Cassazione Civile, Ordinanza n. 18418/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, culminata in un avviso di accertamento per l’anno 2008 con rideterminazione di maggiori ricavi. L’accertamento si fondava su indagini bancarie svolte sui conti della società, del legale rappresentante e della moglie di quest’ultimo, nonché su elementi desunti da vendite di immobili a prezzi ritenuti inferiori ai valori di mercato. Sulla base dell’accertamento emesso nei confronti della società, l’Ufficio emetteva poi avvisi anche nei confronti dei soci, per la presunta distribuzione occulta degli utili extracontabili in proporzione alle quote sociali. I ricorrenti in cassazione deducevano: omessa pronuncia e motivazione apparente delle sentenze di merito; nullità degli avvisi per asserita sottoscrizione da parte di funzionario delegato da soggetto privo di potere dirigenziale; violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, contestando la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie su conti intestati a un socio e alla moglie di lui; violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla attribuzione dei movimenti dei conti terzi alla società.
La decisione
La Corte, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, li ha tutti rigettati. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sul vizio di omessa pronuncia e sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque preso posizione sulle questioni decisive e che la motivazione era superiore al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e, comunque, infondato nel merito, richiamando il principio secondo cui l’avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale. Ha poi rigettato i motivi relativi all’onere della prova e alle indagini bancarie, ribadendo che le movimentazioni risultanti dai conti correnti consentono la presunzione legale di maggior reddito, che si estende anche a conti intestati a terzi legati da rapporto familiare o da stretta contiguità con la società; una volta dimostrata la pertinenza dei conti all’attività d’impresa, grava sul contribuente l’onere di provare analiticamente la non imponibilità di ciascuna operazione. Ha inoltre confermato la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta base sociale, non superata da prova contraria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma di deduzione dei vizi di violazione di legge invocata dai ricorrenti nei motivi relativi a delega di firma e riparto dell’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i motivi di omessa pronuncia e motivazione apparente delle sentenze impugnate.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito delle questioni non espressamente esaminate.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto la CTR ha fornito una motivazione sufficiente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le risultanze dei conti correnti bancari fondano la presunzione di maggior reddito e determinano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione da movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti, non solo agli imprenditori.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni anche ai fini IVA; il contribuente deve fornire prova contraria analitica.
artt. 66, 67, 68 d.lgs. n. 300 del 1999
Richiamati dai ricorrenti per contestare la validità della delega di firma e la competenza del funzionario sottoscrittore.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato a sostegno della censura sulla legittimazione del funzionario delegato.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
Invocato per sostenere la nullità degli atti per difetto di potere del sottoscrittore.
art. 31 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto argomentativo sulla delega di firma.
artt. 3, 51, 97 e 111 Cost.
Richiamati in relazione alla pretesa illegittimità della sottoscrizione degli atti da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale.
L. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamata nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 2697 c.c.
Rileva nel riparto dell’onere probatorio: l’Ufficio assolve con i dati bancari, il contribuente deve provare la non imponibilità delle singole operazioni.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le risultanze bancarie e gli altri indizi sono valorizzati come presunzioni semplici e legali idonee a sorreggere l’accertamento.
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta, di per sé, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del delegante.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice decide la controversia con una statuizione incompatibile con la questione non espressamente esaminata, determinandone il rigetto implicito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, soltanto quando l’argomentazione non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intelligibile soddisfa il minimo costituzionale.
- In materia di indagini bancarie, le risultanze dei conti correnti costituiscono presunzione legale di maggior reddito e determinano l’inversione dell’onere della prova, che grava sul contribuente per ciascuna operazione contestata.
- La presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie si estende anche a conti intestati a terzi quando vi siano indici di stretta contiguità familiare o societaria idonei a rendere plausibile la riferibilità all’attività del contribuente.
- Una volta dimostrata la pertinenza dei conti alla sfera dell’impresa o del contribuente, l’Ufficio non deve provare la natura imponibile di ogni singolo movimento; spetta al contribuente dimostrare analiticamente che i singoli versamenti o prelievi sono estranei al reddito tassabile o già contabilizzati.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, il maggior reddito extracontabile accertato nei confronti della società può essere presunto distribuito ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria che dimostri accantonamento o reinvestimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →