Sentenza n. 316/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Paola n. 33/2024, pubblicata il 22/01/2024 e resa nel giudizio n. 40/2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Paola, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, dunque, per l’importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre annualità, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Paola, sezione Lavoro. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 15 marzo 2024, era passata in giudicato il 27 novembre 2024 e aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, nonché alle spese di lite. Essendo decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione senza integrale esecuzione della pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Paola entro 60 giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia, anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, la regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono a carico dell'Amministrazione inadempiente e rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato il Commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola per cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono a carico dell'Amministrazione inadempiente ed eventualmente compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamato dal giudicato da eseguire quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, pur regolarmente destinataria della pronuncia, non vi abbia dato integrale esecuzione dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di somme di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio occorrenti per rendere possibile l'adempimento.
- La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente e sono compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti decisori previsti dalla legge n. 89/2001.
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