Cassazione Penale, Ordinanza n. 27560/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio di specificità dei motivi, rilevando che la doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a formule generiche. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna in cassazione l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha disposto l'espulsione. Con l'unico motivo deduce un vizio di motivazione del provvedimento, ma la censura viene ritenuta formulata in modo del tutto generico: si tratta di una affermazione astratta, spendibile in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, priva di riferimenti al caso concreto e alla specifica motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, il ricorso non si confronta con il passaggio motivazionale relativo alla pericolosità del condannato, desunta dalle numerose condotte delittuose allo stesso attribuite.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrono i presupposti, a una somma in favore della Cassa delle ammende
principio di specificità dei motivi
il motivo di ricorso deve essere specifico, deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e non può consistere in formule generiche o astratte utilizzabili in qualunque caso analogo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente nel suo nucleo critico: non basta enunciare un vizio in termini generali, occorre indicare puntualmente quali passaggi della decisione impugnata siano erronei o illogici.
- È inammissibile il motivo che non si misuri con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, soprattutto quando la decisione si fondi su una valutazione concreta di pericolosità o su elementi fattuali specifici non affrontati dal ricorrente.
- La genericità della doglianza, se priva di riferimento al caso concreto, integra violazione del principio di specificità dei motivi e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27522/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27523/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27524/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27525/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27526/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27528/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →