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direttiva

Direttiva 2001/49

Direttiva 2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

Normativa europea32001L0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva dispone l’inserimento del flupirsulfuron metile (DPX KE 459) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono secondo le regole comuni dell’Unione. Fissa inoltre il termine di recepimento al 31 dicembre 2001 e il termine per la revoca/sostituzione delle autorizzazioni temporanee al 30 novembre 2002. Prevede infine l’accessibilità del rapporto di riesame agli interessati, salvo le informazioni riservate.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) tra le sostanze autorizzabili nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) e, per riflesso, alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di autorizzarli o riesaminarli ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L’ambito territoriale è l’intera Comunità europea; l’atto concerne anche il riesame delle autorizzazioni temporanee già concesse e la consultazione del rapporto di riesame, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Direttiva 2001/49/CE: iscrizione del flupirsulfuron metile nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile). Il provvedimento si fonda sugli esiti della procedura di valutazione tecnica e scientifica svolta dalla Francia come Stato membro relatore e sul successivo esame a livello comunitario, dal quale è emerso che i prodotti contenenti tale sostanza possono, in generale, soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, con riferimento agli impieghi esaminati.

Finalità e contesto regolatorio

L’obiettivo è consentire che i prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile possano essere autorizzati in tutti gli Stati membri secondo il quadro armonizzato della direttiva 91/414/CEE. Il considerando evidenzia anche la necessità di lasciare agli Stati membri un tempo ragionevole per adeguare l’ordinamento interno e riesaminare le autorizzazioni temporanee già rilasciate.

Valutazione scientifica e base dell’iscrizione

La sequenza procedurale richiamata nel preambolo è la seguente:

  • il 26 ottobre 1995 la Francia riceve la richiesta della società Du Pont de Nemours SAS per l’iscrizione della sostanza nell’allegato I;
  • con decisione 97/164/CE la Commissione conclude che il fascicolo è, in linea di massima, conforme ai requisiti informativi degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;
  • la Francia valuta gli effetti della sostanza su salute umana, salute animale e ambiente e presenta il progetto di relazione di valutazione il 2 dicembre 1997;
  • il fascicolo e le informazioni di riesame sono trasmessi al comitato scientifico per le piante il 15 luglio 1999, che esprime il proprio parere il 20 novembre 2000.

Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell’allegato I per consentire l’autorizzazione uniforme nei diversi Stati membri.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone l’inserimento di DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’allegato alla direttiva contiene la voce da inserire nella tabella, ma nel testo fornito non compare la tabella compilata; resta quindi ferma la sola indicazione dell’iscrizione della sostanza attiva.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 31 dicembre 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informarne immediatamente la Commissione. Inoltre, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni temporanee

L’articolo 3 disciplina l’adeguamento delle autorizzazioni già esistenti. Le autorizzazioni temporanee concesse sulla base del rapporto di riesame devono essere revocate e, se del caso, sostituite da autorizzazioni piene entro il 30 novembre 2002. Per i prodotti fitosanitari contenenti DPX KE 459 insieme a un’altra sostanza attiva non ancora iscritta nell’allegato I, il termine si estende fino al termine più lungo eventualmente previsto dalla direttiva di iscrizione dell’altra sostanza.

Rapporto di riesame e trasparenza

L’articolo 4 impone agli Stati membri di mettere il rapporto di riesame relativo al flupirsulfuron metile a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione o su richiesta specifica. L’obbligo non riguarda le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º luglio 2001. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è richiesto di tradurre l’iscrizione della sostanza e le conseguenti verifiche autorizzative in misure nazionali entro il termine di recepimento stabilito.

Disposizioni principali

Iscrizione del flupirsulfuron metile nell’allegato I

L’articolo 1 modifica la tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), sulla base della valutazione tecnica e scientifica svolta secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni temporanee e termine di adeguamento

L’articolo 3 stabilisce che le autorizzazioni temporanee per prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile devono essere revocate e, se del caso, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo entro il 30 novembre 2002. Per i prodotti contenenti anche un’altra sostanza attiva non ancora iscritta nell’allegato I, il termine è prorogato se la direttiva di iscrizione dell’altra sostanza prevede un periodo di attuazione più lungo.

Messa a disposizione del rapporto di riesame

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a tenere il rapporto di riesame relativo al DPX KE 459 (escluse le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della direttiva il 1º luglio 2001. L’articolo 6 indica che gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e ambiente

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