Sentenza n. 205/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002 e connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022, notificata il 18 ottobre 2022, con cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3130 del 26 aprile 2022 che aveva annullato l'imputazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002, l'Agenzia aveva ricalcolato il dovuto in euro 122.360,90, rispetto agli euro 147.311,88 dell'originaria imputazione. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, presupposti o conseguenti, compreso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti ai sensi dell'art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009. Il testo della sentenza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla legge di conversione n. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi ai criteri legislativi. Poiché l'atto impugnato era stato notificato il 18 ottobre 2022, esso è divenuto inefficace ope legis dall'11 agosto 2023. Venuto meno l'atto lesivo, è venuto meno anche l'interesse concreto e attuale all'annullamento, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la sopravvenienza legislativa.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla l. 103/2023
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo
La disposizione impone ad AGEA di eseguire nuove operazioni di compensazione e rideterminazione del prelievo nei confronti dei produttori interessati da sentenze definitive favorevoli.
art. 10-bis, comma 3, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019
Il nuovo ricalcolo deve applicare il prelievo meno oneroso per il produttore tra quello originario e quello risultante dal ricalcolo, rideterminando anche gli interessi con decorrenza dal 27 giugno 2019.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'11 agosto 2023 sono automaticamente prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse al ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Costituisce ulteriore fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009
È richiamato quale base normativa dell'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso AGEA, impugnato quale atto connesso.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce che determinati provvedimenti amministrativi già notificati sono privi di effetto e devono essere sostituiti, l'atto perde efficacia automaticamente dalla data prevista dalla legge, senza necessità di un annullamento giurisdizionale.
- La sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è applicabile anche quando l'inefficacia dell'atto deriva direttamente da una nuova disposizione legislativa intervenuta nel corso del giudizio.
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