Corte di giustizia, Sentenza C-154/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 dicembre 2021. — Kemwater ProChemie s. r. o. contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Qualità di soggetto passivo del fornitore – Onere della prova – Diniego del diritto a detrazione quando il vero fornitore non sia stato identificato – Presupposti. — Causa C-154/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti del diritto a detrazione IVA quando il fornitore effettivo non sia identificato. La qualità di soggetto passivo del fornitore è una condizione sostanziale della detrazione, che il contribuente deve provare con elementi oggettivi se l’identità del fornitore non emerge dalla documentazione. Se però, nonostante gli elementi forniti, non è possibile verificare tale qualità, la detrazione può essere negata anche senza prova di evasione o di consapevolezza del contribuente.
IVA: il diritto a detrazione può essere negato se il vero fornitore non è identificato e mancano dati sufficienti per verificare che fosse un soggetto passivo, anche senza provare evasione o consapevolezza del contribuente
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE consenta di subordinare il diritto a detrazione dell’IVA alla prova, da parte del soggetto passivo, che la prestazione gli sia stata resa da un altro soggetto passivo concreto; e, in caso di mancata prova, se la detrazione possa essere negata senza che l’amministrazione dimostri un’evasione IVA o la consapevolezza, effettiva o presunta, del contribuente di parteciparvi.
Principio di diritto
Quando il vero fornitore dei beni o servizi non è stato identificato, il soggetto passivo deve, in linea di principio, provare con elementi oggettivi che il fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, salvo che l’amministrazione disponga già dei dati necessari per verificarlo; se, tenuto conto delle circostanze e degli elementi prodotti, tali dati mancano, la detrazione può essere negata senza che l’amministrazione debba anche dimostrare un’evasione IVA o la conoscenza, da parte del contribuente, della sua partecipazione a tale evasione. Tuttavia, non può essere imposto in via generale al contribuente un obbligo di verifica preventiva del status di soggetto passivo del fornitore, né può essergli negata la detrazione se risulta comunque con certezza che il fornitore aveva necessariamente tale qualità, anche in presenza della franchigia dell’articolo 287.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 287, direttiva 2006/112/CE
IVA: detrazione e fornitore non identificato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in una controversia tra Kemwater ProChemie s. r. o. e l’Odvolací finanční ředitelství sulla detrazione dell’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari. Il problema nasce dal fatto che il fornitore effettivo dei servizi non era stato identificato con certezza.
Fatti e procedimento nazionale
L’amministrazione fiscale ceca aveva contestato la detrazione dell’IVA relativa a prestazioni pubblicitarie rese nel 2010 e 2011. Pur senza mettere in dubbio che i servizi fossero stati effettivamente forniti, aveva rilevato che non era stato dimostrato che il soggetto indicato in fattura fosse il vero fornitore e che non risultava provata neppure la sua qualità di soggetto passivo.
- Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che il diritto a detrazione non dipendesse dalla prova che la prestazione provenisse dal fornitore nominato in fattura, salvo ipotesi di evasione conosciuta o conoscibile dal contribuente.
- La direzione delle finanze aveva proposto ricorso per cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- il diritto a detrazione possa essere subordinato alla prova che la prestazione sia stata resa da un altro soggetto passivo concreto;
- in caso di mancata prova, la detrazione possa essere negata senza dimostrare che il soggetto passivo abbia partecipato a un’evasione IVA o ne fosse consapevole.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione ampia di soggetto passivo;
- articolo 168, sul diritto a detrazione;
- articolo 178, lettera a), sul possesso della fattura come condizione formale;
- articolo 273, primo comma, sugli obblighi che gli Stati membri possono introdurre per garantire la corretta riscossione e prevenire le evasioni;
- articolo 287, relativo alla franchigia per i piccoli contribuenti, richiamato dal giudice del rinvio in relazione al regime ceco.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il diritto a detrazione dell’IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non può essere limitato se sono rispettate le condizioni sostanziali e formali. La qualità di soggetto passivo del fornitore rientra tra le condizioni sostanziali del diritto a detrazione; l’indicazione del fornitore in fattura è invece una condizione formale.
La Corte precisa che l’amministrazione non può imporre, in via generale, al contribuente un obbligo di verificare se il fornitore sia soggetto passivo. Tuttavia, se l’identità del vero fornitore non è stata accertata e tale circostanza impedisce di verificare una condizione sostanziale, il contribuente deve fornire prove oggettive sufficienti della qualità di soggetto passivo del fornitore, salvo che l’amministrazione disponga già dei dati necessari.
La Corte aggiunge che, se dalle circostanze di fatto risulta con certezza che il fornitore aveva necessariamente la qualità di soggetto passivo, la detrazione non può essere negata solo perché il fornitore non è stato formalmente identificato, anche se lo Stato membro applica la franchigia dell’articolo 287. Invece, se, nonostante gli elementi prodotti dal contribuente, mancano i dati necessari per verificare tale qualità, la detrazione può essere rifiutata senza che l’amministrazione debba anche dimostrare l’esistenza di una frode IVA o la consapevolezza del contribuente di parteciparvi.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva 2006/112/CE osta a un riconoscimento automatico della detrazione quando il vero fornitore non sia identificato e manchino gli elementi necessari per verificarne la qualità di soggetto passivo; in tale ipotesi la detrazione può essere negata anche senza prova di evasione o di conoscenza della frode da parte del contribuente.
Principi affermati
- La qualità di soggetto passivo del fornitore è una condizione sostanziale del diritto a detrazione.
- Il contribuente deve fornire, se necessario, prove oggettive della sussistenza di tale qualità quando il vero fornitore non è identificato.
- L’amministrazione non può imporre in via generale al contribuente di verificare il status fiscale del fornitore.
- La detrazione può essere negata senza prova di evasione o della consapevolezza del contribuente, se mancano i dati necessari per verificare la qualità di soggetto passivo del vero fornitore.
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