Sentenza del 16/10/2020 n. 22597 - Corte di Cassazione
Accise sull'energia elettrica - Omessa presentazione dichiarazione di consumo - Sanzioni - Applicabilità indipendente dall'accertamento dell'imposta evasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda sanzioni amministrative per omessi o ritardati versamenti di addizionali provinciali 2006/2007 e per errata o tardiva compilazione delle dichiarazioni di consumo 2007/2008. L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva annullato le sanzioni: a) sostiene che il termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione non era spirato poiche' il dies a quo doveva decorrere dalla 'scoperta' delle omissioni (provvedimento di autorizzazione alla compensazione del 24.3.2010 o dal p.v.c. del 21.4.2011); b) lamenta che la CTR non ha valutato documenti che proverebbero la tempestivita' della notificazione; c) contesta la conclusione secondo cui la compensazione contabile nazionale (definizione contabile di crediti e debiti) avrebbe estinto l'obbligazione tributaria e fatto venir meno l'evasione, evitando cosi' l'applicazione delle sanzioni. A. Italia eccepisce l'inammissibilita' del ricorso e propone ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale (relativi alla decorrenza del termine e alla presunta omissione di valutazione documentale) e ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva equiparato la definizione contabile nazionale ad una estinzione del debito tributario ai sensi dell'art. 1242 c.c. e avendo ritenuto che la compensazione civilistica potesse estinguere debiti tributari. La Corte ha affermato che la disciplina delle accise prevede forme specifiche di compensazione (art. 56 TUA) e che la sanzione per omessa o inesatta presentazione della dichiarazione di consumo e' collegata alla mera condotta del contribuente, applicabile indipendentemente dall'accertamento dell'evasione d'imposta (art. 59, comma 1, lett. c TUA). Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale errore di diritto e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinche' valuti, anche alla luce del principio di proporzionalita', l'entita' delle sanzioni per le dichiarazioni 2007/2008. Il ricorso incidentale condizionato e' stato rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472/1997, art. 20
l'atto di contestazione della sanzione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei tributi
fissazione del termine decadenziale per la notificazione delle contestazioni; non puo' essere automaticamente rinviato alla 'scoperta' salvo che si tratti di condotte omissive finalizzate a occultare il debito
d.lgs. n. 471/1997, art. 13
norma richiamata in tema di sanzioni tributarie; utilizzata nelle deduzioni ma va letta congiuntamente alla disciplina speciale delle accise e del TUA
d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 57, comma 3
il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo
la prescrizione ordinaria decorre dalla data del consumo; lo slittamento al momento della 'scoperta' opera solo per specifici comportamenti omissivi finalizzati a nascondere l'illecito
d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 59, comma 1, lett. c)
la sanzione per omessa presentazione o inesatta compilazione della dichiarazione di consumo si collega alla mera condotta del contribuente e trova applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'evasione d'imposta
d.lgs. n. 204/1995, artt. 55 e 56
la disciplina specifica delle accise individua le modalita' ammesse di compensazione (art. 56 TUA) e non consente l'applicazione della compensazione civilistica estintiva per debiti tributari se non espressamente prevista
Codice Civile, art. 1242
la compensazione estingue i debiti dal giorno della loro coesistenza
principio civilistico che la Corte esclude possa essere applicato automaticamente per estinguere debiti tributari in assenza di previsione normativa tributaria specifica
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8
lo Statuto del contribuente non ha derogato il principio per cui la compensazione tributaria e' ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; rimane ferma la necessita' di norme che autorizzino la compensazione per specifici tributi
Massime di principio
- Le sanzioni per omessa o inesatta presentazione della dichiarazione di consumo sono collegate alla sola condotta del contribuente e possono essere irrogate indipendentemente dall'accertamento di un'evasione d'imposta.
- La compensazione civilistica tra crediti e debiti non estingue automaticamente debiti tributari: per le imposte occorre una previsione normativa specifica che autorizzi la compensazione fiscale.
- Il termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione decorre normalmente dalla data della violazione; il rinvio al momento della "scoperta" e' ammesso solo quando esista un comportamento omissivo idoneo a celare il debito e la scoperta derivi da una specifica verifica.
- Se l'Amministrazione afferma di essere venuta a conoscenza dell'omissione in data successiva per effetto di accertamento, deve documentare e dimostrare la natura della "scoperta" e l'esistenza di elementi che configurino occultamento.
- La presenza di una definizione contabile o di una compensazione autorizzata successiva non produce effetti 'sananti' retroattivi sulle violazioni commesse, salvo che la legge fiscale disponga diversamente.
- In sede giudiziaria va sempre valutata la proporzionalita' della sanzione: l'autorita' giudicante puo' ridimensionare l'importo delle sanzioni in applicazione del principio di proporzionalita', anche d'ufficio.
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