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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR Lazio deducendo: (1) la carenza di interesse dell'Agenzia delle Entrate ad appellare, poiché la decisione di primo grado aveva annullato la cartella per un vizio della notificazione, riferibile all'agente della riscossione; (2) la violazione del litisconsorzio processuale, perché l'appello dell'Agenzia era stato notificato ai soli contribuenti e non anche a Equitalia Gerit, parte del giudizio di primo grado; (3) la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005, in materia di termini per la riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate, quale titolare del credito tributario, avesse interesse ad appellare una sentenza che aveva annullato la cartella e quindi inciso sulla pretesa fiscale. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che Equitalia Gerit, parte del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere chiamata anche nel giudizio di appello. L'omessa notificazione non determina l'inammissibilità dell'appello, ma impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2

    La liquidazione deve essere notificata nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o di quella sostitutiva.

    La CTR aveva ritenuto rispettato il termine di decadenza, poiché l'avviso relativo all'imposta principale era stato notificato entro tre anni dalla dichiarazione di successione.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41

    La CTR aveva ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 100 c.p.c.

    La Corte ha escluso la carenza di interesse dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendole interesse a impugnare una decisione che aveva annullato la cartella e compromesso la riscossione del credito tributario.

  • Art. 331 c.p.c.

    In presenza di litisconsorzio processuale, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte del primo grado non coinvolta nell'impugnazione; in mancanza, il giudizio di appello e la sentenza sono nulli.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005

    La questione relativa alla decadenza dell'agente della riscossione è stata dichiarata assorbita, perché il giudizio di appello dovrà essere rinnovato dopo l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di primo grado partecipano sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione, l'impugnazione deve normalmente essere notificata a tutte le parti originarie, anche se non sussiste un litisconsorzio necessario di natura sostanziale.
  • L'omessa citazione in appello di una parte del primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità del gravame: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Se ciò non avviene, il giudizio di appello e la relativa sentenza sono viziati da nullità.
  • L'ente impositore conserva l'interesse ad appellare una decisione che annulli la cartella o renda inefficace la riscossione, anche quando l'annullamento sia fondato su un vizio formale o di notificazione dell'atto.
  • Prima di decidere nel merito una controversia tributaria, occorre verificare la corretta partecipazione di tutti i soggetti presenti nel precedente grado di giudizio, distinguendo tra titolare del credito e agente incaricato della riscossione.
  • Quando la cassazione rileva un vizio processuale relativo al contraddittorio, può cassare la sentenza e rinviare la causa senza esaminare le ulteriori questioni sostanziali o relative ai termini di riscossione.

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