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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-370/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021. — Pro Rauchfrei e.V. contro JS e.K. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall’esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di “illustrazione” sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione europea. — Causa C-370/20

Giurisprudenza europea62020CJ0370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, ha interpretato l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 sui prodotti del tabacco. Ha chiarito che la nozione di "illustrazione" comprende anche immagini non perfettamente fedeli della confezione, purché il consumatore le associ alla confezione stessa per i suoi elementi grafici essenziali. Ha inoltre affermato che tali immagini devono recare le avvertenze sanitarie obbligatorie, senza che rilevi la possibilità per il cliente di vedere il pacchetto vero prima della conclusione dell’acquisto.

Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE: nozione di "illustrazione" sulle confezioni dei prodotti del tabacco e obbligo di riportare le avvertenze sanitarie anche sulle immagini usate nel punto vendita, incluse quelle associate graficamente alle confezioni.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, una rappresentazione grafica non fedele di una confezione di sigarette, ma riconoscibile dal consumatore per contorni, proporzioni, colori e logo, costituisca un’"illustrazione" soggetta all’obbligo di recare le avvertenze sanitarie; e se tale immagine sia comunque conforme alla direttiva quando il consumatore possa vedere le avvertenze sul pacchetto reale prima dell’acquisto.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE va interpretato nel senso che per "illustrazione" sulle confezioni unitarie deve intendersi non solo la riproduzione fedele di un pacchetto di sigarette, ma anche qualsiasi immagine che il consumatore associ a tale confezione per il suo aspetto esteriore, compresi contorni, proporzioni, colori e logo del marchio. Inoltre, un’immagine rientrante in tale nozione è conforme alla direttiva solo se reca le avvertenze sanitarie previste: non è sufficiente che il consumatore possa vedere tali avvertenze sul pacchetto reale prima dell’acquisto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 2, punto 33, della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 8, paragrafi 1, 3 e 8, della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE

Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra Pro Rauchfrei eV e JS e.K. La questione nasce dall’uso, nei supermercati della resistente, di distributori automatici che mostravano ai clienti pulsanti con rappresentazioni grafiche di pacchetti di sigarette, senza avvertenze sanitarie visibili al momento dell’offerta.

Fatti e procedimento principale

JS aveva installato distributori automatici presso le casse dei supermercati, nei quali i pacchetti erano conservati all’interno e non visibili dall’esterno. Il cliente poteva selezionare la marca tramite un pulsante recante un’immagine del pacchetto, poi ricevere il prodotto sul nastro della cassa dopo lo sblocco da parte del personale. Pro Rauchfrei ha chiesto di vietare tale sistema, sostenendo che occultasse le avvertenze sanitarie obbligatorie o, in subordine, che facesse uso di immagini di confezioni senza avvertenze.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2014/40/UE, in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce l’obiettivo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di etichettatura e confezionamento dei prodotti del tabacco, con elevato livello di tutela della salute;
  • l’articolo 2, punto 33, sulla nozione di "avvertenza combinata relativa alla salute";
  • l’articolo 8, paragrafi 1, 3 e 8, sulle avvertenze sanitarie sulle confezioni e sulle illustrazioni;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, sulle avvertenze combinate per i prodotti del tabacco da fumo.

Prima questione esaminata: nozione di “illustrazione”

La Corte chiarisce anzitutto che la nozione di "illustrazione" di cui all’articolo 8, paragrafo 8, non è limitata alle riproduzioni fedeli della confezione. In base al significato ordinario del termine, al contesto della direttiva e alle sue finalità, essa comprende anche immagini che riprendono i contorni, le proporzioni, i colori e il logo del marchio della confezione di sigarette.

La Corte osserva che l’articolo 8, paragrafo 8, mira a evitare l’elusione dell’obbligo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, cioè che ciascuna confezione rechi le avvertenze sanitarie. Se un venditore mostrasse immagini della confezione prive di avvertenze per evitare di esporre le confezioni reali, verrebbe frustrato l’obiettivo dissuasivo della normativa. Per questo la nozione di "illustrazione" deve essere letta in modo ampio, così da ricomprendere anche le immagini che il consumatore associa alla confezione per il loro aspetto.

Seconda questione esaminata: irrilevanza della visibilità successiva del pacchetto reale

La Corte afferma che l’obbligo dell’articolo 8, paragrafo 8, si applica alle immagini destinate ai consumatori dell’Unione indipendentemente dalle modalità concrete di acquisto. Non è sufficiente che il consumatore possa vedere le avvertenze sul pacchetto corrispondente prima di completare l’acquisto: l’immagine stessa, se rientra nella nozione di illustrazione, deve già rispettare la direttiva e riportare le avvertenze sanitarie prescritte.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • costituisce "illustrazione" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, anche un’immagine non fedele della confezione, ma riconoscibile dal consumatore per i suoi tratti grafici essenziali;
  • un’immagine di pacchetto di sigarette che non rechi le avvertenze sanitarie non è conforme alla direttiva, anche se il consumatore può vedere tali avvertenze sul pacchetto reale prima dell’acquisto.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori commerciali, la pronuncia impedisce di utilizzare nel punto vendita immagini o grafiche evocative delle confezioni di tabacco senza le avvertenze sanitarie previste. La verifica va fatta non solo rispetto al pacchetto fisico, ma anche rispetto a qualsiasi rappresentazione commerciale che il consumatore possa associare alla confezione stessa.

Come è indicizzato

Materieprodotti del tabaccoetichettatura e confezionamentotutela della salutemercato internoavvertenze sanitarie

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