Cassazione Penale, Sentenza n. 34939/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla riconfigurazione del reato di danneggiamento per presunta carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e violazione di norme processuali; 2) dedotta maturazione della prescrizione delle contravvenzioni contestate ai capi B) e C) (reati del 31/08/2016) prima della sentenza di secondo grado del 19/09/2023; 3) rilevata errata applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato (si sostiene che per le contravvenzioni avrebbe dovuto applicarsi la riduzione alla metà e non di un terzo); 4) censura sulla qualificazione e motivazione della recidiva (si sostiene che il Tribunale avrebbe implicitamente qualificato la recidiva come semplice mentre l'imputazione contestava recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e che la Corte di appello avrebbe operato una reformatio in peius); 5) vizio nella valutazione del bilanciamento tra aggravanti (recidiva) e attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici o manifestamente infondati eccetto il secondo motivo, relativo alla prescrizione delle contravvenzioni ai capi B) e C). Ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione (maturata il 26/03/2023, anche considerando i periodi di sospensione per COVID-19 e altri periodi indicati) e ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente a tali contravvenzioni, eliminandone le pene. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: i giudici hanno ritenuto legittima la qualificazione del danneggiamento (dolo compatibile con dolo eventuale), regolare la valutazione della recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale e corretto il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la doglianza sulla riduzione per il rito abbreviato è stata assorbita dall'accoglimento della prescrizione. L'annullamento parziale ha comportato la decurtazione delle pene in continuazione per i capi B) e C) (15 giorni di reclusione per ciascun reato), con fissazione della pena finale a mesi 3 e giorni 10 di reclusione e mantenimento della multa di euro 2.500,00.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen., comma secondo, n. 1
Norma incriminatrice del danneggiamento; la Corte ha ritenuto configurabile il reato con dolo generico, compatibile con il dolo eventuale, anche quando l'agente abbia attinto ripetutamente l'obiettivo senza interrompere la condotta dopo il primo gesto
art. 64 cod. pen.
Richiamato tra le norme di riferimento per la tipologia di reati contestati (presumibilmente in relazione a circostanze o punibilità)
art. 4 legge n. 110/1975
Norma richiamata nell'imputazione; non è centrale nella motivazione di legittimità ma figura tra le fattispecie contestate
art. 43 cod. pen.
Riferimento all'elemento soggettivo del reato (dolo); la Corte ha confermato che il dolo generico è stato adeguatamente accertato
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole di motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto alla motivazione già svolta in appello
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria di prescrizione; la Corte ha accolto che la prescrizione delle contravvenzioni era matura prima della sentenza di secondo grado e doveva essere dichiarata
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sulla riduzione della pena per il rito abbreviato; la questione è stata assorbita dall'annullamento per prescrizione e non decisa nel merito
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena; utilizzato nel quadro delle censure sulla ricorrenza e qualificazione della recidiva
art. 99 cod. pen.
Disciplina della recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale, secondo quanto contestato in imputazione e valutato dal giudice
art. 69, comma 4, cod. pen.
Principio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di prevalenza delle aggravanti operato dalla Corte territoriale
art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate nella valutazione del giudice di merito e considerate nel bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.4
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale emergenziale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore norma emergenziale/di coordinamento richiamata per la procedura di trattazione scritta
legge n. 251/2005 (modifica art. 99 cod. pen.)
Modifica normativa sulla recidiva che è stata considerata nella valutazione dell'applicabilità della recidiva alle contravvenzioni
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che regola l'inammissibilità per motivi aspecifici; la Corte l'ha applicata per rigettare motivi che non confrontavano puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata
Massime di principio
- La prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado può essere rilevata in Cassazione quando sul relativo reato non si sia formato il giudicato e quando il ricorrente avesse posto specifiche questioni su quel reato in sede di appello
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure di appello senza trattare le ragioni esposte dal giudice di merito comporta inammissibilità
- Il dolo generico, compatibile con il dolo eventuale, può essere ritenuto sufficiente per il reato di danneggiamento quando l'agente abbia mantenuto la condotta dopo aver constatato il rischio o l'evento dannoso (es. ripetuti lanci che raggiungono l'obiettivo)
- Il giudice di merito non è obbligato a motivare una diversa qualificazione della recidiva rispetto a quanto contestato in imputazione salvo che si discosti dall'imputazione stessa; la ricostruzione della recidiva va confrontata con gli elementi e i precedenti valutati nel processo
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen. è rimesso alla valutazione del giudice di merito e solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria può essere censurato in Cassazione
- Le questioni tecniche sulla misura della riduzione prevista per il rito abbreviato (metà o un terzo) vanno affrontate con specifiche censure e, se assorbite da decisioni favorevoli (es. annullamento per prescrizione), possono restare non decise
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