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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34939/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla riconfigurazione del reato di danneggiamento per presunta carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e violazione di norme processuali; 2) dedotta maturazione della prescrizione delle contravvenzioni contestate ai capi B) e C) (reati del 31/08/2016) prima della sentenza di secondo grado del 19/09/2023; 3) rilevata errata applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato (si sostiene che per le contravvenzioni avrebbe dovuto applicarsi la riduzione alla metà e non di un terzo); 4) censura sulla qualificazione e motivazione della recidiva (si sostiene che il Tribunale avrebbe implicitamente qualificato la recidiva come semplice mentre l'imputazione contestava recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e che la Corte di appello avrebbe operato una reformatio in peius); 5) vizio nella valutazione del bilanciamento tra aggravanti (recidiva) e attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici o manifestamente infondati eccetto il secondo motivo, relativo alla prescrizione delle contravvenzioni ai capi B) e C). Ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione (maturata il 26/03/2023, anche considerando i periodi di sospensione per COVID-19 e altri periodi indicati) e ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente a tali contravvenzioni, eliminandone le pene. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: i giudici hanno ritenuto legittima la qualificazione del danneggiamento (dolo compatibile con dolo eventuale), regolare la valutazione della recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale e corretto il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la doglianza sulla riduzione per il rito abbreviato è stata assorbita dall'accoglimento della prescrizione. L'annullamento parziale ha comportato la decurtazione delle pene in continuazione per i capi B) e C) (15 giorni di reclusione per ciascun reato), con fissazione della pena finale a mesi 3 e giorni 10 di reclusione e mantenimento della multa di euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen., comma secondo, n. 1

    Norma incriminatrice del danneggiamento; la Corte ha ritenuto configurabile il reato con dolo generico, compatibile con il dolo eventuale, anche quando l'agente abbia attinto ripetutamente l'obiettivo senza interrompere la condotta dopo il primo gesto

  • art. 64 cod. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento per la tipologia di reati contestati (presumibilmente in relazione a circostanze o punibilità)

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma richiamata nell'imputazione; non è centrale nella motivazione di legittimità ma figura tra le fattispecie contestate

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento all'elemento soggettivo del reato (dolo); la Corte ha confermato che il dolo generico è stato adeguatamente accertato

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole di motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto alla motivazione già svolta in appello

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria di prescrizione; la Corte ha accolto che la prescrizione delle contravvenzioni era matura prima della sentenza di secondo grado e doveva essere dichiarata

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sulla riduzione della pena per il rito abbreviato; la questione è stata assorbita dall'annullamento per prescrizione e non decisa nel merito

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena; utilizzato nel quadro delle censure sulla ricorrenza e qualificazione della recidiva

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale, secondo quanto contestato in imputazione e valutato dal giudice

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Principio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di prevalenza delle aggravanti operato dalla Corte territoriale

  • art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nella valutazione del giudice di merito e considerate nel bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.4

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale emergenziale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma emergenziale/di coordinamento richiamata per la procedura di trattazione scritta

  • legge n. 251/2005 (modifica art. 99 cod. pen.)

    Modifica normativa sulla recidiva che è stata considerata nella valutazione dell'applicabilità della recidiva alle contravvenzioni

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che regola l'inammissibilità per motivi aspecifici; la Corte l'ha applicata per rigettare motivi che non confrontavano puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata

Massime di principio

  • La prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado può essere rilevata in Cassazione quando sul relativo reato non si sia formato il giudicato e quando il ricorrente avesse posto specifiche questioni su quel reato in sede di appello
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure di appello senza trattare le ragioni esposte dal giudice di merito comporta inammissibilità
  • Il dolo generico, compatibile con il dolo eventuale, può essere ritenuto sufficiente per il reato di danneggiamento quando l'agente abbia mantenuto la condotta dopo aver constatato il rischio o l'evento dannoso (es. ripetuti lanci che raggiungono l'obiettivo)
  • Il giudice di merito non è obbligato a motivare una diversa qualificazione della recidiva rispetto a quanto contestato in imputazione salvo che si discosti dall'imputazione stessa; la ricostruzione della recidiva va confrontata con gli elementi e i precedenti valutati nel processo
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen. è rimesso alla valutazione del giudice di merito e solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria può essere censurato in Cassazione
  • Le questioni tecniche sulla misura della riduzione prevista per il rito abbreviato (metà o un terzo) vanno affrontate con specifiche censure e, se assorbite da decisioni favorevoli (es. annullamento per prescrizione), possono restare non decise

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