Cassazione Penale, Sentenza n. 39570/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte militare d'appello del 22/11/2023 sostenendo un'erronea applicazione della legge processuale: la Corte d'appello ha disposto, con sentenza invece che con ordinanza, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. per una presunta "diversità del fatto". Secondo il ricorrente tale diversità non è stata accertata ma soltanto ipotizzata; non essendo intervenuto ricorso da parte del Pubblico Ministero, l'oggetto del giudizio d'appello, attivato dal solo imputato, era limitato alla conferma o modifica della sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, e non alla regressione del procedimento mediante trasmissione esplorativa degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la decisione impugnata (la trasmissione degli atti disposta dalla Corte militare d'appello) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare d'appello. La Corte ha motivato l'annullamento osservando che la Corte d'appello non aveva accertato un "fatto diverso", limitandosi a prospettare un'ipotesi; l'esercizio del potere previsto dall'art. 521, comma 2, c.p.p. richiede invece un accertamento concreto e non un intervento esplorativo. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice d'appello, qualora accerti che il fatto è diverso rispetto a quanto contestato, di annullare la sentenza e trasmettere gli atti al pubblico ministero; tuttavia il "fatto diverso" deve essere effettivamente accertato e non solo ipotizzato, per evitare un uso esplorativo del potere.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo a erronea applicazione della legge processuale, invocato dal Procuratore generale nel presente caso.
artt. 516-518, cod. proc. pen.
Riguardano la contestazione e la formulazione dell'imputazione; la Corte richiama che la valutazione della correlazione fra contestazione e sentenza non si esaurisce in un confronto letterale ma tiene conto della possibilità concreta di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
art. 598, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla natura del provvedimento di annullamento/trasmissione adottato in appello, la giurisprudenza ha precisato che tale provvedimento ha natura composita (sentenza di annullamento e ordinanza) ed è soggetto a ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il potere del giudice d'appello di disporre la trasmissione degli atti al PM per "fatto diverso" (art. 521, comma 2) può essere esercitato solo quando la diversità sia concretamente accertata e non meramente ipotizzata.
- Non è ammesso un uso esplorativo dell'art. 521, comma 2; una mera incertezza sull'orario o sulla descrizione non basta a fondare la trasmissione degli atti.
- Quando in appello ricorre solo l'imputato avverso un provvedimento di non luogo a procedere per tenuità del fatto, la cognizione del giudice d'appello è circoscritta alla conferma o all'adozione di una decisione più favorevole all'imputato, salvo che emergano elementi certi che giustifichino un diverso intervento.
- Variazioni meramente descrittive della fattispecie, che non alterano gli elementi essenziali e non impediscono all'imputato di difendersi, non costituiscono un "fatto diverso" idoneo a violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- La forma e la motivazione del provvedimento (sentenza vs ordinanza, accertamento concreto dei fatti) sono rilevanti: decisioni che agiscano oltre i limiti procedurali o senza accertamento adeguato sono soggette a cassazione.
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