Cassazione Penale, Sentenza n. 40438/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la convalida del fermo del 06/08/2025 (eseguito 08/08/2025) per concorso in rapina aggravata. Unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. c), inosservanza di norme processuali punita a pena di nullità, violazione dell'art. 384 cod. proc. pen. per assenza del presupposto del pericolo di fuga. Il difensore sostiene che il G.i.p. ha erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga nonostante l'indagato fosse già ristretto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in forza di provvedimento della Corte d'appello di Roma, circostanza che, a suo avviso, escludeva il rischio di fuga.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) Violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente non ha indicato né allegato gli atti del procedimento dai quali risultasse che il provvedimento di trattenimento nel CPR fosse noto o presente agli atti al momento della convalida del fermo, sicché il ricorso è generico e non autosufficiente. 2) Anche sul piano del merito il motivo è manifestamente infondato: la detenzione amministrativa nei CPR è temporanea, revocabile e soggetta a termine massimo (normativa richiamata), pertanto di per sé non esclude il pericolo di fuga. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento formale del motivo di ricorso (violazione di legge). La Corte osserva che la censura doveva essere autosufficiente e supportata dalla indicazione/produzione degli atti travisati.
art. 384 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il pericolo di fuga come presupposto per le misure cautelari; il ricorrente aveva dedotto l'insussistenza di tale presupposto, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione spetti al giudice di merito e non sia censurabile in cassazione salvo specifiche condizioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di motivazione consentiti nel ricorso (onere di motivazione nei limiti necessari), ma il ricorrente non ha adempiuto al principio di autosufficienza.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza presenza delle parti; procedimento conforme alle forme previste.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che assume travisati e allegarli se necessari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998
Normativa sul trattenimento nei CPR (durata massima ordinaria di 3 mesi, proroghe fino a un massimo di 18 mesi) usata dalla Corte per spiegare che la detenzione amministrativa nei CPR è temporanea e revocabile e quindi non esclude automaticamente il pericolo di fuga.
Massime di principio
- Il giudizio sull'esistenza delle esigenze cautelari (compreso il pericolo di fuga) è valutazione di merito riservata al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione indicata e documentata nel ricorso.
- Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente ha l'onere di indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e di allegarli quando necessari; la mancanza di tali allegazioni rende il ricorso inammissibile.
- La presenza di un trattenimento amministrativo in CPR non esclude automaticamente il pericolo di fuga, perché si tratta di una detenzione di natura amministrativa, temporanea e revocabile; pertanto non è di per sé idonea a escludere esigenze cautelari penali.
- Se si intende far valere in Cassazione che un fatto formale (es. provvedimento di trattenimento) era presente agli atti del procedimento di merito, è necessario produrre o indicare chiaramente l'atto nei termini previsti, dimostrando che era conoscibile dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
- In presenza di misure o trattenimenti amministrativi paralleli, è utile agire tempestivamente in sede di merito (con memorie e allegazioni) per farli entrare formalmente nel procedimento penale, così da consentire al giudice di merito di valutarli e ridurre il rischio di censura in Cassazione.
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