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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32368/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Moldavia in relazione a un mandato di cattura internazionale del 2/12/2019 per detenzione preventiva di 30 giorni. I motivi dedotti includevano: (a) violazione dell'art. 705 c.p.p. per mancanza di garanzie sulla compatibilità della detenzione con i principi del nostro ordinamento (misura cautelare di 30 giorni giustificata solo da esigenze di mera contestazione procedurale); (b) carenza e insufficienza dei quesiti/informazioni richieste alla Stato richiedente, mancata acquisizione di dati su durata della misura, regime detentivo e computo del periodo come presofferto; (c) assenza del provvedimento presupposto (provvedimento restrittivo e relazione dei fatti), con conseguente nullità della richiesta di estradizione; (d) violazione dei termini procedurali di legge (L. n.69/2005) e presunta inesistenza di notifiche all'estradando; (e) violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha revocato la misura cautelare adottata a carico di Ion Banaru. Motivo principale: la mancanza del presupposto territoriale per pronunciarsi sull'estradizione, essendo emersa la notizia che l'estradando non si trova più in Italia (arrestato il 22/06/2024 dalla polizia di frontiera di Moldane e detenuto nel carcere di Chambéry in vista di estradizione). La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la presenza nel territorio italiano è condizione essenziale per il procedimento di estradizione; la perdita della presenza nazionale rende inammissibile la decisione di estradabilità. Conseguentemente è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare, richiamando altresì la regola generale (art. 300 c.p.p.) e il rinvio alle norme del Titolo I del libro IV (art. 714 c.p.p.). Sono stati disposti gli adempimenti di comunicazione alla Procura generale e alla Cancelleria ai sensi degli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per denunciare insufficienze nelle garanzie e nelle informazioni fornite dallo Stato richiedente sull'adeguatezza della misura cautelare e sulla compatibilità con i principi dell'ordinamento italiano; la Corte non nega la rilevanza ma annulla per motivo territoriale sopravvenuto.

  • art. 704, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama la finalità delle misure cautelari nell'ambito dell'estradizione (scongiurare il pericolo di fuga per garantire la consegna allo Stato richiedente). La Corte usa questo principio per motivare la perdita di efficacia della misura una volta che l'estradando non è più sul territorio.

  • art. 700 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presupposto (provvedimento di restrizione della libertà) che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare; la sentenza di cassazione osserva la rilevanza del controllo ma decide l'annullamento per sopravvenienza della perdita di territorialità.

  • art. 300, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le misure adottate per un fatto perdono efficacia quando il procedimento è estinto (archiviazione o non luogo a procedere). La Corte estende la ratio al caso di esaurimento del procedimento di estradizione o di impedimento della sua prosecuzione, come fondamento della perdita di efficacia della misura cautelare.

  • art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme del Titolo I del libro IV (applicazione delle regole generali), utilizzato dalla Corte per estendere la regola dell'art. 300 anche alla materia dell'estradizione.

  • L. n. 69/2005

    Normativa sui termini procedurali dell'estradizione invocata dal ricorrente per denunciare ritardi e violazioni dei termini; la Corte osserva che la violazione dei termini non determina automaticamente nullità della decisione ma può avere rilievo da valutare concretamente.

  • artt. 13 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come principi costituzionali (libertà personale e diritto di difesa) la cui tutela impone adeguate garanzie procedurali e verifiche sulle misure restrittive, notifiche e rispetto del contraddittorio.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti successivi all'annullamento e alla revoca della misura, e per la comunicazione al Procuratore generale competente.

  • art. 203, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sulle comunicazioni amministrative richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • La presenza effettiva dell'estradando nel territorio nazionale è condizione essenziale per la pronuncia sull'estradizione: la sopravvenuta assenza determina l'improcedibilità della decisione e l'annullamento.
  • Le misure cautelari adottate in vista dell'estradizione perseguono la finalità specifica di evitare il pericolo di fuga e perdono efficacia quando l'estradizione non può più avere corso (es. estradando arrestato altrove o procedimento estinto).
  • Anche se la violazione dei termini procedurali non determina automaticamente la nullità della decisione sull'estradizione, il rispetto dei termini e la trasparenza delle informazioni richieste allo Stato richiedente rimangono rilevanti e vanno valutati concretamente dal giudice.
  • Il difensore deve sollecitare informazioni puntuali allo Stato richiedente (provvedimento restrittivo, durata e regime della detenzione, computo del periodo presofferto, notifiche effettuate) per consentire il controllo di compatibilità con i principi costituzionali e l'articolazione delle garanzie procedurali.
  • L'assenza di documenti essenziali (provvedimento restrittivo, relazione dei fatti) può costituire elemento di illegittimità della richiesta di estradizione se impedisce il necessario vaglio sulle condizioni ostative o sulla doppia punibilità.
  • Se emerge durante il procedimento che l'estradando è reperito o trattenuto fuori dal territorio nazionale, il giudice deve valutare la sopravvenienza e, se accertata, dichiarare l'improcedibilità e revocare le misure cautelari connesse.
  • In caso di dubbi su notifiche e reperibilità dell'estradando, è opportuno documentare e chiarire con richieste di rogatoria o quesiti specifici allo Stato richiedente prima di adottare decisioni definitive sull'estradizione.

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