Sentenza n. 5535/2026 - Napoli, Sezione 1
ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza di approvazione della contabilità (SAL n. 5 e 5 bis), emissione dei certificati di pagamento e avvio delle operazioni di collaudo relative ai lavori di "Manutenzione grandi assi viari" (CUP: H27H180006000002 - CIG: 8694943DF0).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di approvazione della contabilità e dei SAL n. 5 e 5 bis, emissione dei certificati di pagamento e avvio delle operazioni di collaudo dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appaltatrice ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Marcianise sull’istanza relativa all’approvazione della contabilità e dei SAL, all’emissione dei certificati di pagamento e all’avvio del collaudo, sollecitata anche con diffida del 12 dicembre 2025. Il Comune ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere adottato una determinazione che impegnava € 97.915,87, dopo aver rideterminato l’importo contrattuale dei lavori in € 1.748.019,12. La ricorrente ha riconosciuto che il provvedimento amministrativo aveva soddisfatto la pretesa sostanziale, ma ha chiesto la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il provvedimento adottato dal Comune in corso di causa ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e la ricorrente ha dichiarato venuto meno il proprio interesse alla decisione. Ha tuttavia condannato il Comune a rifondere le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, in base alla soccombenza virtuale: il ritardo nell’evasione dell’istanza era riconducibile a disfunzioni organizzative imputabili all’ente, tra cui il cambio del RUP e la sostituzione del collaudatore, e non poteva essere posto a carico dell’istante.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale e il ricorrente dichiara venuto meno l’interesse alla decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese per soccombenza virtuale, disfunzioni organizzative imputabili all’amministrazione, anche connesse al cambio del responsabile del procedimento o alla sostituzione del collaudatore, non giustificano il ritardo nell’evasione dell’istanza né possono essere poste a carico del richiedente.
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