Sentenza del 20/03/2023 n. 7990 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso della società in cassazione e dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancanza della prova documentale della data di spedizione dell'atto di appello in sede di CTR. L'Agenzia deduceva errore di fatto del Collegio nel ritenere che agli atti di appello non fosse stata versata tale prova e, nel merito, riproponeva le difese già svolte nel controricorso originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché l'errore di fatto denunciato riguarda un punto controverso sul quale l'ordinanza impugnata si era già pronunciata (la presenza o meno della prova documentale agli atti del giudizio di secondo grado). La giurisprudenza consolidata richiede che il presunto errore di fatto concernente la revocazione non riguardi punti già decisori dall'originario provvedimento. Sono state condannate le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore della Materassificio 2 Torri Srl e liquidate in favore di quest'ultima.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4; art. 391-bis c.p.c., comma 1
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo nei limiti stabiliti dalla norma; non è ammessa quando l'errore denunciato riguarda un punto sul quale il provvedimento impugnato si è già pronunciato per dirimere la controversia tra le parti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
La Corte ha rilevato la non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, conformemente alle disposizioni sul contributo unificato.
Cass. Sez. 1, Sent. n. 9527 del 04/04/2019 (Rv. 653687-01)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio consolidato che vieta la revocazione quando l'errore di fatto riguarda questioni già decise dal provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni già esaminate e decise dal provvedimento impugnato.
- Quando si contesta la tempestività di un atto (es. appello della pubblica amministrazione), è essenziale che la parte che impugna depositi e conservi prova certa della data di spedizione/avvenuta notificazione già nelle fasi di appello, perché la mancata prova rende l'impugnazione vulnerabile e difficilmente recuperabile con rimedi successivi come la revocazione.
- Le amministrazioni pubbliche devono curare la produzione documentale in sede di gravame (upload/versamento atti alla CTR) e conservare ricevute e tracciature postali: l'assenza di tali documenti può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se l'errore denunciato riguarda un fatto o documento che era già oggetto di contestazione e decisione, è preferibile valutare rimedi processuali differenti (ad es. istanza di chiarimenti se ammessa o nuovo grado di giudizio se previsto) piuttosto che il ricorso per revocazione.
- In caso di contenzioso tributario, il contribuente che ottiene la pronuncia favorevole può ottenere anche la condanna alle spese: l'accuratezza nella produzione della prova procedurale incide anche sull'esito della liquidazione delle spese.
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