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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39841/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12/09/2022, dopo rinvio della Cassazione. Il ricorrente contestava: (1) la valutazione della equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, sostenendo che la Corte di Appello ha valutato soltanto l'entità del pregiudizio (gravità del fatto) trascurando elementi personali e la breve durata dell'incarico di liquidatore; (2) la quantificazione della durata delle pene accessorie (cinque anni), che secondo il ricorrente avrebbe avuto come unico scopo la differenziazione rispetto ad altri coimputati e non sarebbe conformata al necessario criterio di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano diretti a sindacare valutazioni discrezionali di merito sulla correlazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante della pluralità, e sulla determinazione delle pene accessorie, ambiti nei quali il sindacato di legittimità è limitato. Ha rilevato che la Corte d'Appello ha sanato la precedente contraddittorietà argomentativa e che la valutazione dell'entità del danno e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma relativa ai criteri di determinazione delle circostanze attenuanti (parametri indicati per la valutazione). La Corte ha richiamato i parametri previsti dall'art.133 per evidenziare che la valutazione della equivalenza ha riguardato in particolare la gravità del fatto, ritenuta elemento decisivo dal giudice di merito.

  • art. 216 legge fallimentare (pene accessorie)

    Disposizione che disciplina l'applicazione e la durata delle pene accessorie previste in materia di fallimento. La Corte d'Appello ha determinato la durata delle pene accessorie (anni cinque) nell'ambito della valutazione del livello di responsabilità dei diversi concorrenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la comminazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per motivi imputabili al ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro tremila.

  • Cass. sent. n. 12841/2022

    Precedente con cui la Cassazione aveva già annullato con rinvio la decisione di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio per una contraddittorietà argomentativa; il giudice del rinvio ha motivato la scelta discrezionale sulla equivalenza fra attenuanti e aggravante, sanando la contraddittorietà e legittimando la decisione della Corte d'Appello.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove o la ponderazione discrezionale degli elementi di colpa e di danno operata dal giudice di merito: i rilievi che mirano a sindacare valutazioni discrezionali sono spesso inammissibili.
  • Se la Cassazione, in una precedente pronuncia, ha rinviato per contraddittorietà argomentativa, il giudice di rinvio può sanare la motivazione spiegando la graduazione delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; tale soluzione è insindacabile se rientra nell'ambito della discrezionalità di merito.
  • Nelle contestazioni sulla equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (es. pluralità di fatti) è cruciale produrre e valorizzare elementi fattuali concreti sulla personalità, durata dell'incarico, condotte riparatorie e proporzione tra sforzo risarcitorio e danno, altrimenti il giudice di merito può privilegiare l'entità del danno.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie rientra in un ampio margine di apprezzamento del giudice di merito; il ricorso in cassazione che contesti solo la diversa misura senza dimostrare illogicità o violazioni di legge è destinato all'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve evitare motivi che si limitino a criticare scelte discrezionali: in caso di inammissibilità imputabile al ricorrente, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

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