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Ordinanza

Ordinanza n. 1996/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza PNA/ L/Q/2023/108098 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 29/08/2025; nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202506461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta relativo a un'istanza di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In una precedente fase cautelare la domanda era stata respinta perché non risultavano documentate né la nuova attività lavorativa né l'inizio di un rapporto con il datore di lavoro originario. La domanda cautelare è stata riproposta, anche ai fini della modifica o revoca della precedente ordinanza, allegando documentazione dalla quale risulta che il ricorrente aveva iniziato attività lavorative già dal 2024, dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, da ultimo mediante trasformazione del rapporto con una società, con percezione di flussi reddituali ritenuti idonei.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione, ritenendo rilevante la nuova documentazione prodotta in giudizio. Rispetto alla precedente reiezione, fondata sull'assenza di evidenze documentali circa la nuova attività lavorativa e il rapporto con il datore originario, è stata comprovata l'effettiva instaurazione di rapporti di lavoro dal 2024, con successiva trasformazione a tempo indeterminato e percezione di redditi adeguati. Il giudice ha quindi concesso la tutela cautelare richiesta, senza definire il merito dell'impugnazione, fissando l'udienza pubblica per il 22 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, i presupposti per accogliere l'istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la produzione di nuova documentazione idonea a comprovare fatti rilevanti, non documentati nella precedente fase, può giustificare la concessione della tutela cautelare già negata, quando incida sulla valutazione sommaria dei presupposti della domanda.
  • Ai fini della valutazione cautelare di un provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la documentata effettiva instaurazione di rapporti di lavoro e la percezione di flussi reddituali idonei costituiscono elementi rilevanti per rivalutare la posizione dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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