Sentenza n. 13096/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ordinato l’accredito di 3.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri n. 1561/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi il 20 dicembre 2023. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 e aveva ordinato al Ministero di attivarla con accredito complessivo di 3.500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del titolo. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non avesse assolto l’onere di fornire chiarimenti sull’avvenuta esecuzione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. È stata respinta, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso nell’ambito dell’azione diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Individua i limiti per il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione stabiliti nel titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di legge, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine assegnato.
- L’amministrazione che si costituisce senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato non supera l’allegazione di inadempimento formulata dal creditore, secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore richiamata dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato, dovendo l’amministrazione limitarsi a conformarsi alle statuizioni contenute nel titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione qualora persista l’inottemperanza oltre i termini fissati.
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