Circolare 24135 del 05/08/2026
Integrazione alla circolare 19476 del 24.06.2026, n. 20448 del 03.07.2026 e 21653 del 14.07.2026. Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M1 ed N1, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui al regolamento (UNECE) R160 emendamento 01 (EDR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le precedenti note del MIT sulla deroga per l’immatricolazione di veicoli "fine serie" ai sensi dell’art. 49, par. 1, del regolamento (UE) 2018/858. L’aggiornamento riguarda veicoli delle categorie internazionali M1 e N1 con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti UNECE R160 emendamento 01 (EDR), specificando condizioni, limiti quantitativi, documentazione da presentare e costruttori autorizzati. La disciplina si applica secondo le modalità del decreto dirigenziale n. 288 del 6 agosto 2025 e opera per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per i veicoli completati, a decorrere dal 1° luglio 2026.
Integrazione dell’elenco dei costruttori autorizzati alla deroga "fine serie" per l’immatricolazione di veicoli M1 e N1
Integrazione alla disciplina dei veicoli "fine serie" per M1 e N1
La circolare del MIT, Direzione generale per la motorizzazione, integra le precedenti indicazioni sulla deroga per l’immatricolazione di veicoli "fine serie". L’intervento riguarda i veicoli delle categorie internazionali M1 e N1 con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti del regolamento UNECE R160 emendamento 01 (EDR), applicando l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e le modalità del decreto dirigenziale n. 288 del 6 agosto 2025.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858, che consente l’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie";
- l’allegato V, lettera B, punto 1 o punto 2 del medesimo regolamento, a seconda del caso applicabile;
- il decreto dirigenziale della Direzione generale n. 288 del 6 agosto 2025, che definisce le modalità operative e la documentazione integrativa;
- il D.M. 277/2001, per i veicoli con omologazione non più valida ai fini dell’immatricolazione.
Ambito di applicazione
L’integrazione è adottata a seguito di ulteriori richieste presentate da costruttori che hanno rappresentato motivi tecnici o economici ostativi all’adeguamento alle nuove prescrizioni. L’amministrazione ritiene quindi sussistenti le condizioni per il ricorso alla procedura "fine serie" e amplia l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga.
La disciplina si applica ai veicoli:
- delle categorie internazionali M1 e N1;
- con omologazione europea scaduta;
- non conformi ai requisiti del regolamento UNECE R160 emendamento 01 (EDR).
Durata della deroga
La deroga opera per un periodo massimo di:
- 12 mesi per i veicoli completi;
- 18 mesi per i veicoli completati.
Il periodo decorre dal 1° luglio 2026.
Limiti quantitativi per l’immatricolazione in deroga
La circolare distingue due ipotesi operative.
Applicazione del punto 1 dell’allegato V, lettera B
In questo caso, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi immatricolabili in deroga non può superare:
- per la categoria M1, il 10% dei veicoli di tutti i tipi in questione fatti entrare in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30% dei veicoli di tutti i tipi in questione fatti entrare in circolazione in Italia nell’anno precedente.
Se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, è comunque autorizzata l’entrata in circolazione di un massimo di 100 veicoli.
Applicazione del punto 2 dell’allegato V, lettera B
In questa ipotesi, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi. La circolare specifica che ciò corrisponde ai certificati rilasciati entro il 30 marzo 2026.
Documentazione richiesta per l’immatricolazione
All’atto dell’immatricolazione dei veicoli oggetto di deroga devono essere presentati:
- il certificato di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal decreto dirigenziale n. 288/2025.
La circolare estende inoltre, in via analogica, la medesima procedura ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati:
- la dichiarazione di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal citato decreto dirigenziale.
Costruttori autorizzati
Per l’applicazione del punto 1 è autorizzato:
- FOCACCIA GROUP SRL.
Per l’applicazione del punto 2 sono autorizzati:
- JAGUAR LAND ROVER LIMITED;
- GRUAU LAVAL SAS;
- KG MOBILITY CORP.;
- SUZUKI MOTOR CORPORATION;
- TOYOTA GAZOO RACING EUROPE GMBH;
- TOYOTA MOTOR CORPORATION;
- TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA.
Controlli dell’amministrazione e pubblicazione
L’ufficio si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della procedura. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale richiamato.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’integrazione
La circolare integra le precedenti circolari n. 19476 del 24 giugno 2026, n. 20448 del 3 luglio 2026 e n. 21653 del 14 luglio 2026, ampliando l’elenco dei costruttori ammessi alla procedura di immatricolazione in deroga "fine serie". La deroga riguarda veicoli M1 e N1 con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti del regolamento UNECE R160 emendamento 01 (EDR).
Base normativa e modalità operative
L’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e secondo le modalità previste dall’allegato V, lettera B, punto 1 oppure punto 2, a seconda del caso. Le modalità operative richiamano il decreto dirigenziale della Direzione generale n. 288 del 6 agosto 2025, che disciplina la procedura da seguire per i veicoli in fine serie e la documentazione da produrre all’atto dell’immatricolazione.
Durata della deroga e limiti quantitativi
La deroga è operante per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Nel caso di applicazione del punto 1, il numero massimo di veicoli immatricolabili in deroga non può superare, per la categoria M1, il 10% dei veicoli di tutti i tipi immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; per tutte le altre categorie, il limite è del 30%. Se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, è comunque consentita l’entrata in circolazione di un massimo di 100 veicoli.
Condizioni specifiche per il punto 2
Nel caso in cui si applichi il punto 2, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno per tre mesi, vale a dire rilasciato entro il 30 marzo 2026. La circolare precisa quindi che la deroga opera solo per veicoli già ricompresi in tale finestra temporale di validità del certificato.
Documentazione da presentare
Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal decreto dirigenziale n. 288/2025. In via analoga, la stessa procedura si applica anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal medesimo decreto dirigenziale.
Costruttori autorizzati
Per l’applicazione del punto 1 è autorizzata FOCACCIA GROUP SRL. Per l’applicazione del punto 2 sono autorizzati JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GRUAU LAVAL SAS, KG MOBILITY CORP., SUZUKI MOTOR CORPORATION, TOYOTA GAZOO RACING EUROPE GMBH, TOYOTA MOTOR CORPORATION e TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA.
Controlli e pubblicazione
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della procedura. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale richiamato.
Come è indicizzato
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