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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 3232 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposte sui redditi - Irpef - Redditi da lavoro dipendente non dichiarati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione euro 16.218,35, qualificando come reddito assimilato a lavoro dipendente la quota del 5% corrispostagli dalla Cooperazione dei Piloti per il godimento dei natanti di sua proprietà messi a disposizione per il servizio di pilotaggio. B.B. sosteneva che tale somma non fosse una retribuzione per attività lavorativa, ma un corrispettivo per l'utilizzo dei mezzi nautici, e quindi fosse legittimamente esclusa dalla busta paga. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la quota del 5% costituisse il corrispettivo per il godimento dei natanti e non una remunerazione del lavoro svolto dal pilota. È stata valorizzata anche l'esclusione di tale quota dal calcolo del trattamento di fine servizio, prevista dall'art. 121-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. La mera corresponsione mensile della somma da parte del datore o della Cooperazione non è stata ritenuta sufficiente a conferirle natura retributiva. L'eventuale profitto derivante dal noleggio dei mezzi avrebbe potuto essere tassato, se del caso, con un diverso titolo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 110 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione marittima

    Prevede che i piloti effettivi forniscano alla Corporazione le navi necessarie al servizio e partecipino alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati all'attività della Corporazione.

  • Art. 112 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione marittima

    Disciplina i costi di gestione delle navi utilizzate per il servizio di pilotaggio.

  • Art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione marittima

    Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti, la Corporazione nella ripartizione dei proventi può stabilire, previa approvazione del Ministero della Marina Mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

    La quota percentuale è qualificata dalla norma come corrispettivo per l'utilizzo dei mezzi nautici e non come compenso per l'attività lavorativa del pilota. L'approvazione ministeriale contribuisce a garantire che non si tratti di una retribuzione mascherata.

  • Art. 121-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione marittima

    Il trattamento di fine servizio si calcola sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici.

    L'esclusione della quota dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio conferma che essa non costituisce retribuzione per il lavoro prestato, ma un distinto corrispettivo per la disponibilità dei mezzi.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una somma dipende principalmente dalla sua causa concreta e dal titolo giuridico per cui viene corrisposta, non dalla sola periodicità del pagamento o dal soggetto che la eroga.
  • Quando una somma è prevista da una specifica disciplina come corrispettivo per l'utilizzo o la disponibilità di un bene di proprietà del lavoratore, essa non deve essere automaticamente qualificata come reddito di lavoro dipendente.
  • Gli elementi formali e sostanziali dell'operazione devono essere coerenti: autorizzazioni previste dalla normativa, separata indicazione contabile e mancato inserimento in busta paga possono sostenere la natura non retributiva del pagamento.
  • L'esclusione di una somma dalla base di calcolo di istituti tipicamente retributivi, come il trattamento di fine servizio, può costituire un importante indice interpretativo della sua diversa natura.
  • Un corrispettivo non qualificabile come reddito di lavoro dipendente può comunque essere fiscalmente rilevante con un diverso titolo, ad esempio quale reddito derivante dalla concessione in godimento o dal noleggio di un bene; occorre quindi verificare la disciplina tributaria applicabile alla specifica fattispecie.
  • Per contestare efficacemente un accertamento è utile dimostrare sia l'effettiva causa del pagamento sia la coerenza della sua gestione contrattuale, contabile e fiscale con tale causa.

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