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Sentenza

Sentenza n. 4321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: quanto ai ricorsi n. 7313, n. 7314 e n. 7438 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10830/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 10830/2023, che aveva annullato la graduatoria definitiva e gli atti di assegnazione dei contributi 2022 alle emittenti televisive locali commerciali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi per l'annualità 2022, adottato applicando il meccanismo previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, in base al quale il 95% delle risorse era destinato alle prime cento emittenti e il restante 5% alle emittenti collocate dalla centunesima posizione. L'emittente ricorrente in primo grado, collocata oltre il centesimo posto, aveva dedotto l'illegittima applicazione dello «scalino preferenziale», già annullato dal Consiglio di Stato con riferimento ad annualità precedenti, sostenendo che l'art. 4-bis, comma 1, del d.l. n. 91/2018 non avesse legificato l'intero regolamento, né comunque la disciplina applicabile agli anni successivi al 2019. In via subordinata aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis per violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 21, 24, 77, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché di norme CEDU. Le imprese collocate nei primi cento posti e il Ministero hanno appellato la sentenza del TAR sostenendo che il rinvio all'intero d.P.R. n. 146/2017 fosse recettizio e avesse attribuito valore di legge a tutte le relative disposizioni, con efficacia non limitata al solo 2019. Hanno inoltre contestato l'efficacia delle precedenti sentenze di annullamento del Consiglio di Stato dopo l'intervenuta legificazione. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, qualificato come norma interpretativa; la Sezione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 4-bis e 13, comma 1-bis, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2025, le ha dichiarate non fondate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha accolti, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originario. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, ha affermato che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017, mediante la formula «da intendersi qui integralmente riportato», determinando la novazione della fonte e l'elevazione al rango primario di tutte le disposizioni regolamentari, compreso l'art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, ossia dal 22 settembre 2018, e non è limitata all'annualità 2019. Pertanto, la graduatoria del 2022, nella parte in cui applica lo scalino preferenziale, è conforme a una disciplina di rango legislativo. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato potevano coprire l'illegittimità della disciplina regolamentare soltanto fino alla sua legificazione e non potevano impedire l'applicazione successiva della norma ormai primaria. Le questioni di costituzionalità dedotte nel ricorso introduttivo sono state ritenute infondate alla luce della pronuncia della Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l'intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108

    da intendersi qui integralmente riportato

    Ha operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017, elevando tutte le disposizioni regolamentari richiamate al rango primario, con effetto dal 22 settembre 2018 e non limitato all'annualità 2019.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    La disposizione sullo scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle successive, è divenuta norma di rango primario per effetto dell'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191

    l'articolo 4-bis [...] nella parte in cui riporta integralmente il decreto [...] n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio [...] ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore

    Disposizione interpretativa intervenuta nel corso del giudizio, la cui legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Costituisce la base regolamentare indicata per l'approvazione della graduatoria e degli importi dei contributi alle emittenti televisive locali.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Ha comportato la sospensione dei giudizi d'appello durante il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la trattazione sollecita del merito dopo l'accoglimento delle istanze cautelari.

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo a un regolamento, quando la norma primaria dichiara che il regolamento è «integralmente riportato», ha natura recettizia e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate acquistano rango primario.
  • La legificazione integrale di un regolamento produce i propri effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa che la dispone, salvo che la legge preveda espressamente una diversa delimitazione temporale; il fatto che l'intervento legislativo modifichi contestualmente una disciplina transitoria riferita a una specifica annualità non limita, di per sé, la legificazione alle sole annualità interessate dalla modifica.
  • Una volta elevata al rango legislativo una disposizione regolamentare, il giudice amministrativo non può sindacarne direttamente la legittimità né annullare gli atti applicativi per i vizi già riferiti alla fonte regolamentare; il relativo sindacato spetta alla Corte costituzionale.
  • Il giudicato di annullamento di una norma regolamentare copre l'illegittimità della disciplina fino alla successiva legificazione della stessa, ma non impedisce l'applicazione della disposizione dopo l'elevazione al rango legislativo.
  • Quando la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate nel corso del giudizio, il giudice amministrativo deve decidere la controversia applicando la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale e respingere le domande incompatibili con tale interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAttuazione del diritto dell'Unione europeaDecreti legislativi e testi uniciAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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