Cassazione Penale, Sentenza n. 23274/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno del 22.11.2023 che aveva confermato, in larga parte, la confisca di prevenzione patrimoniale su quote societarie e beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi del proposto. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e motivazione apparente in relazione al requisito della pericolosità (artt. 4, 16 D.Lgs. 159/2011; artt. 6 e 7 CEDU), lamentando che la Corte non avrebbe valutato compiutamente le deduzioni difensive e le pronunce penali favorevoli; (ii) violazioni procedurali e di legge con riferimento all'impulso di parte e alle conclusioni del PM (art. 7, 27, 23 D.Lgs. 159/2011; art. 522 c.p.p.), sostenendo che il provvedimento non avrebbe recepito la richiesta del PG di revoca per alcune società; (iii) illegittimità della metodologia per la determinazione della sproporzione patrimoniale e impossibilità di ricostruire retrospettivamente il patrimonio (art. 24 D.Lgs. 159/2011; garanzie CEDU e Carta dei diritti), nonché questione costituzionale relativa all'applicazione del divieto di giustificazione con proventi da evasione fiscale (art. 240-bis c.p. e legge 161/2017). In sede di memoria la difesa ha invocato la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. "Rizzi" e "Repaci") per sostenere l'incoerenza di trattamenti fra confisca di prevenzione e confisca "allargata".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze o comunque non idonee ad essere esaminate in sede di legittimità (procedimento di prevenzione, ricorso ammesso solo per violazione di legge). Sul piano sostanziale la Corte ha: (a) respinto la censura sulla presunta mancanza di motivazione apparente, ritenendo che la Corte d'appello abbia esaminato e motivato le deduzioni difensive e abbia fornito argomentazioni non meramente apparenti in ordine alla pericolosità generica e qualificata e alla sproporzione patrimoniale; (b) confermato la possibilità, nel procedimento di prevenzione, di valorizzare elementi e indizi tratti dai procedimenti penali (anche sentenze di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.), purché il giudice della prevenzione dia conto del nesso con la pericolosità; (c) chiarito che il divieto di giustificare la provenienza dei beni come provento o reimpiego dell'evasione fiscale introdotto dall'art. 240-bis e dalla legge 161/2017 si applica anche ai beni acquistati anteriormente alla legge, con l'eccezione del periodo compreso tra il 29/05/2014 (sentenza SS.UU. "Repaci") e il 19/11/2017 (entrata in vigore della legge 161/2017). Inoltre la Corte ha spiegato i limiti del sindacato in Cassazione nel procedimento di prevenzione (esclusione del vizio di illogicità manifesta salvo motivazione inesistente o meramente apparente) e ha rigettato l'idea che le conclusioni del pubblico ministero vincolino il giudice di merito ove questi abbia autonomamente motivato la decisione.
Norme richiamate
D. Lg.vo 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 (lett. a e b), art. 3-ter, art. 4, art. 10 comma 3, art. 13, art. 18, art. 24, art. 27, art. 52
Disciplina i requisiti e le modalità delle misure di prevenzione; la Corte richiama la necessità di "elementi di fatto" precisi per ritenere la pericolosità generica/qualificata e ribadisce l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, sebbene possa valorizzarne le risultanze.
Codice penale
Introduce il divieto di giustificare la provenienza dei beni come provento o reimpiego dell'evasione fiscale; la Corte conferma l'applicazione retroattiva del divieto anche ai beni acquistati prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto, con l'eccezione temporale individuata dalle Sezioni Unite (29/05/2014 - 19/11/2017).
Decreto-legge 8/6/1992 n.306 (conv. L.356/1992)
art. 12-sexies (ora disciplina richiamata in art. 240-bis c.p.)
Norma di riferimento per la confisca allargata; le Sezioni Unite avevano distinto i presupposti della confisca allargata da quelli della confisca di prevenzione.
Legge 17/10/2017 n.161
art. 31 (modifica art. 240-bis c.p.)
Ha introdotto il divieto di giustificare con proventi da evasione fiscale gli acquisti soggetti a confisca "allargata"; tale divieto e le modifiche hanno rilievo anche nel quadro della confisca di prevenzione, secondo la ricostruzione interpretativa della Corte.
Codice di procedura penale
art. 125, art. 522, art. 530 comma 2, art. 606 lett. e)
Art. 522: disciplina le conclusioni del pubblico ministero (richieste); art. 530, comma 2: assoluzione con formula che dichiara insufficienza di prove, che non impedisce sempre l'utilizzo dei fatti in sede di prevenzione; art. 606 lett. e) limita i motivi di cassazione (il vizio di motivazione in prevenzione può assumere rilievo solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente).
Corte EDU / Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
artt. 6 e 7 CEDU; Protocollo Addizionale n.1 art. 1
Richiamate per i profili di garanzia del giusto processo e della proprietà; la Corte segnala la necessità di equilibrare misure preventive e garanzie convenzionali nella determinazione della pericolosità e nelle modalità probatorie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite
SS.UU. 'Repaci' (29/05/2014); SS.UU. 'Rizzi' (26/10/2023) e varie Sezioni della Cassazione
Le Sezioni Unite 'Repaci' hanno distinto confisca allargata e prevenzione; 'Rizzi' ha chiarito l'effetto della modifica normativa del 2017 e l'ambito temporale di applicazione del divieto di giustificazione con proventi da evasione fiscale; la Corte di Cassazione ha confermato tali orientamenti e la finestra temporale di eccezione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice � autonomo rispetto al processo penale: pu� utilizzare elementi e indizi tratti da processi penali, comprese pronunce non condennatorie (es. assoluzioni ai sensi dell'art. 530, c.2), purch� dia motivazione sul nesso con la pericolosità.
- La confisca di prevenzione pu� colpire beni ritenuti frutto di attività illecite o del loro reimpiego; la giustificazione con proventi da evasione fiscale � vietata dall'art. 240-bis c.p. salvo la limitata "finestra" temporale individuata dalla giurisprudenza (29/05/2014 - 19/11/2017) per la confisca "allargata".
- In sede di cassazione nel procedimento di prevenzione sono ammissibili solo i motivi per violazione di legge; le censure di illogicità o travisamento della prova sono escluse salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La richiesta o le conclusioni del pubblico ministero non vincolano il giudice di merito: se il giudice decide diversamente deve motivare la propria autonoma valutazione; l'impulso di parte non impedisce al giudice di confermare o modificarne l'esito valutativo, salvo rinuncia formale alla domanda.
- Chi contesta una confisca di prevenzione deve in modo specifico indicare quali acquisizioni ricadono nella finestra temporale derogatoria (se invoca la giurisprudenza "Repaci/Rizzi") e fornire prove puntuali (es. provenienza ereditaria, atti di compravendita, finanziamenti documentati) per superare il giudizio di sproporzione.
- Le critiche alla metodologia peritale sono rilevanti, ma in Cassazione va dimostrata la violazione di legge o l'assenza totale di motivazione; occorre quindi indicare errori giuridicamente rilevanti o omissioni tali da rendere la motivazione "apparente".
- Per dimostrare la liceità degli acquisti occorre produzione documentale precisa (rendiconti, atti successori, finanziamenti registrati); semplici deduzioni generiche o riferimenti vaghi a "risorse familiari" sono insufficienti a rimuovere la sproporzione evidenziata dagli accertamenti finanziari.
- Nel valutare i casi analoghi considerare sempre: qualifica della misura (prevenzione vs confisca allargata), periodo temporale degli acquisti, eventuali sentenze penali con accertamenti valutabili, e precisione della motivazione di merito sul nesso tra fatti e pericolosità.
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