Cassazione Penale, Sentenza n. 9932/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piuma era stato condannato per truffa perché avrebbe utilizzato giorni di permesso ex legge 104/92 per recarsi in crociera. Il ricorso in cassazione denunciava, tra l'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.), con particolare riferimento alla condotta successiva al reato (conversione dei giorni in ferie concordata con l'azienda e offerta di ristoro di €500, a fronte di un presunto danno di €374) e alla presunta assenza di danno patrimoniale per l'ASL, atteso che le somme erano state erogate dall'INPS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per carenza di motivazione della Corte d'appello sui profili essenziali richiesti dall'art. 131-bis c.p. (in particolare: esiguità del danno e condotta successiva al reato). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame su tali punti; ha inoltre rimesso alla corte di merito la decisione sulle spese sostenute dalla parte civile. Il motivo relativo all'assenza di danno in capo all'ASL è stato invece dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di condanna generica al risarcimento, non è necessario che il danno sia provato nella fase penale, essendo la quantificazione rimessa al giudice della liquidazione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma va applicata valutando, in un giudizio complessivo, anche la condotta successiva al reato e l'esiguità del danno; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente su questi elementi e pertanto ha annullato e rinviato per nuovo esame.
art. 133, co. 1 cod. pen.
Richiamato come criterio da considerare insieme all'art. 131-bis per valutare natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione, gravità del danno e intensità del dolo nell'ambito del giudizio di particolare tenuità.
D.Lgs. n.150/2022 (relazione introduttiva)
l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma) ... la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p.
La relazione del d.lgs. chiarisce che la condotta postale non è autonoma ma va valutata congiuntamente agli altri criteri di cui all'art. 133; la Corte ha richiamato questo principio per sottolineare l'obbligo di motivare anche su tale condotta.
legge 104/92
Fonte normativa dei permessi che l'imputato aveva utilizzato; rilevante per valutare il contesto fattuale (permessi per assistere parente disabile) ma non decisiva sulla dolosità della condotta senza valutazione complessiva.
Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, Rv. 270384
ai fini della pronuncia di condanna generica ... non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione
La Corte ha richiamato questo principio per rigettare il motivo della difesa che sosteneva l'assenza di danno in capo all'ASL: in sede di condanna generica non occorre accertare dettagliatamente l'esistenza e l'ammontare del danno.
art. 185 cod. pen. (censurato dalla difesa)
Il ricorso contestava una presunta errata applicazione/inosservanza di tale norma (come prospettato in appello), ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto decisiva la questione sostanziale connessa al punto principale dell'art. 131-bis, limitandosi a rilevare la carenza di motivazione sul rilievo della condotta postuma e dell'esiguità del danno.
Massime di principio
- Per verificare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare espressamente su tutti i criteri rilevanti, compresi l'esiguità del danno e la condotta successiva al reato (che va valutata insieme agli altri criteri, non come elemento autonomo).
- La conversione di giorni di permesso in ferie e atti di restituzione o offerte di ristoro posti in essere dopo il fatto possono avere rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità, ma devono essere effettivamente valutati e motivati dal giudice.
- La questione dell'esistenza e dell'ammontare del danno è distinta: per la condanna generica al risarcimento non è necessario provare in sede penale la misura o l'esistenza puntuale del danno, la quantificazione è rimessa alla fase di liquidazione (ovvero al giudice civile).
- Se il difensore vuole sostenere la non punibilità per particolare tenuità, deve fornire e allegare al processo elementi chiari relativi alla modesta entità del danno e alla condotta successiva (documentazione di restituzioni, accordi con il datore di lavoro, prove dell'assenza di pregiudizio effettivo).
- La mera considerazione morale o giudiziaria della gravità del dolo da parte del giudice d'appello non esclude l'obbligo di valutare e motivare separatamente gli elementi richiesti dall'art. 131-bis; la mancanza di tale motivazione comporta annullamento con rinvio.
- Le questioni relative a chi abbia effettivamente erogato somme (es. INPS vs ASL) possono influire sulla quantificazione del danno ma non impediscono, di per sé, la valutazione della particolare tenuità: eventuali contestazioni patrimoniali potranno essere affrontate in sede civile.
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