Corte di giustizia, Sentenza C-374/20
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 9 December 2021. — Agrochem-Maks d.o.o. v European Commission. — Appeal – Plant protection products – Active substance – Regulation (EC) No 1107/2009 – Article 6(f) – Annex II, point 2.2 – Definition of ‘further confirmatory information’ – Implementing Regulation (EU) No 844/2012 – Article 13(3) – Non-renewal of approval of the active substance ‘oxasulfuron’ for its placing on the market – Scope of the rapporteur Member State’s decision to declare the application for renewal to be admissible – Right of that Member State and of the European Food Safety Authority (EFSA) to require the applicant to provide further information – Right of the rapporteur Member State to amend its draft renewal assessment report – Precautionary principle. — Case C-374/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’appello di Agrochem-Maks contro il mancato rinnovo dell’approvazione dell’ossasulfuron. Chiarisce che la nozione di "informazioni ulteriori confermative" presuppone un’approvazione già concessa dalla Commissione e non si applica alla fase istruttoria del rinnovo. Conferma inoltre che, una volta dichiarata ammissibile la domanda, EFSA può chiedere ulteriori dati e lo Stato relatore può rivedere il proprio progetto di relazione; infine, ribadisce che il principio di precauzione governa anche l’approvazione delle sostanze attive.
Approvazione e mancato rinnovo dell’approvazione dell’ossasulfuron: la Corte chiarisce i limiti della nozione di "informazioni ulteriori confermative", il potere dell’EFSA e dello Stato relatore di chiedere ulteriori dati e l’applicazione del principio di precauzione nella procedura di rinnovo.
La questione giuridica
Se, nella procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012: (i) le informazioni aggiuntive richieste da EFSA possano qualificarsi come "confermative" ai sensi dell’articolo 6, lettera f), e dell’allegato II, punto 2.2, del regolamento n. 1107/2009; (ii) lo Stato relatore e EFSA possano chiedere ulteriori dati dopo la dichiarazione di ammissibilità della domanda; (iii) il rapporto di valutazione del relatore sia irrevocabile; (iv) il principio di legittimo affidamento sia invocabile; (v) il principio di precauzione si applichi alla valutazione di rinnovo delle sostanze attive e con quale intensità.
Principio di diritto
Nella procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, le informazioni richieste da EFSA dopo la dichiarazione di ammissibilità della domanda non sono "informazioni confermative" ai sensi dell’articolo 6, lettera f), e dell’allegato II, punto 2.2, del regolamento n. 1107/2009, poiché tale nozione presuppone già un atto della Commissione che approvi la sostanza subordinandone l’approvazione alla successiva produzione di tali dati. EFSA e lo Stato relatore possono invece, nella fase di valutazione di merito, richiedere ulteriori informazioni entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione n. 844/2012, e lo Stato relatore può modificare il proprio progetto di relazione alla luce dei dati successivamente ricevuti. Il principio di precauzione si applica anche alla valutazione e al rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive, e il richiedente deve dimostrare il soddisfacimento dei criteri di approvazione; se tale prova manca, la Commissione può legittimamente non rinnovare l’approvazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1019
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Allegato II, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 11, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 12, paragrafi 1-4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 13, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
Mancato rinnovo dell’approvazione dell’ossasulfuron e appello di Agrochem-Maks
La causa riguarda un appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019, con cui la Commissione aveva deciso di non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron. Il contenzioso si inserisce nella disciplina dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e, in particolare, nella procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva.
Fatti e iter amministrativo
Agrochem-Maks, impresa croata, aveva presentato domanda di rinnovo dell’approvazione dell’ossasulfuron allo Stato membro relatore, individuato nell’Italia. Il procedimento ha visto:
- la trasmissione iniziale della relazione di valutazione da parte dell’Italia e dell’Austria, come co-relatore, che riteneva il dossier sufficientemente completo e favorevole al rinnovo;
- una successiva richiesta di informazioni supplementari da parte di EFSA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012;
- la predisposizione di una relazione di valutazione rivista, con esito negativo per il rinnovo a causa di numerose lacune nei dati;
- la conclusione di EFSA, che segnalava diversi punti "non finalizzabili" e due aree critiche di preoccupazione;
- l’adozione, da parte della Commissione, del regolamento impugnato, fondato sull’impossibilità di stabilire che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti.
Questioni giuridiche esaminate in appello
L’appellante articolava cinque motivi, concentrati su tre temi principali:
- la natura delle informazioni richieste da EFSA e il rapporto con le "informazioni confermative" dell’articolo 6, lettera f), e dell’allegato II, punto 2.2, del regolamento n. 1107/2009;
- il potere dello Stato relatore e di EFSA di richiedere ulteriori dati dopo la verifica di ammissibilità della domanda e la possibilità di modificare la relazione di valutazione iniziale;
- l’applicazione del principio di precauzione e, in subordine, il legittimo affidamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, in specie i considerando e gli articoli 1, 4, 6, 7, 12 e 14, nonché l’allegato II, punto 2.2;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, soprattutto gli articoli 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13 e 14, che disciplinano la procedura di rinnovo;
- l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, richiamato nel motivo sull’obbligo di motivazione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1019, oggetto dell’impugnazione.
Nozione di "informazioni confermative"
La Corte respinge il quarto motivo, osservando che la nozione di "informazioni ulteriori confermative" implica, per definizione, che la Commissione abbia già concesso l’approvazione della sostanza subordinandola alla successiva produzione di tali dati. Ne consegue che, in mancanza di una decisione di approvazione o rinnovo con condizione, le informazioni richieste da EFSA nella fase di valutazione del rinnovo non possono essere qualificate come confermative ai sensi dell’articolo 6, lettera f), e dell’allegato II, punto 2.2, del regolamento n. 1107/2009.
La Corte aggiunge che tali disposizioni conferiscono un potere alla Commissione, non un obbligo: la Commissione può subordinare un’approvazione alla produzione di informazioni confermative, ma non è tenuta a farlo nella fase di rinnovo. Di conseguenza, nel caso concreto non vi era alcuna violazione di tali disposizioni né del principio di proporzionalità.
Potere di EFSA e dello Stato relatore di chiedere ulteriori dati
Nel primo motivo, la Corte conferma che la dichiarazione di ammissibilità della domanda da parte dello Stato relatore non esaurisce la valutazione sostanziale. Essa significa soltanto che il dossier contiene formalmente gli elementi richiesti, ma non impedisce a EFSA, nella fase di merito, di ritenere necessari ulteriori dati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012.
La Corte sottolinea che:
- la fase di ammissibilità, disciplinata dagli articoli 7 e 8 del regolamento n. 844/2012, è distinta dalla valutazione scientifica di merito;
- l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 3, autorizzano espressamente lo Stato relatore e EFSA a chiedere informazioni aggiuntive;
- i termini assegnati al richiedente sono stringenti e hanno effetto sulla prosecuzione della procedura, in coerenza con il termine complessivo di tre anni previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.
La Corte esclude quindi che il richiedente abbia diritto a un ulteriore termine sulla base di un’interpretazione analogica o del richiamo alle informazioni confermative.
Possibilità di modificare il progetto di relazione di valutazione
Nel secondo motivo, la Corte respinge la tesi secondo cui la relazione di valutazione del relatore, una volta trasmessa, sarebbe irrevocabile. Al contrario, il sistema del regolamento di esecuzione n. 844/2012 è costruito in modo tale che il progetto di relazione possa essere rivisto alla luce:
- delle osservazioni ricevute;
- delle ulteriori informazioni fornite dal richiedente;
- delle conclusioni di EFSA.
La Corte osserva che la stessa espressione "draft renewal assessment report" indica la natura provvisoria del documento. Pertanto, se EFSA richiede dati supplementari e la loro valutazione conferma la presenza di lacune, lo Stato relatore può modificare il proprio orientamento iniziale. Questa lettura è coerente con l’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.
Legittimo affidamento
Il terzo motivo viene respinto perché fondato sulla premessa, già esclusa, che la Commissione avesse ignorato la relazione rivista. Poiché la Corte ritiene che la Commissione abbia effettivamente tenuto conto della valutazione aggiornata, non vi è spazio per invocare un affidamento legittimo fondato sulla sola relazione iniziale.
Principio di precauzione
Nel quinto motivo, la Corte ribadisce che il principio di precauzione si applica anche alla valutazione delle sostanze attive. Lo ricava testualmente dall’articolo 1, paragrafo 4, e dal considerando 8 del regolamento n. 1107/2009, oltre che dall’articolo 13, paragrafo 2, che impone alla Commissione di adottare il regolamento di approvazione tenendo conto di tale principio.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Blaise e a., per affermare che il legislatore dell’Unione deve predisporre un quadro normativo che consenta alle autorità competenti di disporre di informazioni sufficienti per valutare adeguatamente i rischi. Il fatto che la sostanza attiva sia immessa nell’ambiente tramite il prodotto fitosanitario non esclude l’applicazione del principio di precauzione alla fase di approvazione della sostanza stessa.
Quanto alla censura relativa all’omesso esame di taluni elementi fattuali, la Corte la dichiara inammissibile nella misura in cui mira a contestare la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale senza dedurre un travisamento dei fatti. Resta fermo che, in assenza di prova del soddisfacimento dei criteri dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009, la Commissione può non rinnovare l’approvazione.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’appello. Condanna Agrochem-Maks alle spese della Commissione e dispone che il Regno di Svezia sopporti le proprie spese.
Principio affermato
La procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva consente allo Stato relatore e a EFSA di richiedere ulteriori informazioni anche dopo la verifica di ammissibilità; il progetto di relazione del relatore può essere rivisto alla luce dei dati supplementari; la nozione di informazioni "confermative" vale solo quando la Commissione ha già approvato la sostanza subordinando l’approvazione a tali dati; il principio di precauzione si applica pienamente anche alle sostanze attive e giustifica il rifiuto del rinnovo quando il richiedente non dimostri il rispetto dei criteri di approvazione.
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