Sentenza n. 1669/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del diniego n. -OMISSIS-/2021 del 22 novembre 2021 resa dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di -OMISSIS- del condono edilizio S/-OMISSIS- non notificato all’odierno ricorrente che depositato al documento n. 1 deve intendersi integralmente trascritto al presente atto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un forno per verniciatura realizzato presso una carrozzeria, motivato dall’incompatibilità paesaggistica dell’opera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 1986 domanda di sanatoria ai sensi della l. 47/1985 per un forno per carrozzeria destinato alla verniciatura di autovetture. Dopo che la Soprintendenza aveva annullato il parere favorevole comunale al rilascio della sanatoria, il Comune aveva adottato il diniego impugnato, fondato sulla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e sull’incompatibilità dei manufatti con il vincolo paesaggistico. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 35, comma 15, l. 47/1985, lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, nonché la mancata notificazione del provvedimento e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere, difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e mancato rinnovo della valutazione comunale sulla compatibilità paesaggistica, sostenendo che il diniego si fosse limitato a richiamare il decreto di annullamento del precedente nulla osta paesaggistico della Soprintendenza. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello contro la precedente sentenza del TAR relativa all’annullamento del parere comunale favorevole, riconoscendo la legittimità della valutazione di incompatibilità paesaggistica dei manufatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la mancata notificazione di un provvedimento amministrativo incide sulla sua efficacia e sui termini di impugnazione, ma non ne determina l’illegittimità. Nel caso concreto, inoltre, il ricorrente aveva comunque acquisito aliunde conoscenza dell’atto e lo aveva tempestivamente impugnato. La censura sulla mancata partecipazione procedimentale è stata ritenuta infondata perché il diniego costituiva esercizio di attività vincolata: il parere negativo dell’autorità paesaggistica impediva il rilascio del condono e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito, non essendo stata dimostrata la compatibilità paesaggistica. Quanto al secondo motivo, il giudice ha valorizzato il giudicato formatosi sulla precedente controversia relativa all’annullamento del parere comunale favorevole. Le pronunce avevano accertato l’incompatibilità paesaggistico-ambientale dei manufatti, caratterizzati da strutture in tubolari e coperture in lamiera, ritenuti elementi di grave degrado ambientale e privi di qualità tipologica. Il Comune poteva pertanto fondare il diniego sul richiamo al decreto della Soprintendenza e agli atti da questa emanati. Il richiamo al vincolo paesaggistico e alle caratteristiche degli abusi è stato ritenuto motivazione sufficiente per un provvedimento vincolato, anche mediante motivazione per relationem. Non era necessaria una nuova e articolata comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una specifica considerazione dell’affidamento, poiché il tempo non può legittimare una situazione abusiva e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando l’attività amministrativa è vincolata e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di condono è adeguatamente motivato anche mediante il richiamo agli atti dell’autorità paesaggistica e alle caratteristiche degli abusi, quando il parere negativo paesaggistico rende vincolato il rigetto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento vincolato non è annullabile per vizi partecipativi o formali quando risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 31 l. 47/1985
Nel procedimento di condono edilizio, il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico impedisce il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
art. 32 l. 47/1985
La valutazione paesaggistica costituisce presupposto vincolante per la definizione della domanda di condono edilizio.
art. 35, comma 15, l. 47/1985
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione e partecipazione nel procedimento di condono, ma la censura è stata respinta per il carattere vincolato del diniego.
Massime di principio
- La mancata notificazione di un provvedimento amministrativo incide, di regola, sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini di impugnazione, ma non ne determina per ciò solo l’illegittimità; la conoscenza comunque acquisita dall’interessato consente l’impugnazione dell’atto.
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha carattere vincolante e impedisce il rilascio della sanatoria, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell’amministrazione comunale.
- Il diniego di condono fondato sull’incompatibilità paesaggistica può essere motivato mediante il richiamo al provvedimento dell’autorità paesaggistica e alle caratteristiche dei manufatti abusivi; non è necessaria una motivazione particolarmente diffusa quando l’attività amministrativa è vincolata.
- La mancata partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento di un diniego vincolato quando il ricorrente non dimostri che il proprio apporto avrebbe potuto condurre a un esito diverso, in particolare mediante la prova della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
- Per la repressione e la sanatoria degli abusi edilizi non è richiesta una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva fondata sul mero decorso del tempo.
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