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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-708/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2021. — BT contro Seguros Catalana Occidente e EB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal County Court at Birkenhead. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza in materia di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro a seguito di un incidente avvenuto in un’abitazione affittata in un altro Stato membro – Azione promossa dalla parte lesa contro, da un lato, l’assicuratore e, dall’altro, l’assicurato, proprietario dell’abitazione – Applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. — Causa C-708/20

Giurisprudenza europea62020CJ0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha negato che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I bis possa essere utilizzato dalla parte lesa per trascinare davanti allo stesso giudice anche l’assicurato non convenuto dall’assicuratore. La norma, letta alla luce del sistema e delle finalità della sezione sulle assicurazioni, tutela la parte debole ma non consente di estendere il foro dell’azione diretta oltre i limiti propri della materia assicurativa. Resta quindi fermo che la domanda contro il terzo assicurato deve trovare autonoma base di competenza.

Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni: l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 non consente di attrarre nel foro dell’azione diretta contro l’assicuratore anche la domanda contro il contraente o l’assicurato non convenuto dall’assicuratore, se la pretesa verso costoro non verte in sé in materia di assicurazioni.

La questione giuridica

Se, in un’azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il foro così radicato possa estendersi, in base all’articolo 13, paragrafo 3, anche alla domanda proposta contemporaneamente contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato domiciliato in un altro Stato membro; in particolare, se basti che le domande si fondino sugli stessi fatti, o che esista una controversia sull’operatività della polizza, oppure se sia sufficiente che il diritto nazionale dell’azione diretta consenta la chiamata in causa dell’assicurato.

Principio di diritto

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 va interpretato nel senso che il giudice adito dalla parte lesa in base all’azione diretta contro l’assicuratore, prevista dall’articolo 13, paragrafo 2, non può dichiararsi competente anche sulla domanda proposta contemporaneamente contro il contraente o l’assicurato domiciliato in un altro Stato membro, se tale domanda non rientra autonomamente in una controversia "in materia di assicurazioni". Non bastano né l’identità dei fatti tra le due domande, né l’esistenza di un conflitto sulla copertura assicurativa, né la sola previsione nazionale che consenta la chiamata in causa dell’assicurato: la disposizione mira infatti a consentire all’assicuratore, e non alla parte lesa, di chiamare in causa l’assicurato, e non può essere usata per aggirare le regole speciali di competenza in materia di illeciti civili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 10 regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 11 regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 13 regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Competenza in materia di assicurazioni e chiamata in causa dell’assicurato

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del County Court at Birkenhead in una controversia risarcitoria nata da un incidente occorso a BT in un immobile situato in Spagna e appartenente a EB, assicurata presso Seguros Catalana Occidente. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale nelle assicurazioni.

Fatti e procedimento principale

BT, domiciliata nel Regno Unito, ha agito contro l’assicuratore spagnolo e contro EB, domiciliata in Irlanda, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dopo una caduta in un patio dell’immobile affittato per vacanza. BT ha sostenuto che la competenza dei giudici d’Inghilterra e Galles derivasse, per l’azione contro l’assicuratore, dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012; quanto a EB, ha invocato l’articolo 13, paragrafo 3.

EB ha contestato la competenza, sostenendo che la domanda nei suoi confronti non era una domanda "in materia di assicurazioni", ma una domanda di responsabilità da illecito civile/contrattuale legata alla presunta negligenza nella messa a disposizione dell’alloggio. Il giudice nazionale ha quindi chiesto chiarimenti sulla portata dell’articolo 13, paragrafo 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio;
  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 10, 11 e 13;
  • i considerando 16, 18 e 34 del regolamento, relativi rispettivamente a foro prevedibile e buona amministrazione della giustizia, tutela della parte debole nelle assicurazioni e continuità interpretativa con la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001;
  • la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e il regolamento (CE) n. 44/2001, richiamati per la continuità interpretativa.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 13, paragrafo 3, richieda che anche la domanda contro l’assicurato verta in materia di assicurazioni;
  • se sia sufficiente che la domanda contro l’assicurato si fondi sugli stessi fatti della domanda contro l’assicuratore e sia proposta nello stesso giudizio;
  • se sia sufficiente l’esistenza di una controversia sulla validità o sull’effetto della polizza tra assicuratore e parte lesa;
  • in subordine, se basti che la legge applicabile all’azione diretta consenta la chiamata in causa del contraente o dell’assicurato.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla continuità interpretativa con la precedente disciplina e ricorda che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 istituisce un sistema autonomo di competenza in materia di assicurazioni. Tuttavia, tale sistema presuppone che la controversia investa diritti e obblighi derivanti da un rapporto assicurativo tra le parti di quella specifica azione.

Sul piano letterale, l’articolo 13, paragrafo 3, non fornisce una risposta decisiva. Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che la nozione autonoma di "materia di assicurazioni" serve a distinguere tali controversie da quelle rientranti nelle competenze speciali per materia contrattuale o per illeciti civili dolosi. Ne consegue che una domanda contro l’assicurato non diventa una domanda assicurativa solo perché è collegata, per fatti, a una domanda contro l’assicuratore, o perché vi è una contestazione sulla copertura.

Sul piano teleologico, la Corte osserva che le norme speciali sulle assicurazioni mirano a proteggere la parte più debole, ma la finalità specifica dell’articolo 13, paragrafo 3, come emerge anche dai lavori preparatori, è consentire all’assicuratore di chiamare in causa l’assicurato per contrastare frodi ed evitare decisioni incompatibili. L’uso della norma da parte della parte lesa per chiamare in causa l’assicurato comporterebbe un aggiramento delle regole di competenza sulla responsabilità extracontrattuale. Inoltre, l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia è già realizzato, in linea di massima, dall’articolo 13, paragrafo 1, che consente all’assicurato di chiamare in causa l’assicuratore, se la legge nazionale lo permette.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi risposto che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, quando la parte lesa propone un’azione diretta contro l’assicuratore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui la parte lesa è domiciliata non può fondarsi su tale disposizione per conoscere anche della domanda proposta contemporaneamente contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato domiciliato in un altro Stato membro e non convenuto dall’assicuratore.

Principio affermato

La chiamata in causa dell’assicurato ex articolo 13, paragrafo 3, è una prerogativa legata all’azione diretta dell’assicuratore e non uno strumento utilizzabile dalla parte lesa per estendere la competenza del giudice oltre i limiti della materia assicurativa. La competenza sulla domanda contro l’assicurato richiede dunque un autonomo fondamento nel regolamento, non essendo sufficiente il collegamento fattuale o la presenza di una questione di copertura assicurativa.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleassicurazioniresponsabilità civilecooperazione giudiziaria civile e commerciale

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