Regolamento (UE) 2011/1169
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro unitario per le informazioni sugli alimenti, definendo indicazioni obbligatorie, criteri di presentazione e responsabilità degli operatori, con l’obiettivo di tutelare salute e diritto all’informazione dei consumatori e agevolare la libera circolazione degli alimenti. Stabilisce in particolare l’obbligo di evidenziare gli allergeni e, dal 13 dicembre 2016, di riportare una dichiarazione nutrizionale, oltre a disciplinare origine, vendita a distanza e informazioni sugli alimenti non preimballati. Abroga dal 13 dicembre 2014 una serie di precedenti atti europei in materia di etichettatura e informazione nutrizionale.
Armonizza le informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori, con particolare riferimento all’etichettatura, agli allergeni e alla dichiarazione nutrizionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena in cui forniscono informazioni ai consumatori, e agli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, inclusi quelli forniti dalle collettività. Comprende i servizi di ristorazione delle imprese di trasporto quando il luogo di partenza è nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato e la vendita a distanza. Restano salvi i requisiti specifici dell’Unione per particolari alimenti; sono esclusi dall’ambito soggettivo le attività private occasionali prive di continuità e organizzazione. Prevede regole specifiche per gli alimenti non preimballati, mentre la sezione sulla dichiarazione nutrizionale non si applica agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali. È entrato in vigore il 12 dicembre 2011 e si applica, in via generale, dal 13 dicembre 2014; l’obbligo di dichiarazione nutrizionale si applica dal 13 dicembre 2016 e l’allegato VI, parte B, dal 1º gennaio 2014.
Regolamento (UE) n. 1169/2011: informazioni sugli alimenti ai consumatori
Il regolamento armonizza le informazioni sugli alimenti per assicurare un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e garantire il funzionamento del mercato interno. Risponde all’esigenza di aggiornare e riunire la precedente disciplina dell’etichettatura, rendendo le informazioni più chiare, leggibili e utili per scelte consapevoli, anche sotto il profilo nutrizionale.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni ai consumatori. Riguarda gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività, nonché gli alimenti destinati a essere forniti alle collettività. Include i servizi di ristorazione prestati da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trova nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato. Restano salvi gli obblighi specifici dell’Unione previsti per singoli alimenti. Le operazioni occasionali svolte da privati, senza continuità e organizzazione imprenditoriale, non rientrano nell’ambito del regolamento.
Le «informazioni sugli alimenti» comprendono quelle rese disponibili tramite etichetta, materiali di accompagnamento, strumenti tecnologici o comunicazione verbale. L’«alimento preimballato» è l’unità di vendita confezionata prima di essere offerta, il cui contenuto non può essere modificato senza aprire o alterare l’imballaggio; la definizione non comprende gli alimenti confezionati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. La definizione di paese d’origine rinvia agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome o l’indirizzo dell’operatore sull’etichetta non costituisce, da solo, indicazione di origine o provenienza.
Principi e correttezza delle informazioni
Gli articoli 3-7 orientano la disciplina alla protezione della salute e degli interessi dei consumatori, alla possibilità di compiere scelte consapevoli e all’uso sicuro degli alimenti, tenendo conto di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. La normativa mira anche a consentire la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati nell’Unione.
Le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili e non devono indurre in errore sulla natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, origine o metodo di produzione dell’alimento. È vietato attribuire proprietà che il prodotto non possiede, presentare come distintive caratteristiche comuni ad alimenti analoghi o suggerire la presenza di un ingrediente che è stato sostituito. Salve le deroghe previste dalla normativa dell’Unione per acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, non si possono attribuire agli alimenti proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie umane. Queste regole si estendono alla pubblicità e alla presentazione, compresi forma, aspetto, imballaggio e modalità di esposizione.
Responsabilità degli operatori
Ai sensi dell’articolo 8, la responsabilità delle informazioni ricade sull’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato; se tale operatore non è stabilito nell’Unione, risponde l’importatore. Il responsabile deve assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni in conformità alla normativa UE e nazionale applicabile.
Gli operatori che non incidono sulle informazioni non possono fornire alimenti quando sanno o presumono, sulla base delle informazioni professionali in loro possesso, che siano non conformi. Gli operatori non devono modificare, nell’ambito delle imprese controllate, le informazioni in modo da ingannare il consumatore o ridurne la protezione e rispondono delle modifiche da loro apportate. Devono inoltre verificare il rispetto degli obblighi pertinenti alle proprie attività e trasmettere a valle le informazioni necessarie, soprattutto quando forniscono alimenti non preimballati o alimenti destinati a essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati da una collettività.
Indicazioni obbligatorie e modalità di presentazione
L’articolo 9 elenca le indicazioni obbligatorie, fatte salve le eccezioni del regolamento e gli obblighi specifici per determinate categorie:
- denominazione dell’alimento ed elenco degli ingredienti;
- ingredienti o coadiuvanti tecnologici dell’allegato II, o derivati da sostanze dell’allegato, che provocano allergie o intolleranze e permangono nel prodotto finito;
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti e quantità netta;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza e, ove necessario, condizioni di conservazione e d’uso;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile;
- paese d’origine o luogo di provenienza quando richiesto dall’articolo 26, istruzioni per l’uso quando la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato e titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con più dell’1,2% di alcol in volume;
- dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dal 13 dicembre 2016, salve le esenzioni applicabili.
Le informazioni obbligatorie devono essere facilmente accessibili e, per gli alimenti preimballati, figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta. Devono essere collocate in un punto evidente, chiaramente leggibili e non nascoste, oscurate o separate da altri elementi che interferiscano. La dimensione minima ordinaria è un’altezza della x di 1,2 mm; scende a 0,9 mm per imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm². Denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico devono comparire nello stesso campo visivo, salvo i casi di deroga previsti dall’articolo 16.
Le indicazioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato. Lo Stato può richiedere una o più lingue ufficiali dell’Unione; è ammesso l’uso di più lingue.
Vendita a distanza e deroghe
Per gli alimenti preimballati venduti a distanza, prima della conclusione dell’acquisto devono essere disponibili tutte le informazioni obbligatorie tranne il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. Possono essere riportate sul supporto di vendita oppure fornite con altro mezzo adeguato chiaramente indicato, senza costi supplementari per il consumatore. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili alla consegna. Per gli alimenti non preimballati venduti a distanza si applicano le indicazioni richieste ai sensi dell’articolo 44. L’obbligo di disponibilità preventiva non si applica agli alimenti venduti tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
Per le bottiglie di vetro riutilizzabili prive di etichetta, anello o fascetta e marcate in modo indelebile, sono richieste soltanto denominazione, allergeni, quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza e dichiarazione nutrizionale. Per imballaggi con superficie maggiore inferiore a 10 cm², sull’imballaggio sono obbligatorie denominazione, allergeni, quantità netta e data; la lista degli ingredienti deve essere fornita con altri mezzi o su richiesta. L’allegato V esenta dalla dichiarazione nutrizionale, tra gli altri, prodotti non trasformati a ingrediente unico, alcune bevande e infusioni, spezie, sale, aromi, additivi, coadiuvanti tecnologici, enzimi, gelatina, lieviti, gomme da masticare, confezioni con superficie maggiore inferiore a 25 cm² e determinati prodotti forniti direttamente da produttori di piccole quantità.
Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume, salvo altri obblighi dell’Unione, non sono obbligatori l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Il regolamento prevedeva una relazione della Commissione entro il 13 dicembre 2014 e l’eventuale proposta legislativa sulle regole applicabili a tali prodotti.
Denominazione, ingredienti e allergeni
La denominazione è quella legale; in mancanza si utilizza quella usuale e, se non esiste o non è sufficiente, una denominazione descrittiva. La denominazione con cui un prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione può essere usata nello Stato di vendita, ma deve essere accompagnata da una descrizione quando non consente al consumatore di riconoscere la natura reale dell’alimento o di distinguerlo da prodotti confondibili. In casi eccezionali può essere necessario non utilizzare tale denominazione. La denominazione dell’alimento non può essere sostituita da un marchio o da una denominazione di fantasia.
L’elenco degli ingredienti è introdotto dalla parola «ingredienti» o da un’indicazione che la comprende e riporta gli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell’impiego. Gli ingredienti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere identificati con la dicitura «nano» tra parentesi. L’articolo 19 esenta dall’elenco, a determinate condizioni, ortofrutticoli freschi non sbucciati o tagliati, acque gassificate la cui denominazione lo chiarisce, taluni aceti di fermentazione, specifici prodotti lattiero-caseari e alimenti costituiti da un solo ingrediente chiaramente identificabile. L’articolo 20 esclude inoltre dall’elenco alcuni costituenti, additivi e enzimi in caso di trasferimento senza funzione tecnologica nel prodotto finito, coadiuvanti tecnologici, supporti e determinate acque di processo o di copertura.
Gli allergeni dell’allegato II comprendono cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂ totale, lupini e molluschi, con le eccezioni specificate nell’allegato. La sostanza deve essere chiaramente nominata nell’elenco degli ingredienti e distinta graficamente dagli altri ingredienti, per esempio per carattere, stile o colore di sfondo. Se l’elenco manca, l’etichetta deve recare «contiene» seguito dal nome dell’allergene. L’indicazione non è richiesta quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza interessata.
Quantità, conservazione e indicazioni complementari
La quantità di un ingrediente deve essere dichiarata se esso figura nella denominazione, è evidenziato nell’etichetta o è essenziale per caratterizzare e distinguere l’alimento. Le regole tecniche e le eccezioni sono nell’allegato VIII. La quantità netta è espressa in unità di volume per i liquidi e di massa per gli altri prodotti, usando litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi; l’allegato IX disciplina, tra l’altro, imballaggi multipli, alimenti in liquido di copertura e peso netto sgocciolato.
Per alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; dopo tale data l’alimento è considerato a rischio ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. L’allegato X stabilisce le formule «da consumarsi preferibilmente entro» e «da consumarsi entro», le modalità di indicazione della data e le condizioni di conservazione. In generale, il termine minimo indica giorno, mese ed eventualmente anno; sono ammessi dettagli ridotti in funzione della durata di conservabilità. L’allegato X elenca anche i prodotti esenti dal termine minimo, tra cui determinati ortofrutticoli freschi, bevande alcoliche almeno al 10% vol., aceti, sale, zuccheri solidi e gomme da masticare.
L’allegato III impone indicazioni complementari per specifiche categorie. Tra gli esempi figurano «confezionato in atmosfera protettiva»; le diciture relative agli edulcoranti e all’aspartame; l’avvertenza sugli effetti lassativi per alimenti con oltre il 10% di polioli aggiunti; le avvertenze per prodotti con liquirizia o elevato tenore di caffeina; le indicazioni per alimenti addizionati di steroli o stanoli vegetali; e la data di congelamento per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati. Per questi ultimi, se il prodotto è stato congelato più volte si indica la data del primo congelamento.
Origine e provenienza
L’indicazione dell’origine o provenienza è obbligatoria se la sua omissione può indurre in errore, anche alla luce dell’insieme delle informazioni che accompagnano il prodotto. L’allegato XI include le carni suine (codice NC 0203), ovine o caprine (NC 0204) e di volatili della voce 0105 (ex 0207), fresche, refrigerate o congelate; per queste categorie l’applicazione è subordinata agli atti di esecuzione previsti dall’articolo 26.
Se è indicata l’origine dell’alimento ma l’ingrediente primario ha un’origine diversa, deve essere dichiarata anche l’origine di tale ingrediente oppure deve essere precisato che è diversa da quella dell’alimento. Le regole si coordinano con le disposizioni UE specifiche e con le norme doganali sull’origine non preferenziale. L’articolo 26 prevedeva inoltre relazioni della Commissione su latte, latte usato come ingrediente, carni diverse da quelle già assoggettate all’obbligo, alimenti non trasformati, prodotti a ingrediente unico, ingredienti oltre il 50% e carni utilizzate come ingrediente; per queste ultime la relazione era prevista entro il 13 dicembre 2013 e per le altre categorie entro il 13 dicembre 2014.
Dichiarazione nutrizionale
La sezione degli articoli 29-35 non si applica agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE né alle acque minerali naturali disciplinate dalla direttiva 2009/54/CE; si applica facendo salve le disposizioni sugli alimenti destinati a un’alimentazione particolare della direttiva 2009/39/CE.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Può essere integrata con acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre e vitamine o sali minerali dell’allegato XIII presenti in quantità significativa. Per le vitamine e i sali minerali, la quantità è normalmente significativa quando raggiunge il 15% del valore nutritivo di riferimento per 100 g o 100 ml nei prodotti diversi dalle bevande, il 7,5% per 100 ml nelle bevande o il 15% per porzione nei confezionamenti monoporzione.
I valori sono espressi per 100 g o 100 ml e possono essere indicati anche per porzione o unità di consumo, se questa è quantificata e l’etichetta indica il numero di porzioni o unità contenute. Le unità, l’ordine di presentazione e i coefficienti di conversione energetica sono stabiliti negli allegati XIV e XV: ad esempio, carboidrati e proteine apportano 17 kJ/4 kcal per grammo, grassi 37 kJ/9 kcal, alcol 29 kJ/7 kcal e fibre 8 kJ/2 kcal. I valori dichiarati sono valori medi, determinati mediante analisi del fabbricante, calcolo dai valori degli ingredienti o dati generalmente stabiliti e accettati. L’etichetta deve utilizzare il termine «sale»; può precisare, quando opportuno, che il contenuto deriva esclusivamente dal sodio naturalmente presente.
Le informazioni della dichiarazione nutrizionale vanno presentate nello stesso campo visivo, di norma in formato tabulare con cifre allineate e, se lo spazio non basta, in formato lineare. È consentito ripetere nel campo visivo principale il solo valore energetico oppure tale valore insieme a grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. Le indicazioni possono essere fornite per porzione secondo le condizioni dell’articolo 33 e, nel rispetto dei criteri dell’articolo 35, con forme grafiche o simboli supplementari che siano scientificamente fondate, comprensibili, obiettive, non discriminatorie e non ostacolino la libera circolazione. L’allegato XIII indica, tra gli altri, i consumi di riferimento per un adulto medio: 8 400 kJ/2 000 kcal di energia, 70 g di grassi, 20 g di grassi saturi, 260 g di carboidrati, 90 g di zuccheri, 50 g di proteine e 6 g di sale.
Informazioni volontarie e alimenti non preimballati
Le informazioni fornite volontariamente devono rispettare le regole applicabili alle informazioni obbligatorie e non devono essere ingannevoli, ambigue o confuse; ove opportuno devono fondarsi su dati scientifici pertinenti. Il regolamento contempla possibili norme attuative per le indicazioni sulla presenza accidentale di allergeni, sull’idoneità per vegetariani o vegani e sulle assunzioni di riferimento per gruppi specifici. Le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio destinato a quelle obbligatorie.
Per gli alimenti venduti senza preimballaggio, imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, l’informazione sugli allergeni è sempre obbligatoria. Le altre indicazioni sono richieste solo se gli Stati membri adottano disposizioni nazionali; questi possono anche stabilire i mezzi e le modalità di presentazione e devono comunicarne il testo alla Commissione.
Norme nazionali e poteri della Commissione
Nelle materie armonizzate, gli Stati membri non possono introdurre o mantenere disposizioni nazionali salvo autorizzazione del diritto UE; le misure nazionali non devono discriminare né ostacolare la circolazione degli alimenti conformi. Per materie non specificamente armonizzate possono intervenire purché non vietino, ostacolino o limitino tale circolazione. È possibile richiedere indicazioni nazionali aggiuntive per categorie specifiche per tutelare la salute pubblica o i consumatori, prevenire frodi o proteggere diritti e indicazioni commerciali. L’obbligo nazionale di indicare l’origine richiede un nesso comprovato tra qualità e origine e la dimostrazione che la maggioranza dei consumatori attribuisce significativo valore a tale informazione.
Quando è prevista la procedura di notifica dell’articolo 45, lo Stato membro comunica preventivamente alla Commissione e agli altri Stati membri il progetto e le relative motivazioni. Può adottare la misura dopo tre mesi dalla notifica se non riceve un parere negativo; in caso di parere negativo la Commissione avvia la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare allegati e requisiti nei casi previsti dal regolamento, e atti di esecuzione per garantirne l’applicazione uniforme. Di regola, le nuove misure devono prevedere un periodo transitorio e applicarsi dal 1º aprile di un anno civile; questa regola non vale per misure urgenti dirette a proteggere la salute umana. I poteri delegati indicati dall’articolo 51 erano conferiti per cinque anni dal 12 dicembre 2011, con proroga tacita per periodi della stessa durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio; ciascuna istituzione può revocarli. Gli atti delegati entrano normalmente in vigore se non sono sollevate obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi. In caso di urgenza possono applicarsi immediatamente, salva successiva obiezione e abrogazione.
Modifiche, abrogazioni e decorrenza
Gli articoli 49 e 50 modificano rispettivamente l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze. Per i prodotti con indicazioni nutrizionali o sulla salute e per quelli arricchiti di vitamine o minerali, il contenuto della dichiarazione nutrizionale è coordinato con l’articolo 30 del regolamento n. 1169/2011; nel secondo caso vanno indicate anche le quantità totali di vitamine e minerali aggiunti.
Dal 13 dicembre 2014 sono abrogati le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i nuovi requisiti possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte; lo stesso criterio vale per i prodotti non conformi alla dichiarazione nutrizionale se immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016. Per i requisiti dell’allegato VI, parte B, la data transitoria è il 1º gennaio 2014.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 novembre 2011, ossia il 12 dicembre 2011. Si applica in via generale dal 13 dicembre 2014, salvo l’obbligo di dichiarazione nutrizionale dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), applicabile dal 13 dicembre 2016, e l’allegato VI, parte B, applicabile dal 1º gennaio 2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito e principi dell’informazione
Gli articoli 1-7 si applicano agli operatori del settore alimentare e agli alimenti destinati ai consumatori finali o alle collettività. Le informazioni devono essere accessibili, precise, chiare e non ingannevoli; il divieto di inganno riguarda anche pubblicità e presentazione. Non possono attribuire agli alimenti proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie, salvo le deroghe previste dalla normativa UE.
Responsabilità degli operatori
Ai sensi dell’articolo 8, è responsabile l’operatore con il cui nome o ragione sociale l’alimento è commercializzato oppure, se non stabilito nell’Unione, l’importatore. Il responsabile assicura presenza ed esattezza delle informazioni; ciascun operatore verifica la conformità per le attività sotto il proprio controllo, non altera le informazioni in modo ingannevole e trasmette agli operatori a valle le informazioni necessarie, anche per gli alimenti non preimballati.
Indicazioni obbligatorie e presentazione
L’articolo 9 prevede: denominazione dell’alimento, ingredienti, allergeni dell’allegato II, quantità di taluni ingredienti, quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni di conservazione e d’uso, nome e indirizzo dell’operatore responsabile, origine o provenienza ove richiesta, istruzioni per l’uso quando necessarie, titolo alcolometrico effettivo per le bevande oltre l’1,2% vol. e dichiarazione nutrizionale. Gli articoli 12-16 stabiliscono disponibilità e collocazione delle informazioni, leggibilità minima di 1,2 mm di altezza della x (0,9 mm per imballaggi con superficie maggiore inferiore a 80 cm²), indicazioni da collocare nello stesso campo visivo, regole per la vendita a distanza, lingua comprensibile e deroghe per confezioni molto piccole e specifiche categorie di alimenti.
Ingredienti, allergeni, quantità e date
Gli articoli 17-25 disciplinano denominazione e lista degli ingredienti, normalmente in ordine decrescente di peso, e stabiliscono che gli ingredienti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati siano identificati con la dicitura «nano» tra parentesi. Gli allergeni dell’allegato II devono essere indicati con riferimento chiaro e caratteri distintivi; se manca la lista degli ingredienti, si usa la dicitura «contiene» seguita dalla sostanza. L’indicazione quantitativa di un ingrediente è richiesta nei casi dell’articolo 22. Gli alimenti molto deperibili devono recare la data di scadenza; dopo tale data sono considerati a rischio ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002. Devono essere indicate, ove necessarie, le condizioni di conservazione e d’uso.
Origine e provenienza
L’articolo 26 impone l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza quando l’omissione può indurre in errore e per le carni suine, ovine, caprine e di volatili individuate nell’allegato XI, secondo gli atti di esecuzione previsti. Se l’origine dell’alimento è indicata ma differisce da quella dell’ingrediente primario, va indicata anche l’origine di quest’ultimo oppure va precisato che è diversa. Il regolamento prevedeva relazioni della Commissione, tra cui quella sulle carni utilizzate come ingrediente entro il 13 dicembre 2013 e quelle su altre categorie entro il 13 dicembre 2014.
Dichiarazione nutrizionale
Ai sensi degli articoli 29-35, la dichiarazione obbligatoria comprende valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I dati si riferiscono in via ordinaria all’alimento venduto e sono espressi per 100 g o 100 ml; sono ammessi dati per porzione alle condizioni previste, inclusa l’indicazione della quantità della porzione e del numero di porzioni. La dichiarazione va presentata nello stesso campo visivo, in formato tabulare se possibile e lineare quando manca spazio. Sono previste esenzioni, tra l’altro, per le categorie dell’allegato V, per gli integratori e le acque minerali naturali; per le bevande oltre l’1,2% vol. non è obbligatoria, salvo diverse norme UE, la lista degli ingredienti né la dichiarazione nutrizionale.
Informazioni volontarie e alimenti non preimballati
Le informazioni volontarie devono essere veritiere, non ambigue, non confusive e, ove opportuno, fondate su dati scientifici; non possono sottrarre spazio alle indicazioni obbligatorie (articoli 36-37). Per gli alimenti non preimballati è sempre obbligatoria l’informazione sugli allergeni; gli Stati membri possono richiedere ulteriori indicazioni e disciplinarne mezzi e forma di presentazione (articolo 44).
Disposizioni nazionali, attuazione e modifiche
Gli articoli 38-45 limitano le norme nazionali nelle materie armonizzate, ma consentono misure su materie non armonizzate e indicazioni obbligatorie aggiuntive per motivi tassativi, previa procedura di notifica alla Commissione e agli Stati membri. Gli articoli 46-52 conferiscono alla Commissione poteri delegati e di esecuzione, disciplinano il controllo tramite comitato e prevedono, di regola, periodi transitori e applicazione delle nuove misure dal 1º aprile di un anno civile, salvo emergenze per la salute umana.
Abrogazioni, transizione e decorrenza
Gli articoli 49-50 modificano i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 in materia di etichettatura nutrizionale. L’articolo 53 abroga dal 13 dicembre 2014 le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004. L’articolo 54 consente la vendita fino a esaurimento scorte degli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima delle date di applicazione pertinenti; in particolare, i prodotti non conformi all’obbligo di dichiarazione nutrizionale possono essere commercializzati se immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016.
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