Sentenza del 21/11/2019 n. 30361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato un accertamento sintetico ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006, con cui era stato determinato un maggior reddito imponibile e richiesta una maggiore imposta, oltre a interessi e sanzioni. Nel corso del giudizio, il contribuente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, e avendo pagato integralmente il debito rateizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il contribuente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, aveva ricevuto la comunicazione dell'agente della riscossione con la quantificazione del dovuto e aveva documentato il pagamento integrale delle somme. Non è stata adottata una decisione sul merito dell'accertamento e non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate era rimasta intimata.
Norme richiamate
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
La definizione agevolata consente al debitore di estinguere il carico affidato alla riscossione secondo le condizioni previste dalla legge. Quando l'adesione è perfezionata e il debito è integralmente pagato, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio relativo all'atto definito.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 3, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
comunicazione dell'esattore
La comunicazione dell'agente della riscossione relativa all'ammissione e alla quantificazione delle somme dovute costituisce uno degli elementi che documentano il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
Art. 391 c.p.c.
estinzione del giudizio per rinuncia
Nel giudizio di cassazione, la definizione agevolata può determinare l'estinzione per rinuncia quando il debitore è ricorrente oppure un'ipotesi di estinzione ex lege quando è resistente o intimato. Se, al momento della decisione, risulta anche l'integrale pagamento, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083
Il precedente chiarisce che l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dalla comunicazione dell'agente della riscossione e dal pagamento integrale del debito, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda un debito successivamente definito mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio può perdere il proprio oggetto.
- La sola richiesta di definizione agevolata non è normalmente sufficiente: è necessario dimostrare l'ammissione alla procedura e, se il pagamento è rateizzato, l'integrale versamento delle somme dovute.
- Se il contribuente ricorrente aderisce alla definizione e paga integralmente il debito, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito sull'illegittimità dell'accertamento: comporta piuttosto la chiusura della controversia per sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
- In assenza di una parte costituita o quando l'amministrazione resta intimata, possono non essere liquidate le spese processuali.
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