Circolare 24200 del 06/08/2026
Applicazione del Regolamento UNECE n. 156 ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare il Regolamento UNECE n. 156 sul Sistema di Gestione degli Aggiornamenti Software (SUMS) ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale. Il MIT ammette che, per tali veicoli, parte dei processi di gestione degli aggiornamenti software possa essere svolta dal fornitore dei componenti elettronici, purché siano rispettate le condizioni indicate e resti fermo il ruolo di responsabilità finale del costruttore. Sono inoltre precisati gli adempimenti documentali da presentare al servizio tecnico e la possibilità di verifiche da parte della Divisione 3.
Applicazione del Regolamento UNECE n. 156 ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale
Applicazione del Regolamento UNECE n. 156 ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale
La circolare interviene sull’applicazione del Regolamento UNECE n. 156, relativo al Sistema di Gestione degli Aggiornamenti Software (SUMS), ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale. Il Ministero chiarisce il rapporto tra obblighi del costruttore, ruolo del fornitore dei componenti elettronici e attività del servizio tecnico incaricato dell’ispezione, nell’ambito del Reg. (UE) 2018/858 e delle procedure di omologazione individuale.
Quadro normativo di riferimento
Il Regolamento UNECE n. 156 disciplina i requisiti del SUMS per i veicoli delle categorie internazionali M, N, O, R, S e T. Il sistema richiede che il costruttore adotti un approccio sistematico idoneo a definire procedure e processi organizzativi per la gestione degli aggiornamenti del software. L’esito positivo della valutazione conduce al rilascio del certificato SUMS.
La circolare richiama inoltre la disciplina dell’omologazione individuale nazionale e il Reg. (UE) 2018/858, in particolare per quanto concerne la responsabilità del costruttore nella conformità del veicolo.
Applicazione ai veicoli di categoria O in omologazione individuale
In relazione ai veicoli di categoria O per i quali è possibile rilasciare un’omologazione individuale nazionale ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) 2018/858, la circolare consente che la gestione degli aggiornamenti software sia affidata, in alternativa al costruttore, al fornitore dei componenti. Tale soluzione è ammessa per semplificare l’applicazione del Regolamento UNECE 156 ai costruttori interessati.
Il fornitore deve comunque attuare una procedura di gestione degli aggiornamenti conforme alle prescrizioni del regolamento.
Condizioni per l’utilizzo del fornitore come soggetto esecutore di parte del SUMS
La facoltà di demandare parte dei processi al fornitore è subordinata a tre condizioni essenziali:
- il fornitore deve disporre di un sistema di gestione conforme ai punti 6 e 7 del Regolamento UNECE 156;
- il costruttore deve integrare tali processi nella propria procedura aziendale;
- la responsabilità finale della conformità del veicolo resta sempre in capo al costruttore, come previsto dal Reg. (UE) 2018/858.
La circolare precisa quindi che il ricorso al fornitore non trasferisce la responsabilità regolatoria dal costruttore, ma costituisce una modalità organizzativa ammessa per la gestione del SUMS.
Adempimenti documentali e ruolo del servizio tecnico
Ai fini dell’omologazione, il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato dell’ispezione:
- la dichiarazione del fornitore, secondo l’Allegato 1 richiamato dalla circolare;
- l’attestazione del costruttore con la procedura adottata, secondo l’Allegato 2.
La procedura deve essere trasmessa preventivamente al servizio tecnico, che è chiamato a verificare la documentazione e la coerenza del processo dichiarato con i requisiti applicabili.
Poteri di verifica dell’amministrazione
La Divisione 3, quale autorità competente, si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità dei processi del costruttore e del fornitore. La circolare rafforza quindi il presidio amministrativo sulla correttezza del sistema di gestione degli aggiornamenti software, anche quando una parte delle attività sia esternalizzata al fornitore.
Estensione ad altre omologazioni individuali e disciplina applicabile
Le disposizioni della circolare si applicano anche alle omologazioni individuali ai sensi dell’art. 75 del Codice della strada, con riferimento ai veicoli EU o SU, sempre previa verifica da parte del servizio tecnico. In tal modo il Ministero estende il chiarimento operativo oltre l’ipotesi di omologazione individuale nazionale di categoria O, mantenendo il medesimo impianto di controlli e documentazione.
Regime transitorio e applicazione immediata
Nelle more degli approfondimenti in corso sui limiti di applicabilità del Regolamento da parte dell’organismo unionale competente per la valutazione e l’interpretazione dei regolamenti UNECE, la circolare dispone che si applichino immediatamente le presenti indicazioni. Ne deriva che il contenuto della circolare costituisce la regola operativa da seguire fino a eventuali ulteriori chiarimenti di livello unionale.
Punti principali
Ambito del Regolamento UNECE n. 156
Il Regolamento UNECE n. 156 disciplina i requisiti del Sistema di Gestione degli Aggiornamenti Software (SUMS) per i veicoli delle categorie internazionali M, N, O, R, S e T. La circolare ricorda che il costruttore deve garantire un approccio sistematico per definire procedure e processi organizzativi idonei al rispetto delle prescrizioni sul software update management, con rilascio del certificato SUMS in caso di esito positivo della valutazione.
Applicazione alle omologazioni individuali nazionali di categoria O
Per i veicoli di categoria O suscettibili di omologazione individuale nazionale ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) 2018/858, il MIT chiarisce che la gestione degli aggiornamenti software può essere demandata, in alternativa al costruttore, al fornitore dei componenti. Il fornitore deve però attuare una procedura di gestione degli aggiornamenti conforme al regolamento UNECE n. 156.
Condizioni per l’affidamento al fornitore
La semplificazione è ammessa solo se: il fornitore dispone di un sistema di gestione conforme ai punti 6 e 7 del Regolamento 156; il costruttore integra tali processi nella propria procedura; la responsabilità finale della conformità del veicolo resta comunque in capo al costruttore, secondo il Reg. (UE) 2018/858.
Documentazione da presentare al servizio tecnico
Il costruttore deve trasmettere al servizio tecnico incaricato dell’ispezione la dichiarazione del fornitore e l’attestazione del costruttore con la relativa procedura, secondo i modelli richiamati come Allegato 1 e Allegato 2. La procedura deve essere inoltrata preventivamente al servizio tecnico prima della verifica del veicolo.
Controlli e applicazione anche all’art. 75 CDS
La Divisione 3 del MIT, quale autorità competente, può effettuare verifiche sulla conformità dei processi del costruttore e del fornitore in qualsiasi momento. Le disposizioni si applicano anche alle omologazioni individuali ai sensi dell’art. 75 del Codice della strada, per veicoli EU o SU, previa verifica del servizio tecnico.
Decorrenza e disciplina transitoria
Nelle more degli approfondimenti in corso sui limiti di applicabilità del regolamento da parte dell’organismo unionale competente per la valutazione e interpretazione dei regolamenti UNECE, il MIT dispone che si applichino le indicazioni contenute nella circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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