrizione (per El Ghazaoui) e la presunta nullità della sentenza impugnata per la mancanza della pagina 22.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e confermato le pronunce di merito. Ha ritenuto legittima l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni di Chirico ai sensi dell'art. 512 c.p.p. nonostante questi fosse stato escusso in fase di indagine come indagato, poiché i giudici di merito hanno correttamente applicato il criterio dell'art. 192, comma 3, c.p.p. valorizzando riscontri esterni (individuazione fotografica, conversazioni intercettate, messaggi telefonici, deposizioni di polizia giudiziaria, dichiarazioni di familiari e di altra coimputata). Tali riscontri sono stati ritenuti idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni e a fondare le condanne nei confronti di Silvestri (anche per le conversazioni e l'identificazione fotografica), di Zingone (anche in qualità di mandante; aggravante "più persone riunite" estesa ex art. 59, 2° comma) e di El Ghazaoui (identificato da soprannome e da riscontri investigativi; intercettazione indicativa). La Corte ha inoltre respinto le doglianze sulle attenuanti generiche ritenendo legittima la valutazione negativa in relazione alla gravità e reiterazione dei fatti, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle aggravanti e del calcolo secondo art. 157 c.p., e ha considerato la pagina mancante un mero refuso non invalicante la motivazione.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni della persona deceduta; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione delle dichiarazioni di Chirico dopo il decesso
art. 210 cod. proc. pen.
Regola l'escussione dell'indagato; pur essendo Chirico stato escusso come indagato, la Corte ha applicato la regola di verifica dell'attendibilità prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Imposta che le dichiarazioni dell'imputato/indagato in reati connessi devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; la Corte ha ritenuto sussistenti i riscontri esterni (fotografie, intercettazioni, messaggi, deposizioni)
art. 157 cod. pen.
Stabilisce come le circostanze aggravanti speciali incidono sul calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, data l'aggravazione applicata, la prescrizione non sia maturata
art. 629 cod. pen.
Norma sul delitto di estorsione; richiamata per il riferimento alla pena massima utile al calcolo della prescrizione in presenza di tentativo
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Consente l'estensione delle aggravanti oggettive anche ai mandanti o a chi ha concorso nel reato; impiegata per estendere l'aggravante "più persone riunite" anche a Zingone quale mandante
art. 133 cod. pen.
Elenca i parametri per valutare le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione negativa di uno degli elementi previsti (gravità, reiterazione) per negare le attenuanti
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine da un soggetto poi deceduto possono essere acquisite al dibattimento (art. 512 c.p.p.), ma se il dichiarante era stato escusso come indagato o imputato per reato connesso occorre valutare tali dichiarazioni alla stregua dell'art. 192, comma 3, c.p.p.: sono ammesse solo se corroborate da riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità
- La mera errata qualificazione tecnica del dichiarante (es. persona offesa vs indagato) non invalida di per sé l'utilizzo delle sue dichiarazioni se la decisione mostra di aver applicato i corretti criteri di verifica e presenta riscontri effettivi
- I riscontri esterni utili a corroborare dichiarazioni includono individuazioni fotografiche, intercettazioni, messaggi telefonici, accertamenti di polizia giudiziaria e dichiarazioni di terzi; la presenza di più fonti concordanti rafforza la valutazione di attendibilità
- L'aggravante della "più persone riunite" può essere ricostruita anche attraverso la somma di elementi che dimostrino coordinamento o presenza simultanea di più soggetti e può essere estesa al mandante in base all'art. 59, 2° comma
- Le contestazioni generiche di contraddizioni nelle dichiarazioni della vittima o della persona offesa devono essere puntualmente motivate e confrontate con i riscontri probatori; incoerenze non specificate difficilmente annullano la prova se esistono riscontri concreti
- Per valutare la prescrizione occorre considerare le aggravanti speciali che aumentano la pena di riferimento (art. 157 c.p.) e tenere conto dei periodi di interruzione: un'affermazione generica di prescrizione va documentata con un calcolo preciso
- La mancanza materiale di pagine nella copia di una sentenza impugnata è un vizio formale che può essere considerato mero refuso se la consequenzialità e il contenuto della motivazione risultano comunque leggibili e comprensibili
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