Cassazione Civile, Ordinanza n. 37726/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2002-2005, emessi all'esito di indagini finanziarie sulla società e sui soci, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato un maggiore reddito d'impresa e, per trasparenza, maggiori imposte dirette in capo ai soci. In primo grado i ricorsi della società erano stati rigettati; in appello la CTR del Lazio, riuniti i giudizi, aveva confermato gli accertamenti ritenendo attendibili gli elementi dell'Ufficio e insufficiente la prova contraria della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo articolato in due censure, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1 l. 241/1990 e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, oltre a omessa, contraddittoria e lacunosa motivazione, sostenendo che, una volta indicato dal contribuente il soggetto percettore delle movimentazioni bancarie, sarebbe spettato all'Ufficio dimostrarne la non veridicità.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito la censura sull'onere della prova, perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: per gli anni oggetto di accertamento la contribuente era una società di persone a ristretta base familiare, sicché l'accertamento del reddito sociale e quello dei soci erano inscindibilmente collegati. Poiché nel giudizio non erano presenti tutti i soci destinatari degli avvisi, mancava il litisconsorzio necessario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, sono state dichiarate nulle anche le sentenze di primo e secondo grado e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi e per la decisione sul merito e sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente come regola sull'onere della prova, ma non applicato nel merito perché la decisione è stata definita per un vizio di litisconsorzio necessario
art. 1 L. 241/1990
invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; il testo non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma
art. 36 d.lgs. 546/1992
invocato per vizio motivazionale della decisione tributaria; non vi è una statuizione autonoma sul suo contenuto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato in cassazione
art. 5 d.P.R. 917/1986
richiamato per affermare la tassazione per trasparenza del reddito delle società di persone in capo ai soci
art. 354, comma 1, c.p.c.
evocato come norma che impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio necessario
art. 383, comma 3, c.p.c.
richiamato per il potere della Cassazione di cassare e rinviare al primo giudice quando il processo sia viziato da mancata integrazione del litisconsorzio necessario
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, l'unitarietà dell'accertamento impone il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci destinatari dell'atto, salvo che siano dedotte questioni personali di uno solo di essi.
- La mancata partecipazione al giudizio di anche uno solo dei litisconsorti necessari integra una nullità assoluta del processo e delle sentenze emesse, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario non sia stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le decisioni di primo e secondo grado e rinviare la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- In presenza di un vizio processuale assorbente come il difetto di litisconsorzio necessario, le censure di merito sull'onere della prova o sulla motivazione restano assorbite e non vengono esaminate.
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