Cassazione Civile, Ordinanza n. 23713/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del compenso dovuto per prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere svolte presso un immobile. La società committente oppose il decreto sostenendo, in sintesi, che l'incarico di progettazione e direzione lavori fosse stato affidato non al ricorrente ma a un altro ingegnere, rappresentante di uno studio tecnico associato, e che per tale incarico fosse già stato corrisposto un compenso complessivo di euro 60.000. Il professionista ribadì invece di aver ricevuto un incarico diretto e distinto, e negò l'esistenza di un accordo sui compensi. In appello la Corte territoriale ridusse il compenso riconosciuto, ritenendo che un pagamento di euro 35.000 effettuato alla struttura associata dovesse presumersi imputato anche al ricorrente per un terzo, sulla base di una presunta solidarietà attiva tra i professionisti e di dichiarazioni rese in altro giudizio da uno dei professionisti associati. Nel ricorso per cassazione il professionista denunciò: ultrapetizione e/o decisione su questione nuova per avere la Corte imputato d'ufficio una quota del pagamento al suo compenso; violazione del giudicato e delle preclusioni processuali; omesso esame della fattura; violazione delle norme sull'imputazione dei pagamenti e sulla solidarietà; errata valutazione della prova e attribuzione di valore confessorio a dichiarazioni rese in altro processo; e, infine, censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro l'ordinanza di correzione. Ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la questione dell'imputazione del pagamento di euro 35.000 allo studio e non al singolo professionista fosse già stata introdotta in primo grado e devoluta in appello, sicché non vi era né ultrapetizione né giudicato su quel punto. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, ritenendo erroneo il ragionamento della Corte d'appello sia sul piano fattuale sia su quello giuridico: la solidarietà attiva tra più creditori non può presumersi, ma richiede un titolo negoziale espresso; inoltre, la Corte territoriale aveva valorizzato in modo isolato le dichiarazioni rese in altro giudizio senza una valutazione globale delle risultanze istruttorie e senza ricostruire adeguatamente i rapporti intercorsi tra le parti. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito, così come il ricorso avverso l'ordinanza di correzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, perché riesamini l'imputazione dell'acconto di euro 35.000 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la questione trattata era già nel thema decidendum
art. 345 c.p.c.
è richiamato per sostenere l'introduzione di questioni nuove in appello; la Corte esclude la violazione perché la questione era già stata dedotta in primo grado
art. 2909 c.c.
è richiamato insieme agli artt. 324 e 329 c.p.c. per lamentare la formazione del giudicato; la Corte esclude che vi fosse giudicato sul punto
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato formale; esclusa la relativa preclusione
art. 329 c.p.c.
richiamato per la rinuncia implicita e il giudicato interno; la Corte ne esclude la violazione
art. 325 c.p.c.
richiamato nella censura processuale; non risulta accolto
art. 1298 c.c.
la Corte d'appello lo aveva applicato per presumere una ripartizione interna del pagamento tra più creditori; la Cassazione afferma che la solidarietà attiva non può essere presunta e richiede espressa previsione nel titolo
art. 1188 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull'imputazione del pagamento
art. 1193 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull'imputazione del pagamento
art. 1195 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull'imputazione del pagamento
art. 2730 c.c.
richiamato per contestare l'efficacia confessorio della dichiarazione resa in altro giudizio
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite, assorbito
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite, assorbito
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite, assorbito
art. 2233 c.c.
richiamato nel racconto dei fatti come norma invocata dalla società per sostenere la prevalenza dell'accordo sul compenso
Massime di principio
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: richiede una previsione espressa nel titolo negoziale o in altra fonte idonea, non essendo sufficiente la mera identità qualitativa delle prestazioni o della causa debendi.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare se una questione sia stata effettivamente introdotta nei gradi di merito o se si sia formato un giudicato interno.
- La valutazione della prova documentale e delle dichiarazioni acquisite in altro giudizio deve essere complessiva e sistematica; non è corretto fondare la decisione su un singolo elemento isolato senza ricostruire l'intero quadro dei rapporti tra le parti.
- La corretta imputazione di un pagamento effettuato a favore di una struttura associata richiede di verificare la concreta riferibilità della somma alle diverse prestazioni professionali dedotte in giudizio e la natura dell'incarico effettivamente conferito.
- La dichiarazione resa in altro processo può essere utilizzata come elemento di prova, ma il giudice deve comunque valutarla nel contesto di tutte le risultanze istruttorie e non attribuirle automaticamente valore decisivo o confessorio.
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