Sentenza n. 2282/2026 - Roma, Sezione 1T
in via principale e nel merito: dichiararsi nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno-Prefettura di Roma, sull’istanza di ottenere un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il comune datore di lavoro, tutt’ora disponibile all’assunzione; nominarsi un commissario ad acta in ipotesi di persistere dell’inerzia dell’Ufficio suindicato, Ministero dell’Interno, con facoltà di sub delega affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta ad esso indirizzata da parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze dirette a ottenere l'autorizzazione all'ingresso per motivi di lavoro subordinato e un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso, anche in forma collettiva, contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico sull'immigrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio, tuttavia, entrambe le istanze sono state definite il 12 agosto 2025 mediante analoghi provvedimenti di revoca, notificati nella stessa data ai domicili speciali indicati nelle domande. Il Collegio ha rilevato, inoltre, profili di possibile inammissibilità del ricorso collettivo, senza necessità di esaminarli nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La definizione delle istanze mediante provvedimenti di revoca ha fatto venir meno l'interesse attuale dei ricorrenti alla decisione dell'azione contro il silenzio dell'Amministrazione. La pronuncia è stata adottata in rito, senza esame della fondatezza della pretesa sostanziale né dei profili di inammissibilità del ricorso collettivo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro subordinato
La disposizione è richiamata quale base normativa delle istanze amministrative oggetto del silenzio-inadempimento.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. per la definizione in rito del giudizio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'istanza dell'interessato viene comunque definita con un provvedimento amministrativo, poiché viene meno l'interesse attuale a ottenere una pronuncia sull'inerzia.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento sull'istanza determina il venir meno dell'interesse all'azione contro il silenzio, senza che il giudice debba esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale o gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, quando la domanda è definita in rito.
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