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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08655/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'investitore aveva convenuto la banca chiedendo dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto di azioni dell'istituto, sostenendo che si trattasse di titoli illiquidi e non quotati, vendibili solo dall'emittente o tra soci, e che tale illiquidità, unita alla dedotta violazione degli obblighi informativi, rendesse nullo il negozio e giustificasse la restituzione della somma investita. In primo grado la domanda era stata rigettata sia perché la violazione degli obblighi informativi non comporta nullità del contratto, sia perché non era stata dimostrata la mancanza di causa concreta o la non meritevolezza dell'operazione. In appello la decisione era stata confermata, osservandosi inoltre che l'investitore era stato informato della non quotazione delle azioni e dei relativi rischi, e che l'adesione a un'offerta in opzione del 2009, con adeguate informazioni, valeva comunque come elemento ostativo rispetto alle pretese formulate. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato una memoria istruttoria nella quale sarebbe stata precisata la deduzione di nullità per illiquidità dei titoli; e violazione dell'art. 1322 c.c., per avere escluso la nullità per difetto di causa concreta e di meritevolezza nonostante l'illiquidità dell'investimento e l'assimilabilità ai prodotti finanziari complessi richiamata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni difensive, sicché la censura era formulata in modo irrituale. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte di merito aveva qualificato l'operazione come normale contratto di vendita e non come contratto atipico privo di causa; la dedotta illiquidità delle azioni non ne determina la nullità, e gli obblighi informativi, se adempiuti, non incidono sulla validità del contratto. È stata inoltre disattesa l'eccezione di giudicato/convalida sollevata dalla banca, per difetto di allegazione e perché, comunque, si sarebbe trattato di nullità di protezione soggetta al relativo regime.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il motivo è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili come vizio di legittimità le mere questioni o argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si confronti con la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito è inammissibile.

  • art. 1322 c.c.

    La meritevolezza degli interessi e la causa concreta non sono compromesse dalla sola illiquidità delle azioni non quotate, se il contratto è correttamente qualificato come vendita tipica e le clausole risultano coerenti con gli interessi perseguiti.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La memoria assertivamente richiamata dal ricorrente è stata considerata dalla Corte solo come fonte di mere difese o precisazioni, non come fatto storico decisivo omesso di esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e non le argomentazioni difensive o la diversa lettura delle allegazioni di parte.
  • Una censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la qualificazione giuridica posta a base della decisione impugnata e si sviluppa su una ratio diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Nell'acquisto di azioni non quotate di una banca, la sola illiquidità del titolo e la difficoltà di rivendita non bastano, di per sé, a determinare nullità del contratto per difetto di causa concreta o di meritevolezza, ove l'operazione sia inquadrabile in una vendita tipica.
  • La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria può integrare, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale e può condurre a risoluzione o risarcimento, ma non comporta automaticamente la nullità del contratto.
  • L'adeguata informazione resa all'investitore sulla non quotazione e sui rischi dell'investimento esclude che la mera illiquidità possa essere invocata come causa di invalidità del contratto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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