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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15458 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica alla contribuente delle cartelle di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. La ricorrente ha dedotto tre motivi: la violazione delle regole sulla pubblica udienza e sulla presenza delle parti; la pronuncia della CTR sull'estratto di ruolo in assenza di uno specifico appello della contribuente; l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ritenuto atto interno non impugnabile e privo di interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la dicitura relativa alla presenza del rappresentante dell'appellante doveva riferirsi a Equitalia Sud. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non corrispondente al contenuto della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla legittimità dell'estratto di ruolo, ma aveva esaminato e respinto i motivi di appello di Equitalia. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'estratto di ruolo, considerato isolatamente, non è impugnabile, ma il contribuente può impugnarlo quando contesti, attraverso di esso, il ruolo e le cartelle mai notificati. Poiché nel caso concreto l'impugnazione riguardava proprio cartelle non notificate, sussistevano interesse ad agire e possibilità di tutela. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione della resistente. Equitalia Sud è stata inoltre obbligata a versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 53

    "L'estratto di ruolo" non è, in sé, un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19; tuttavia possono essere contestati gli atti in esso indicati, come ruolo e cartelle non notificati, quando l'impugnazione investa il loro contenuto

    L'estratto di ruolo è normalmente un documento interno e privo di autonoma efficacia lesiva. Tuttavia, se viene utilizzato per contestare cartelle o ruoli mai notificati, il contribuente conserva l'interesse ad agire e può far valere l'invalidità della mancata notifica.

  • Art. 100 c.p.c.

    "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"

    L'interesse ad agire manca per la semplice eliminazione dell'estratto di ruolo come documento, senza effetti sulla pretesa sottostante; sussiste invece quando il contribuente intende contestare concretamente cartelle o ruoli non notificati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 31 e 59

    La Corte ha escluso la violazione delle norme processuali sulla trattazione della causa e sulla presenza delle parti, attribuendo alla dicitura relativa al rappresentante dell'appellante il significato letterale riferito a Equitalia Sud.

  • Artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    Le censure relative a ultrapetizione, giudicato e limiti dell'impugnazione sono state dichiarate inammissibili perché la sentenza regionale non aveva pronunciato sulla questione prospettata da Equitalia.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, considerato autonomamente, è un documento informativo e normalmente non può essere impugnato come se fosse un atto impositivo.
  • È però possibile impugnare l'estratto di ruolo quando, attraverso di esso, il contribuente contesta il ruolo o le cartelle sottostanti mai notificati: in questo caso esiste un interesse concreto alla tutela giudiziaria.
  • La mancata notifica delle cartelle e della comunicazione di iscrizione ipotecaria può compromettere la validità dell'iscrizione ipotecaria e giustificarne l'annullamento.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con il contenuto effettivo della sentenza impugnata; se denuncia una pronuncia che il giudice non ha mai emesso, il motivo è inammissibile.
  • Le contestazioni sul significato di verbali e sentenze devono essere coerenti con il loro tenore letterale e con il ruolo processuale concretamente rivestito dalle parti.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta, di regola, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Testo integrale

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