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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26282 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L.G. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo contestando, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, la decadenza o prescrizione del credito, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e la mancata notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente annullato il fermo, nonostante avesse ritenuto regolari le notifiche delle cartelle, e censurando la ritenuta necessità di notificare al contribuente le relate di notifica e gli atti prodromici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia perché le censure non colpivano la principale ragione decisoria della sentenza impugnata: la decadenza dell'azione esecutiva per mancata notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Equitalia non aveva contestato adeguatamente tale statuizione né dimostrato l'avvenuta notifica dell'intimazione. Il fermo è quindi rimasto annullato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    Quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo.

    L'intimazione ad adempiere costituisce un atto necessario e autonomo quando sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l'espropriazione. La sua mancata notifica determina la decadenza dell'azione esecutiva e rende illegittimo l'atto cautelare o esecutivo successivo.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    La disciplina del fermo amministrativo e dell'ipoteca deve essere applicata nel rispetto degli obblighi procedimentali e delle garanzie partecipative del contribuente, inclusa la previa comunicazione quando richiesta dalla normativa o dai principi affermati dalla giurisprudenza.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le disposizioni sono richiamate a tutela del diritto di partecipazione al procedimento, del diritto a un ricorso effettivo e delle garanzie difensive del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge o vizio di motivazione devono contestare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se una ragione autonoma e sufficiente della decisione non viene censurata, il ricorso può essere rigettato anche se le altre doglianze sono astrattamente rilevanti.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto della riscossione, è necessario verificare non solo la validità delle cartelle, ma anche la regolarità di tutti gli atti successivi e necessari, compresa l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
  • Se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella senza l'inizio dell'espropriazione, l'agente della riscossione deve dimostrare di avere notificato l'intimazione ad adempiere; in mancanza, gli atti esecutivi o cautelari successivi possono essere annullati.
  • Nel giudizio di cassazione devono essere censurate tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione. La mancata contestazione di una sola ratio decidendi sufficiente può comportare il rigetto dell'intero ricorso.
  • La regolarità della notifica delle cartelle non rende automaticamente legittimo il fermo: devono essere rispettati anche i successivi adempimenti procedimentali e le garanzie di partecipazione del contribuente.

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