Direttiva 2001/48
Direttiva 2001/48/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari per azossistrobina e kresoxim metile nei cereali e in alcuni prodotti vegetali, sulla base di nuovi dati scientifici e delle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 91/414/CEE. La Commissione sostituisce i valori degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE e fissa il termine di recepimento al 28 febbraio 2002, con applicazione dal 1º marzo 2002. La misura mira a garantire un livello adeguato di tutela dei consumatori e la coerenza con le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE sui limiti massimi di residui di antiparassitari per azossistrobina e kresoxim metile in cereali e prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche ai limiti massimi di residui (LMR) per specifiche combinazioni sostanza attiva/prodotto alimentare. L’ambito materiale riguarda i cereali disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE e alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Sono interessate in particolare le sostanze attive azossistrobina e kresoxim metile; l’articolo 3 richiama anche il caso dell’acefato sulle pesche ai fini dell’applicazione dal 1º dicembre 2001. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2001/48/CE: modifica dei limiti massimi di residui di azossistrobina e kresoxim metile
La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La modifica si fonda su nuovi dati scientifici relativi a impieghi autorizzati di azossistrobina e kresoxim metile e sulla valutazione effettuata nel quadro della direttiva 91/414/CEE.
Contesto e finalità
La Commissione ricorda che le due sostanze attive erano state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come fungicidi e che, per esse, erano già stati fissati limiti massimi di residui provvisori a livello comunitario. Tali limiti dovevano poter essere riesaminati e modificati sulla base di nuovi dati e, in alcuni casi, consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie per nuovi impieghi, nel rispetto della procedura di notifica prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
Ambito materiale e prodotti interessati
La direttiva riguarda:
- i cereali disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE;
- i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
Le sostanze interessate sono:
- azossistrobina;
- kresoxim metile.
Inoltre, l’articolo 3 richiama un limite specifico per l’acefato sulle pesche, da applicare dal 1º dicembre 2001.
Razionale scientifico e tutela del consumatore
La Commissione indica che i nuovi dati hanno consentito di rivedere i limiti provvisori stabiliti in precedenza. In particolare, per alcuni prodotti per i quali non era stata concessa alcuna autorizzazione, erano stati fissati limiti al limite inferiore di determinazione analitica, in un’ottica di prudenza e di protezione del consumatore.
La valutazione del rischio ha tenuto conto:
- delle dosi giornaliere accettabili (ADI) fissate nei rapporti di riesame;
- dell’esposizione alimentare dei consumatori;
- dell’assenza di effetti tossici acuti tali da richiedere una dose di riferimento acuta.
Per l’azossistrobina, l’ADI è fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo; per il kresoxim metile, a 0,4 mg/kg di peso corporeo. Secondo la Commissione, i limiti previsti dalla direttiva non comportano il superamento di tali valori.
Contenuto normativo degli articoli 1 e 2
Con l’articolo 1, la Commissione inserisce nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le disposizioni relative all’azossistrobina. Con l’articolo 2, sostituisce nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori delle colonne dedicate ad azossistrobina e kresoxim metile con quelli riportati nell’allegato della presente direttiva.
Il testo pubblicato nel corpo della direttiva non riproduce integralmente le tabelle, ma rinvia all’allegato per i valori numerici aggiornati.
Termine di recepimento e applicazione negli Stati membri
La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 28 febbraio 2002;
- informare immediatamente la Commissione;
- applicare tali disposizioni dal 1º marzo 2002.
È inoltre richiesto che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del rinvio è lasciata agli Stati membri.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Pur trattandosi di una direttiva che vincola quanto al risultato, gli Stati membri conservano margini di scelta sulle forme e sui mezzi del recepimento. Dal considerando e dall’articolato emerge che gli Stati membri possono, nei limiti della direttiva 91/414/CEE, concedere autorizzazioni nazionali provvisorie per nuovi impieghi, purché siano rispettate le procedure di notifica e i relativi limiti massimi di residui.
Rapporto con altre direttive
La direttiva si colloca nel sistema composto da:
- direttiva 86/362/CEE, sui limiti massimi di residui nei cereali;
- direttiva 90/642/CEE, sui limiti massimi di residui in alcuni prodotti vegetali;
- direttiva 91/414/CEE, sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- direttive precedenti della Commissione che avevano già fissato limiti provvisori per azossistrobina e kresoxim metile.
La logica complessiva è quella dell’aggiornamento tecnico-scientifico dei limiti in funzione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e della tutela della salute pubblica.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui per azossistrobina e kresoxim metile
La Commissione modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE alla luce dell’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e dei nuovi dati disponibili. Per l’azossistrobina sono aggiornati i valori per diversi impieghi su melanzane, peperoni, avena, luppolo e piselli freschi ed essiccati; per il kresoxim metile sono aggiornati i valori per asparagi, fragole e altra piccola frutta e bacche.
Sostituzione dei valori negli allegati delle direttive settoriali
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE quanto previsto per l’azossistrobina. L’articolo 2 dispone che nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori delle colonne "azossistrobina" e "kresoxim metile" siano sostituiti da quelli contenuti nell’allegato della presente direttiva.
Norma specifica sull’acefato sulle pesche
L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/42/CE, secondo cui la quantità massima di residui di acefato sulle pesche è fissata a 0,02 mg/kg, a decorrere dal 1º dicembre 2001.
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 28 febbraio 2002 e informarne immediatamente la Commissione. Ai sensi del paragrafo 3, tali disposizioni si applicano dal 1º marzo 2002. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento
L’articolo 4, paragrafo 4, prevede che le misure nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
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