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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22597 - Corte di Cassazione

Accise sull'energia elettrica - Omessa presentazione dichiarazione di consumo - Sanzioni - Applicabilità indipendente dall'accertamento dell'imposta evasa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda sanzioni amministrative per omessi o ritardati versamenti di addizionali provinciali 2006/2007 e per errata o tardiva compilazione delle dichiarazioni di consumo 2007/2008. L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva annullato le sanzioni: a) sostiene che il termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione non era spirato poiche' il dies a quo doveva decorrere dalla 'scoperta' delle omissioni (provvedimento di autorizzazione alla compensazione del 24.3.2010 o dal p.v.c. del 21.4.2011); b) lamenta che la CTR non ha valutato documenti che proverebbero la tempestivita' della notificazione; c) contesta la conclusione secondo cui la compensazione contabile nazionale (definizione contabile di crediti e debiti) avrebbe estinto l'obbligazione tributaria e fatto venir meno l'evasione, evitando cosi' l'applicazione delle sanzioni. A. Italia eccepisce l'inammissibilita' del ricorso e propone ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale (relativi alla decorrenza del termine e alla presunta omissione di valutazione documentale) e ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva equiparato la definizione contabile nazionale ad una estinzione del debito tributario ai sensi dell'art. 1242 c.c. e avendo ritenuto che la compensazione civilistica potesse estinguere debiti tributari. La Corte ha affermato che la disciplina delle accise prevede forme specifiche di compensazione (art. 56 TUA) e che la sanzione per omessa o inesatta presentazione della dichiarazione di consumo e' collegata alla mera condotta del contribuente, applicabile indipendentemente dall'accertamento dell'evasione d'imposta (art. 59, comma 1, lett. c TUA). Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale errore di diritto e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinche' valuti, anche alla luce del principio di proporzionalita', l'entita' delle sanzioni per le dichiarazioni 2007/2008. Il ricorso incidentale condizionato e' stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 20

    l'atto di contestazione della sanzione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei tributi

    fissazione del termine decadenziale per la notificazione delle contestazioni; non puo' essere automaticamente rinviato alla 'scoperta' salvo che si tratti di condotte omissive finalizzate a occultare il debito

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13

    norma richiamata in tema di sanzioni tributarie; utilizzata nelle deduzioni ma va letta congiuntamente alla disciplina speciale delle accise e del TUA

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 57, comma 3

    il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo

    la prescrizione ordinaria decorre dalla data del consumo; lo slittamento al momento della 'scoperta' opera solo per specifici comportamenti omissivi finalizzati a nascondere l'illecito

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 59, comma 1, lett. c)

    la sanzione per omessa presentazione o inesatta compilazione della dichiarazione di consumo si collega alla mera condotta del contribuente e trova applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'evasione d'imposta

  • d.lgs. n. 204/1995, artt. 55 e 56

    la disciplina specifica delle accise individua le modalita' ammesse di compensazione (art. 56 TUA) e non consente l'applicazione della compensazione civilistica estintiva per debiti tributari se non espressamente prevista

  • Codice Civile, art. 1242

    la compensazione estingue i debiti dal giorno della loro coesistenza

    principio civilistico che la Corte esclude possa essere applicato automaticamente per estinguere debiti tributari in assenza di previsione normativa tributaria specifica

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    lo Statuto del contribuente non ha derogato il principio per cui la compensazione tributaria e' ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; rimane ferma la necessita' di norme che autorizzino la compensazione per specifici tributi

Massime di principio

  • Le sanzioni per omessa o inesatta presentazione della dichiarazione di consumo sono collegate alla sola condotta del contribuente e possono essere irrogate indipendentemente dall'accertamento di un'evasione d'imposta.
  • La compensazione civilistica tra crediti e debiti non estingue automaticamente debiti tributari: per le imposte occorre una previsione normativa specifica che autorizzi la compensazione fiscale.
  • Il termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione decorre normalmente dalla data della violazione; il rinvio al momento della "scoperta" e' ammesso solo quando esista un comportamento omissivo idoneo a celare il debito e la scoperta derivi da una specifica verifica.
  • Se l'Amministrazione afferma di essere venuta a conoscenza dell'omissione in data successiva per effetto di accertamento, deve documentare e dimostrare la natura della "scoperta" e l'esistenza di elementi che configurino occultamento.
  • La presenza di una definizione contabile o di una compensazione autorizzata successiva non produce effetti 'sananti' retroattivi sulle violazioni commesse, salvo che la legge fiscale disponga diversamente.
  • In sede giudiziaria va sempre valutata la proporzionalita' della sanzione: l'autorita' giudicante puo' ridimensionare l'importo delle sanzioni in applicazione del principio di proporzionalita', anche d'ufficio.

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