Sentenza n. 4835/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 1776/2024 del 18 novembre 2024, come corretto con decreto n. cronol. 3085/2024 del 22 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, divenuto esecutivo per mancata opposizione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 22.444,80, oltre interessi, ritenuta e spese processuali. Ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo del Comune di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorrente ha dedotto che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato per mancata opposizione, che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e che il Comune non aveva adempiuto. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato la legittimazione passiva del Comune, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Comune di eseguire il decreto entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, provvedendo al pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese di procedura e al versamento della ritenuta. Ha accolto la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., stabilendo una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza e opera fino all'effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato al Comune per adempiere, fermo l'onere del creditore di attivarsi per l'insediamento del commissario dopo la scadenza. Il TAR ha ritenuto che, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, l'astreinte sia compatibile con le condanne pecuniarie, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e che non sia manifestamente iniqua quando è commisurata agli interessi legali. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inottemperanza, anche mediante le necessarie modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell'amministrazione e liquidato in € 1.000,00. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La sentenza richiama l'art. 114 c.p.a. quale base dell'azione di ottemperanza.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo
L'astreinte può essere disposta, su richiesta di parte, anche nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro. La penalità ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all'adempimento; se commisurata agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo giudiziale
L'azione di ottemperanza contro l'amministrazione per l'esecuzione del titolo giudiziale è stata ritenuta ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n. 1776/2024
di pagare ... la somma di euro 22.444,80, oltre gli interessi ... nonché ... il versamento della ritenuta ... oltre le spese della presente procedura
Il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, costituisce il titolo giudiziale da eseguire in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di adempiere quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all'adempimento, distinta dal risarcimento del danno.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere fissata in misura pari agli interessi legali, senza che tale misura sia manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere computata in aggiunta agli interessi già dovuti in forza del titolo giudiziale, perché interessi e astreinte assolvono funzioni diverse: compensativa gli uni e sanzionatoria-coercitiva l'altra.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
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