Corte di giustizia, Sentenza C-217/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2021. — XXXX contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Overijssel. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Livello della retribuzione – Retribuzione ridotta a causa di inabilità al lavoro. — Causa C-217/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte precisa che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere esercitato senza penalizzazioni economiche collegate alla malattia. Se il lavoratore ha visto ridursi la retribuzione nel periodo di riferimento per inabilità al lavoro, tale riduzione non può essere riprodotta nel calcolo della paga ferie. La finalità dell'articolo 7 è garantire riposo effettivo e non scoraggiare il godimento delle ferie.
Ferie annuali retribuite e malattia: l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osta a che, quando il lavoratore inabile al lavoro chiede ferie, la retribuzione di ferie sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta percepita nel periodo di riferimento a causa della malattia.
La questione giuridica
Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che: 1) il lavoratore non perde salario, o parte di esso, per il solo fatto di esercitare il diritto alle ferie annuali; 2) esso osta a norme e prassi nazionali che, per determinare la retribuzione dovuta durante le ferie, tengono conto della riduzione retributiva subita nel periodo di riferimento per inabilità al lavoro; 3) in generale, sia contraria al diritto alle ferie annuali retribuite la riduzione della retribuzione durante ferie godute nel corso di un periodo di malattia.
Principio di diritto
L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE osta a disposizioni e prassi nazionali che, per quantificare la retribuzione dovuta per ferie annuali retribuite a un lavoratore inabile per malattia, prendano come base la retribuzione ridotta percepita nel periodo di riferimento a causa della malattia. Il lavoratore deve ricevere, durante le ferie, una retribuzione ordinaria non penalizzata dalla circostanza che, nel periodo di riferimento, abbia avuto una riduzione salariale indipendente dalla sua volontà per inabilità al lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1 della direttiva 2003/88/CE
- Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta
Ferie annuali retribuite e retribuzione ridotta per malattia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Overijssel (Paesi Bassi) nell'ambito di una controversia tra un dipendente dell'Amministrazione tributaria olandese e il Segretario di Stato alle Finanze. Il tema è il livello della retribuzione dovuta durante ferie annuali retribuite quando, nel periodo di riferimento, il lavoratore abbia subito una riduzione salariale a causa di inabilità al lavoro per malattia.
Fatti e procedimento principale
Il lavoratore era in congedo parziale di malattia di lunga durata dal 24 novembre 2015 e, dopo un primo anno di retribuzione integrale, percepiva il 70% della retribuzione per la parte di attività coperta dall'inabilità, conservando invece la retribuzione integrale per le ore in cui era considerato abile al lavoro. Durante le ferie fruite nel 2017, gli è stata corrisposta una somma pari alla retribuzione effettivamente percepita nel periodo di riferimento, quindi non la retribuzione integrale. Egli ha contestato tale importo sostenendo che, durante le ferie, avrebbe dovuto ricevere la retribuzione piena.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, e l'articolo 1 della stessa direttiva, che la qualifica come normativa minima di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Vengono richiamati anche i considerando 2, 4, 5 e 6 della direttiva e la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, come riveduta, quale parametro interpretativo.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- il lavoratore, esercitando il diritto alle ferie, debba mantenere la stessa retribuzione indipendentemente dalla causa dell'assenza dal lavoro;
- sia compatibile con l'articolo 7 della direttiva una normativa nazionale che calcoli la retribuzione ferie prendendo a riferimento la retribuzione ridotta del periodo di riferimento dovuta alla malattia;
- la riduzione della retribuzione durante le ferie, in presenza di un pregresso periodo di inabilità al lavoro, sia contraria al diritto dell'Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce innanzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione e che la sua funzione è duplice: consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. Per essere effettivo, il diritto alle ferie deve porre il lavoratore in una situazione economicamente paragonabile a quella del lavoro, mediante il mantenimento della retribuzione ordinaria.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che i lavoratori in congedo per malattia durante il periodo di riferimento sono assimilati, ai fini dell'acquisizione del diritto alle ferie, ai lavoratori che hanno effettivamente lavorato, poiché la malattia è un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore. Ne consegue che i diritti alle ferie non possono essere limitati per il solo fatto che, nel periodo di riferimento, il lavoratore non ha svolto attività lavorativa a causa della malattia.
La Corte distingue tra il calcolo del diritto alle ferie maturate e il calcolo della retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria sia di competenza degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore a percepire, durante le ferie, una retribuzione ordinaria e non penalizzata. Una normativa che prenda come base la retribuzione ridotta del periodo di riferimento, senza considerare che la riduzione è derivata dalla malattia, finisce sostanzialmente per subordinare il diritto alle ferie all'obbligo di aver lavorato a tempo pieno nel periodo considerato e può far dipendere il valore del diritto dalla data di fruizione delle ferie.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE osta a disposizioni e prassi nazionali secondo cui, quando un lavoratore inabile al lavoro per malattia esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, nella determinazione dell'importo della retribuzione ferie si tiene conto della riduzione della retribuzione percepita nel periodo di riferimento a causa dell'inabilità al lavoro. In tale situazione, la retribuzione ferie non può essere ridotta per effetto della malattia pregressa.
Principio affermato
Il lavoratore che fruisca di ferie annuali retribuite deve percepire una retribuzione ordinaria non inferiore a quella che gli sarebbe spettata in condizioni di lavoro normali; la malattia intervenuta nel periodo di riferimento non può comprimere l'importo della retribuzione dovuta durante le ferie, poiché ciò vanificherebbe la funzione di riposo effettivo e deterrenza dall'esercizio del diritto alle ferie.
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