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Sentenza

Sentenza n. 3532/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 15 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l'11 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    intero testo non riportato

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    intero testo non riportato

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    intero testo non riportato

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    intero testo non riportato

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione di un'istanza integra pieno soddisfacimento della pretesa quando l'azione giudiziaria mirava all'attivazione del relativo procedimento; ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta concreta che soddisfa integralmente la specifica pretesa fatta valere, anche se non è ancora definito nel merito il procedimento amministrativo sottostante.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento dell'amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli, valutato anche il tempo intercorso tra la richiesta del privato e la notificazione del ricorso e il numero elevato di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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