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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 4611 - Comm. Trib. Prov. Milano

Notifica della cartella di pagamento mediante consegna al portinaio. - Prova dell'invio della raccomandata - Mancanza - Declaratoria di nullità dell'atto da parte del giudice tributario - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la notificazione della cartella di pagamento in una situazione di assenza o temporanea irreperibilità del destinatario. Il contribuente ha contestato di aver ricevuto la cartella e l'Ufficio non ha prodotto in giudizio la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., necessaria per informare il destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto al portiere.

La decisione

Il giudice tributario ha dichiarato nulla la notificazione e, conseguentemente, l'atto impugnato. La consegna della cartella al portinaio non è stata ritenuta sufficiente, poiché, in caso di assenza o irreperibilità temporanea del destinatario, devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. In particolare, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare in giudizio l'invio della raccomandata informativa, mediante produzione della relativa documentazione, inclusa la prova della ricezione o dell'esito della spedizione.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica può dirsi validamente eseguita solo in presenza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.

    La consegna dell'atto a un soggetto diverso dal destinatario, come il portiere, non completa da sola la notificazione. È necessario eseguire anche gli ulteriori adempimenti, tra cui l'invio della raccomandata informativa, la cui prova deve essere fornita in caso di contestazione.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene consegnato al portiere per assenza o temporanea irreperibilità del destinatario, la notificazione è valida solo se sono documentati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
  • In caso di contestazione della ricezione dell'atto, spetta all'Ufficio o al notificante dimostrare la regolarità della procedura, compreso l'invio della raccomandata informativa.
  • La mancata produzione della raccomandata informativa o dell'avviso di ricevimento, quando necessario per provare il perfezionamento della notifica, può comportare la nullità della notificazione e dell'atto conseguente.
  • La semplice attestazione della consegna al portiere non è normalmente sufficiente a superare la contestazione del contribuente se non è accompagnata dalla prova degli adempimenti successivi richiesti dalla legge.

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