Sentenza n. 5944/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 12317/2024, depositata e resa pubblica il 02.12.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 11160/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma n. 12317/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché l’applicazione delle penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non ha fornito prova dell’adempimento né ha giustificato la propria inerzia. Il giudice ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la competenza territoriale del TAR e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso, ritenendo integrata l’inottemperanza per la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato e per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Ha respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l’eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondano la competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata respinta allo stato, con possibile successiva valutazione in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, è possibile agire in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, cioè sul quomodo.
- L’inerzia dell’amministrazione, non accompagnata dalla prova dell’adempimento o da una giustificazione idonea, integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all’amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato, previa richiesta dell’interessato e verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo accertamento dell’inottemperanza, potendo essere negata allo stato e riservata a un’eventuale successiva fase di persistente mancata esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →