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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-242/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021. — HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb contro BP Europa SE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Procedimento giudiziario di esecuzione – Azione di ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa – Articolo 22, punto 5 – Esecuzione delle decisioni – Competenza esclusiva. — Causa C-242/20

Giurisprudenza europea62020CJ0242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la ripetizione dell’indebito fondata su arricchimento senza causa, proposta dopo l’annullamento di un’esecuzione forzata, non può essere attratta né dal foro speciale per gli illeciti civili né dal foro esclusivo per l’esecuzione delle decisioni. La domanda è considerata autonoma e, in mancanza di collegamento stretto con un contratto, ricade nella regola generale del domicilio del convenuto. La sentenza conferma un’interpretazione restrittiva delle competenze speciali ed esclusive del regolamento n. 44/2001.

Competenza giurisdizionale in una domanda di ripetizione dell’indebito fondata su arricchimento senza causa, proposta dopo l’invalidità di un’esecuzione forzata.

La questione giuridica

Se un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa rientri: (i) nella "materia di illeciti civili dolosi o colposi" ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001; e (ii) nella competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni di cui all’articolo 22, punto 5, dello stesso regolamento, quando sia proposta perché è scaduto il termine per chiedere la restituzione nel medesimo procedimento esecutivo.

Principio di diritto

Un’azione autonoma di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa non rientra né nella "materia di illeciti civili dolosi o colposi" dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, perché non presuppone un evento dannoso imputabile al convenuto, né nella competenza esclusiva dell’articolo 22, punto 5, perché non è un procedimento di esecuzione né un ricorso contro un procedimento esecutivo. Se la domanda non è strettamente collegata a un rapporto contrattuale preesistente, la competenza resta quindi quella generale del giudice del domicilio del convenuto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 3, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 3, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 22, punto 5, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 66, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 80, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 10, regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 864/2007

Competenza giurisdizionale in una domanda di ripetizione dell’indebito fondata su arricchimento senza causa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia) in una controversia tra una società croata e una società tedesca. Il tema è la determinazione del giudice competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per un’azione autonoma di restituzione delle somme versate in esecuzione di un provvedimento poi dichiarato invalido.

Fatti e procedimento principale

In seguito a un’ordinanza di esecuzione del Tribunale di commercio di Zagabria, la convenuta aveva ottenuto il recupero coattivo di un credito mediante prelievo dal conto della società croata. Successivamente, la Corte suprema croata aveva dichiarato invalida l’esecuzione, con la conseguenza che la somma percepita doveva essere restituita a titolo di arricchimento senza causa. Poiché, secondo il diritto processuale nazionale, era scaduto il termine annuale per proporre la domanda di restituzione nell’ambito del medesimo procedimento esecutivo, la società croata aveva introdotto un distinto giudizio contenzioso di ripetizione dell’indebito. Il giudice di primo grado si era dichiarato incompetente applicando il regolamento n. 1215/2012; il giudice del rinvio riteneva invece applicabile ratione temporis il regolamento n. 44/2001.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 44/2001, soprattutto l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, punto 3, e l’articolo 22, punto 5;
  • il regolamento n. 1215/2012, per la disciplina transitoria e la continuità interpretativa;
  • il regolamento n. 864/2007 (Roma II), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, che qualifica l’arricchimento senza causa come obbligazione extracontrattuale, e l’articolo 10, dedicato alla legge applicabile a tale istituto.

Applicabilità ratione temporis

La Corte conferma che alla controversia si applica il regolamento n. 44/2001, poiché il procedimento principale è stato avviato il 1o ottobre 2014, quindi prima del 10 gennaio 2015. La disciplina transitoria del regolamento n. 1215/2012 impone infatti di mantenere applicabile il regolamento previgente ai procedimenti promossi anteriormente a tale data.

Sulla seconda questione: articolo 22, punto 5, esecuzione delle decisioni

La Corte esclude che l’azione di restituzione rientri nella competenza esclusiva del giudice del luogo di esecuzione. Ricorda che l’articolo 22, punto 5, deve essere interpretato restrittivamente, in quanto deroga alla regola generale del domicilio del convenuto. Secondo la Corte, rientrano in tale disposizione le controversie che riguardano il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni. Una domanda di ripetizione dell’indebito fondata su arricchimento senza causa, invece, è un’azione autonoma e non coincide né con un procedimento esecutivo né con un ricorso contro di esso, anche se nasce da un’esecuzione forzata poi annullata e anche se la restituzione avrebbe potuto essere chiesta nello stesso procedimento esecutivo entro un termine ormai scaduto. La competenza esclusiva dell’articolo 22, punto 5, presuppone dunque un nesso diretto con l’attività esecutiva in senso proprio, nesso che qui manca.

Sulla prima questione: articolo 5, punto 3, illeciti civili dolosi o colposi

La Corte afferma che l’azione di restituzione basata su arricchimento senza causa non rientra neppure nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi. Per qualificare una domanda ai sensi dell’articolo 5, punto 3, occorre verificare, in sintesi, se:

  • la domanda non rientri nella materia contrattuale dell’articolo 5, punto 1, lettera a);
  • la domanda miri a far valere la responsabilità del convenuto per un evento dannoso.

Nel caso dell’arricchimento senza causa, l’obbligazione di restituzione non deriva, di regola, da un impegno volontario del convenuto e quindi non è contrattuale; tuttavia manca anche l’elemento dell’evento dannoso imputabile al convenuto. L’obbligazione nasce indipendentemente da una condotta illecita e non esiste un nesso causale tra un danno e un fatto illecito del convenuto. Di conseguenza, non può parlarsi di materia di illeciti civili ai sensi dell’articolo 5, punto 3. La Corte precisa inoltre che, in alcuni casi, una domanda di restituzione può rientrare nella materia contrattuale se è strettamente collegata a un rapporto contrattuale preesistente, ad esempio quando si chiede la restituzione di prestazioni eseguite sulla base di un contratto invalido o non eseguito. In assenza di tale collegamento, però, vale la regola generale del domicilio del convenuto.

Rapporto con la giurisprudenza precedente

La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla delimitazione tra materia contrattuale e materia extracontrattuale, compresa la sentenza Wikingerhof. Richiama inoltre le sentenze Kolassa, Austro-Mechana, E.ON Czech Holding, Feniks, Reichert e Kockler, Profit Investment SIM e la sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, nonché le conclusioni dell’avvocato generale nella causa Siemens Aktiengesellschaft Österreich.

Dispositivo

La Corte decide che:

  • l’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 non si applica a un’azione di restituzione basata su arricchimento senza causa, neppure quando essa è stata proposta perché è scaduto il termine per chiederla nel procedimento esecutivo;
  • l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non si applica a tale azione di restituzione. Ne segue che, fuori dalle ipotesi di collegamento contrattuale stretto, la competenza resta quella generale del giudice del domicilio del convenuto.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleripetizione dell’indebitoarricchimento senza causaesecuzione forzatacooperazione giudiziaria in materia civile

Testo integrale

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