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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20854/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esattore)

La controversia

Un avvocato ha impugnato un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione per crediti previdenziali della Cassa forense. Ha dedotto che la cartella sottesa sarebbe stata notificata in un indirizzo diverso dalla sua nuova residenza, risultante dall'estratto storico e già nota al concessionario, e che comunque il credito era inferiore alla soglia di 8.000 euro prevista dall'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per procedere all'iscrizione ipotecaria e alle successive iniziative esecutive. Ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca, il risarcimento dei danni anche non patrimoniali e la condanna ex art. 96 c.p.c. In cassazione ha proposto un unico motivo articolato in più profili: contraddittorietà della motivazione sulla mancata deduzione del vizio di notifica; violazione del contraddittorio endoprocedimentale per omessa previa comunicazione dell'iscrizione; omessa considerazione della diffida inviata all'esattore e del ritardo nella cancellazione dell'ipoteca, con conseguente responsabilità risarcitoria e aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata solo in relazione al profilo qualificato come motivo di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché la qualificazione dell'opposizione come opposizione formale imponeva il diverso regime impugnatorio e rendeva inammissibile l'appello. Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura sulla notifica era comunque inammissibile per difetto di specifica riproduzione e localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale era nuova e comunque non dedotta nei termini necessari; la domanda risarcitoria era coperta da un'autonoma ratio decidendi non impugnata, cioè la mancata prova dei danni conseguenti alla diffida. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    soglia degli 8.000,00 euro

    È richiamato come limite per procedere all'iscrizione ipotecaria e alle conseguenti misure espropriative, ma la sua applicabilità concreta non è stata accolta in sede di merito come decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione per vizi formali degli atti esecutivi è soggetta al regime proprio delle opposizioni agli atti esecutivi; la qualificazione in questi termini incide sul mezzo di impugnazione esperibile e rende inammissibile l'appello, dovendosi ricorrere al rimedio previsto per legge.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se il ricorrente richiama atti e documenti senza riprodurli e senza indicarne in modo puntuale contenuto, sequenza processuale e collocazione nei fascicoli, così da consentire alla Corte il controllo.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata resta assorbita ove non sia censurata una ratio decidendi autonoma sulla mancanza di prova del danno; la relativa domanda non può essere accolta se manca la dimostrazione del pregiudizio allegato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, il successivo gravame deve rispettare il regime impugnatorio proprio di tale opposizione; se viene proposto un mezzo di impugnazione diverso, questo è inammissibile e il giudice di legittimità può rilevarlo d'ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione le censure che si fondano su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se non contengono la specifica riproduzione del contenuto rilevante e le necessarie indicazioni per la loro individuazione nel fascicolo.
  • Le deduzioni nuove in cassazione non sono ammissibili quando non risulta che la questione sia stata tempestivamente prospettata nei gradi di merito nei termini necessari a consentirne il vaglio.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma non censurata, l'impugnazione è inammissibile o comunque non può portare alla riforma della decisione su quel punto.
  • La domanda di risarcimento del danno e di responsabilità aggravata richiede la prova del pregiudizio allegato; in difetto di censura specifica sulla ratio che esclude tale prova, la pretesa resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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