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Sentenza

Sentenza n. 716/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di Giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC del 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diagnostic Lab 2.0 Laboratorio Analisi Specialistiche De Angelis S.r.l. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali concernenti l'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa, il nomenclatore tariffario regionale e gli schemi contrattuali per l'assistenza specialistica ambulatoriale privata accreditata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, relativa all'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale, la delibera n. 80 del 24 febbraio 2025, relativa al nomenclatore tariffario regionale e al catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché, con motivi aggiunti, la delibera n. 175 del 2 aprile 2025, concernente l'approvazione degli schemi di contratto e integrazioni al nomenclatore e al catalogo regionale. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1030 del 9 maggio 2025. Prima dell'udienza di merito, l'ASL Napoli 1 ha depositato il contratto stipulato con la ricorrente, relativo ai volumi massimi e ai limiti di spesa per il 2025 e alla conferma del limite di spesa 2024. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; le amministrazioni resistenti presenti non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i dedotti vizi di legittimità. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione specifica e univoca della ricorrente, resa prima della decisione, in applicazione del principio dispositivo, secondo cui il giudizio amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando essa dichiari di non avere più interesse alla domanda. L'improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche per l'esito in rito e per la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    per sopravvenuto difetto d'interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca con cui il ricorrente, prima della decisione, afferma di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, purché non vi sia opposizione delle altre parti, quando richiesta.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda quando, prima della spedizione della causa in decisione, il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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