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Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 577 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO E SANZIONI - Trust cd "autodichiarato"- Non sussiste- Imposta di registro proporzionale all'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui erano state richieste in misura proporzionale maggiori imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che il trust autodichiarato non comportasse alcun trasferimento patrimoniale, poiché il disponente rivestiva anche la qualifica di trustee. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione dell'avviso e l'inapplicabilità delle sanzioni per l'incertezza interpretativa della disciplina fiscale sui trust. L'Agenzia ha sostenuto che la segregazione patrimoniale e l'individuazione dei beneficiari integrassero il presupposto per la tassazione proporzionale e che le somme richieste costituissero una rideterminazione delle imposte, cui si aggiungeva la sanzione per omesso o insufficiente pagamento.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello del contribuente e accolto quello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione e l'applicazione delle imposte in misura proporzionale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il trust autodichiarato non presenterebbe la caratteristica del trasferimento a un soggetto terzo e, secondo l'orientamento allora seguito, l'istituzione del vincolo sarebbe comunque fiscalmente rilevante. Ha inoltre riconosciuto la debenza della sanzione del 30% prevista per il mancato pagamento del tributo nel termine, precisando che non si trattava di una sanzione irrogata per l'interpretazione dell'atto, ma della sanzione conseguente all'omesso versamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità dell'istituto e della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    Richiamato dal contribuente per contestare il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione. Il giudice ha ritenuto che la motivazione, seppure sintetica, fosse sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico e giuridico dell'Ufficio.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari. Anche sotto questo profilo, la motivazione dell'avviso è stata ritenuta adeguata.

  • Artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347/1990

    Invocati dal contribuente per sostenere l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, in assenza di trasferimento o arricchimento patrimoniale. Il giudice ha invece ritenuto legittima la liquidazione proporzionale secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

  • Art. 2, commi 47-49, del d.l. n. 262/2006

    Richiamato dall'Ufficio quale base del regime impositivo dei vincoli di destinazione e degli atti di trust nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

  • Artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati dal contribuente per escludere la responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza. Il giudice ha distinto tale questione dalla sanzione per omesso versamento, ritenendo quest'ultima applicabile.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    In caso di mancato pagamento di un tributo nel termine previsto, si applica una sanzione pari al 30% dell'imposta non versata.

    La norma è stata applicata alla mancata corresponsione, entro il termine, della maggiore imposta dovuta. La sanzione è stata ritenuta distinta dalla mera rideterminazione dell'imposta e dovuta anche se la controversia riguardava l'interpretazione fiscale del trust.

  • Cassazione, ordinanze n. 3737/2015, n. 3735/2015 e n. 3886/2015

    Ciò che è oggetto di tassazione è l'istituzione del vincolo in sé, a prescindere dal fatto che vi sia o meno trasferimento del patrimonio.

    Secondo l'orientamento richiamato dalla decisione, il trust autodichiarato non integrerebbe un trust pienamente traslativo, ma l'istituzione del vincolo potrebbe comunque rilevare fiscalmente. La sentenza ha utilizzato tale indirizzo per confermare la pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Quando un atto di trust viene contestato fiscalmente, occorre distinguere tra istituzione del vincolo, eventuale trasferimento dei beni al trustee e attribuzione finale ai beneficiari: ciascuna fase può avere un diverso trattamento tributario.
  • La qualificazione come trust autodichiarato, nella quale disponente e trustee coincidono, non esclude automaticamente la rilevanza fiscale dell'atto e deve essere valutata alla luce della disciplina vigente e degli orientamenti giurisprudenziali applicabili al momento dell'operazione.
  • La mera assenza di un trasferimento immediato a un terzo non è necessariamente sufficiente a ottenere l'applicazione delle imposte in misura fissa: è decisivo verificare quale effetto giuridico ed economico produca concretamente l'atto.
  • La sanzione per omesso o insufficiente versamento può essere applicata separatamente dalla maggiore imposta accertata. L'incertezza normativa può escludere una sanzione interpretativa, ma non necessariamente la sanzione collegata al mancato pagamento del tributo.
  • In materia di trust, gli orientamenti possono mutare nel tempo; per valutare un caso analogo bisogna considerare la data dell'atto, la struttura concreta del trust, i beneficiari, gli atti dispositivi e la giurisprudenza vigente, senza fare affidamento esclusivo su prassi o precedenti non più attuali.

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