Regolamento (UE) 2011/931
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011 , relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, per gli alimenti di origine animale, i principi di rintracciabilità previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. Impone agli operatori di rendere disponibili al destinatario e, su richiesta, all’autorità competente informazioni dettagliate sulle partite, aggiornandole quotidianamente e conservandole finché possa ragionevolmente presumersi che gli alimenti siano stati consumati.
Stabilisce requisiti informativi specifici per la rintracciabilità degli alimenti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare per gli alimenti di origine animale, trasformati o non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004. Sono esclusi gli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2012 in tutti gli Stati membri.
Requisiti di rintracciabilità degli alimenti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 specifica le informazioni necessarie per rendere effettivi, nel settore degli alimenti di origine animale, i principi di rintracciabilità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. L’intervento risponde alle carenze emerse nelle precedenti crisi alimentari, nelle quali la documentazione disponibile non sempre consentiva di rintracciare rapidamente e integralmente gli alimenti sospetti; mira quindi a facilitare l’individuazione e il ritiro degli alimenti non sicuri e a tutelare i consumatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare con riguardo agli alimenti trasformati e non trasformati, secondo le definizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004. Sono esclusi gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. I requisiti operano in aggiunta agli obblighi generali di rintracciabilità previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 e alle altre disposizioni dell’Unione applicabili agli alimenti di origine animale.
Informazioni da rendere disponibili
Per ogni partita, l’operatore del settore alimentare deve assicurare che le informazioni siano disponibili sia all’operatore destinatario sia all’autorità competente, qualora quest’ultima le richieda. L’articolo 3, paragrafo 1, individua i seguenti dati:
- descrizione dettagliata degli alimenti;
- volume o quantità degli alimenti;
- nome e indirizzo dell’operatore che ha spedito gli alimenti;
- nome e indirizzo del destinatario proprietario, se diverso dall’operatore che ha spedito;
- nome e indirizzo dell’operatore al quale gli alimenti sono stati spediti;
- nome e indirizzo del destinatario proprietario, se diverso dall’operatore destinatario;
- riferimento identificativo del lotto o della partita, se necessario;
- data di spedizione.
Aggiornamento, conservazione e formato
Le informazioni devono essere aggiornate quotidianamente e mantenute finché possa ragionevolmente presumersi che gli alimenti siano stati consumati. In caso di richiesta dell’autorità competente, l’operatore è tenuto a trasmetterle senza indebiti ritardi. Il fornitore può scegliere il formato, purché i dati siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili dall’operatore al quale gli alimenti sono forniti. Gli obblighi specifici non sostituiscono le informazioni eventualmente dovute in base ad altre norme dell’Unione sulla rintracciabilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° luglio 2012. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione ed esclusioni
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento riguarda gli alimenti trasformati e non trasformati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
Informazioni da associare alle partite
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede una descrizione dettagliata degli alimenti, il volume o la quantità, i nomi e gli indirizzi dell’operatore che spedisce e di quello destinatario, nonché dei rispettivi proprietari se diversi, il riferimento identificativo del lotto o della partita se necessario e la data di spedizione. Le informazioni devono essere rese disponibili all’operatore cui gli alimenti sono forniti e all’autorità competente che le richieda.
Aggiornamento, conservazione e modalità di accesso
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, le informazioni sono aggiornate quotidianamente e conservate finché sia ragionevole presumere che gli alimenti siano stati consumati. Su richiesta dell’autorità competente sono fornite senza indebiti ritardi. Il formato è scelto dal fornitore, purché le informazioni siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili dal destinatario.
Coordinamento con gli altri requisiti e decorrenza
Le informazioni si aggiungono a quelle richieste dalle altre disposizioni dell’Unione sulla rintracciabilità degli alimenti di origine animale (articolo 3, paragrafo 2). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° luglio 2012 (articolo 4).
Come è indicizzato
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