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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-87/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023. — TT contro AK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 1980 – Interesse superiore del minore. — Causa C-87/22

Giurisprudenza europea62022CJ0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Landesgericht Korneuburg, ha chiarito il rapporto tra l'articolo 10 e l'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis nei casi di sottrazione internazionale di minori. Ha stabilito che il giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale, competente nel merito per il trasferimento illecito, può chiedere il trasferimento della causa allo Stato di arrivo del minore, se ciò risponde all'interesse superiore del minore. Ha inoltre precisato che le condizioni dell'articolo 15 sono tassative, ma la pendenza di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia deve essere considerata nella valutazione della maggiore idoneità del giudice adito e dell'interesse del minore.

Rinvio pregiudiziale sull'applicabilità dell'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis al trasferimento di competenza verso lo Stato membro di destinazione di un minore illecitamente trasferito e sui criteri da considerare in presenza di un procedimento di ritorno ex Convenzione dell'Aia del 1980.

La questione giuridica

Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 consenta al giudice dello Stato membro competente nel merito ai sensi dell'articolo 10 di chiedere il trasferimento della causa al giudice dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito; e se, nell'applicare l'articolo 15, le condizioni ivi previste siano tassative o debbano essere integrate dal rilievo della pendenza di un procedimento di ritorno instaurato ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 e non ancora definito.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si applica anche quando la competenza nel merito derivi dall'articolo 10 in caso di trasferimento illecito: il giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore può, in via eccezionale, chiedere il trasferimento della causa al giudice dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito, se sussistono le tre condizioni tassative dell'articolo 15, paragrafo 1. In tale verifica, la pendenza di una domanda di ritorno ex Convenzione dell'Aia del 1980, non ancora definitivamente decisa nello Stato di destinazione, non impedisce di per sé il trasferimento, ma deve essere presa in considerazione al fine di valutare se il giudice dell'altro Stato sia davvero più adatto e se il trasferimento corrisponda all'interesse superiore del minore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 2, punto 11, regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 8 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 10 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 11 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 15 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 16 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 20 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 60 regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Rinvio pregiudiziale sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale in caso di sottrazione internazionale di minori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg (Austria) in una controversia tra due genitori slovacchi sull'affidamento dei loro due figli minorenni. La Corte interpreta l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 nel contesto di un presunto trasferimento illecito dei minori dall'Austria alla Slovacchia e della contemporanea pendenza di un procedimento di ritorno fondato sulla Convenzione dell'Aia del 1980.

Fatti e procedimento principale

I genitori, entrambi cittadini slovacchi, vivevano con i figli in Austria; nel luglio 2020 la madre ha portato i minori in Slovacchia senza il consenso del padre. Quest'ultimo ha avviato un procedimento di ritorno davanti al giudice slovacco competente ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 e, parallelamente, ha adito il giudice austriaco per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. Il giudice di primo grado austriaco ha respinto la domanda per incompetenza, ma la decisione è stata riformata in appello, con conferma da parte della Corte suprema austriaca. Successivamente, la madre ha chiesto al giudice austriaco di attivare il meccanismo dell'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 per trasferire la causa a un giudice slovacco ritenuto più adatto.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 consenta il trasferimento della causa anche quando il minore è stato illecitamente trasferito nello Stato membro verso il quale si vorrebbe trasferire la controversia;
  • se le condizioni previste dall'articolo 15 siano esaustive oppure se debba tenersi conto anche della pendenza di un procedimento di ritorno ex Convenzione dell'Aia del 1980.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la Convenzione dell'Aia del 1980, in particolare gli articoli 6, 8 e 16;
  • il regolamento (CE) n. 2201/2003, con gli articoli 2, 8, 10, 11, 12, 15, 20 e 60;
  • i considerando 12, 13, 17 e 33 del regolamento;
  • l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il regolamento Bruxelles II bis fonda la competenza generale sulla residenza abituale del minore, ma che l'articolo 10 deroga a tale criterio nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno, mantenendo la competenza del giudice della precedente residenza abituale per evitare che l'autore della sottrazione tragga vantaggio dalla propria condotta.

L'articolo 15, invece, introduce un meccanismo eccezionale di cooperazione che consente al giudice competente di trasferire la causa a un giudice di un altro Stato membro più adatto, purché ciò sia conforme all'interesse superiore del minore. Secondo la Corte, nulla nel testo, nel contesto o nella finalità del regolamento esclude che tale facoltà possa essere esercitata anche dal giudice competente ex articolo 10, e anzi una lettura contraria svuoterebbe in larga parte di contenuto la disposizione nei casi di sottrazione internazionale.

La Corte osserva inoltre che il giudice competente deve effettuare una valutazione concreta dell'interesse del minore, verificando che il trasferimento non pregiudichi i suoi legami familiari, affettivi e sociali o la sua situazione materiale. Se tale valutazione è negativa, il trasferimento va escluso.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, sono tassative: il trasferimento è possibile solo se ricorrono cumulativamente:

  • un legame particolare del minore con l'altro Stato membro;
  • la maggiore idoneità del giudice di tale Stato a trattare il caso;
  • la conformità del trasferimento all'interesse superiore del minore.

Tuttavia, la pendenza di una domanda di ritorno ex Convenzione dell'Aia del 1980 non ancora definita non impedisce, di per sé, il trasferimento; essa deve però essere considerata nella valutazione delle condizioni sopra indicate. In particolare, la Corte sottolinea che, in presenza di un procedimento di ritorno ancora pendente, occorre tenere conto del termine di sei settimane previsto dalla Convenzione e dal regolamento, nonché del fatto che il giudice dello Stato di destinazione non può pronunciarsi sul merito dell'affidamento prima della decisione sulla restituzione.

Nel caso concreto, la cittadinanza slovacca dei minori costituisce di per sé un legame particolare con la Slovacchia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c). Quanto alla maggiore idoneità del giudice slovacco, il giudice nazionale deve verificare se il trasferimento consenta un valore aggiunto reale e concreto, anche in relazione alle prove, alle circostanze fattuali e alla possibilità effettiva per il genitore opponente di difendersi. La Corte precisa inoltre che eventuali misure provvisorie adottate dal giudice slovacco ex articolo 20 non sono decisive, perché non attribuiscono competenza sul merito.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il giudice dello Stato membro competente nel merito ai sensi dell'articolo 10 può, in via eccezionale, chiedere il trasferimento della causa al giudice dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito;
  • le uniche condizioni rilevanti sono quelle espressamente previste dall'articolo 15, paragrafo 1;
  • nella valutazione della maggiore idoneità del giudice e dell'interesse superiore del minore, il giudice deve considerare l'esistenza di un procedimento di ritorno avviato ex Convenzione dell'Aia del 1980 e non ancora definitivamente deciso nello Stato di sottrazione.

Principi affermati

La sentenza conferma che l'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 resta utilizzabile anche nei casi di sottrazione internazionale di minori disciplinati dall'articolo 10, purché il trasferimento sia davvero funzionale all'interesse del minore e non premi l'autore dell'illecito. Al tempo stesso, ribadisce che il meccanismo di trasferimento è eccezionale e subordinato a condizioni tassative, da valutare alla luce della pendenza e dell'effettivo stato del procedimento di ritorno previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1980.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità genitorialesottrazione internazionale di minoricompetenza giurisdizionalediritto di famiglia europeocooperazione giudiziaria civile

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