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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05301/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di cartelle di pagamento recanti riprese IVA e altri tributi, riferite a più annualità d'imposta. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, ritenendo estinti per prescrizione i crediti tributari oggetto delle cartelle; in appello, invece, la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la decisione di primo grado generica e confermando integralmente le riprese. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per mancanza degli elementi essenziali della motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha lamentato, sempre in termini di nullità, la manifesta illogicità e l'assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR era quasi del tutto priva di collegamento con la fattispecie concreta, non dava conto del contenuto delle cartelle, delle doglianze e delle difese, né del quadro probatorio, risultando così meramente assertiva e non idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta solo apparente, quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia con motivazione completa e coerente, affrontando anche il tema delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve essere motivata secondo i requisiti richiesti dal rito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone una motivazione effettiva e intelligibile della decisione.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione del vizio motivazionale secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è letta come riduzione del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste graficamente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione, imponendo all'interprete di colmarlo con congetture.
  • Nel giudizio tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice deve confrontarsi con la fattispecie concreta, con gli atti impugnati, con le doglianze e con le difese delle parti, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche.
  • Il vizio di motivazione sindacabile in cassazione, dopo la riforma del 2012, è limitato alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente e la motivazione perplessa o incomprensibile.
  • Quando il primo motivo investe la nullità della sentenza per motivazione apparente e viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono comunque un nuovo esame della decisione da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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