Circolare 22162 del 17/07/2026
Integrazione alla circolare n. 19473 del 24/06/2026 e n. 20427 del 03.07.202, n.21663 del 14.07.2026 e n. 21930 del 16.07.2026. Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M ed N, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03, e Regolamento UE 540/2014, per quanto riguarda le emissioni sonore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra precedenti note ministeriali e amplia l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie" ai sensi dell’art. 49, comma 1, del regolamento UE 2018/858. La deroga riguarda veicoli delle categorie internazionali M e N con omologazione europea scaduta e non conformi alle prescrizioni in materia di emissioni sonore previste dal regolamento UN n. 51 emendamento 03 e dal regolamento UE n. 540/2014. Sono richiamate le modalità operative del DD n. 288 del 6 agosto 2025 e sono indicati i costruttori ammessi, i limiti quantitativi e la documentazione da presentare all’immatricolazione.
integrazione delle autorizzazioni di fine serie per l’immatricolazione in deroga di veicoli M e N con omologazione europea scaduta
Integrazione alle autorizzazioni di fine serie per l’immatricolazione in deroga
La circolare integra e amplia le precedenti disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie". L’intervento è adottato dalla Direzione generale per la motorizzazione in attuazione dell’art. 49, comma 1, del regolamento UE 2018/858 e delle modalità operative già stabilite dal decreto dirigenziale prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
Quadro normativo di riferimento
La procedura riguarda i veicoli delle categorie internazionali M e N con omologazione europea scaduta e si collega alle prescrizioni sulle emissioni sonore previste dal regolamento UN n. 51, emendamento 03, e dal regolamento UE n. 540/2014. La circolare richiama anche il D.M. 277/2001 per i casi di omologazione non più valida ai fini dell’immatricolazione.
Presupposti della deroga e finalità
L’Amministrazione, a seguito di ulteriori richieste dei costruttori, ritiene sussistano motivi tecnici o economici che impediscono l’adeguamento dei veicoli alle nuove prescrizioni. Per tale ragione viene confermata la possibilità di ricorrere alla disciplina di fine serie, secondo le modalità previste dal regolamento UE 2018/858 e dal DD n. 288/2025.
Durata della deroga
La deroga è operante:
- per un massimo di 12 mesi per i veicoli completi;
- per un massimo di 18 mesi per i veicoli completati;
- con decorrenza dal 1 luglio 2026.
Limiti quantitativi all’immatricolazione
La circolare distingue due ipotesi applicative.
Punto 1 dell’allegato V del regolamento UE 2018/858
Per i costruttori autorizzati ai sensi del punto 1, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi è così determinato:
- per la categoria M1, non oltre il 10% dei veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- per tutte le altre categorie, non oltre il 30% dei veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, è comunque consentita l’entrata in circolazione di un massimo di 100 veicoli.
Punto 2 dell’allegato V del regolamento UE 2018/858
Per i costruttori autorizzati ai sensi del punto 2, il numero dei veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi, cioè rilasciato entro il 30 marzo 2026.
Documentazione da presentare in sede di immatricolazione
All’atto dell’immatricolazione dei veicoli in deroga deve essere presentata la documentazione prevista dal DD n. 288, e in particolare:
- il certificato di conformità;
- la dichiarazione integrativa.
Per i veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, deve essere presentata:
- la dichiarazione di conformità;
- la dichiarazione integrativa.
Costruttori ammessi alla procedura di fine serie
L’elenco dei costruttori autorizzati viene ampliato come segue.
Applicazione del punto 1
- Bonetti S.r.l.
- EURA MOBIL Gmbh
Applicazione del punto 2
- YIBIN KAIYI AUTOMOBILE CO., LTD
- YUDO AUTO CO., LTD.
Controlli e aggiornamenti successivi
L’ufficio si riserva di effettuare controlli sulla correttezza delle immatricolazioni effettuate in deroga. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale richiamato.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare interviene come integrazione alle precedenti circolari del 24 giugno 2026, 3 luglio 2026, 14 luglio 2026 e 16 luglio 2026, confermando la possibilità di ricorrere alla procedura di "fine serie" per veicoli M e N. La deroga è fondata sull’art. 49, comma 1, del regolamento UE 2018/858 ed è attuata secondo il decreto dirigenziale della Direzione generale prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
Ambito della deroga
L’autorizzazione riguarda veicoli con omologazione europea scaduta, non conformi alle nuove prescrizioni relative alle emissioni sonore di cui al regolamento UN n. 51, emendamento 03, e al regolamento UE n. 540/2014. Il MIT ritiene sussistenti motivi tecnici o economici tali da giustificare il ricorso alla procedura di fine serie.
Durata e limiti quantitativi
La deroga opera per un massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, con decorrenza dal 1 luglio 2026. Per il punto 1 dell’allegato V del regolamento UE 2018/858, il limite è pari al 10% dei veicoli di categoria M1 o al 30% per le altre categorie, calcolato sui veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se tali percentuali sono inferiori a 100, è consentita comunque l’immatricolazione di massimo 100 veicoli. Per il punto 2, il numero dei veicoli è limitato a quelli muniti di certificato di conformità ancora valido per almeno tre mesi, quindi rilasciato entro il 30 marzo 2026.
Documentazione richiesta
Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288. La medesima procedura si applica anche ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentate la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa.
Costruttori autorizzati
Per il punto 1 sono autorizzati Bonetti S.r.l. ed EURA MOBIL Gmbh. Per il punto 2 sono autorizzati YIBIN KAIYI AUTOMOBILE CO., LTD e YUDO AUTO CO., LTD. L’ufficio si riserva controlli successivi e il provvedimento potrà essere integrato con ulteriori note pubblicate sul sito ministeriale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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